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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18481/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare il proprio diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time anziché part-time, con le conseguenti pretese economiche. Il Tribunale di Enna aveva respinto la domanda ritenendola improponibile perché già proposta in un precedente giudizio definito dal Tribunale di Siracusa con sentenza passata in giudicato, così da operare il giudicato sostanziale e il divieto di riproposizione della medesima pretesa. La Corte d'appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello del lavoratore per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto di gravame non avesse colpito la ragione principale della decisione di primo grado, cioè la preclusione derivante dal giudicato, ma solo argomenti secondari. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 413 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella ricostruzione delle domande introduttive, nella lettura della motivazione del Tribunale e nell'apprezzamento dei motivi di appello, i quali sarebbero stati invece ammissibili e fondati nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'appello, nel testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. successivo alla riforma del 2012, è inammissibile se non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice. Esaminato l'atto di appello come fatto processuale, la Corte ha confermato che esso non conteneva una specifica critica alla statuizione di improponibilità della domanda per giudicato, limitandosi a contestare profili non decisivi. Poiché l'appello era radicalmente inammissibile, ogni ulteriore questione di merito restava preclusa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, oltre a una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice.

  • art. 434 c.p.c.

    Per l'appello nel rito del lavoro vale il medesimo requisito di specificità delle censure: non bastano contestazioni generiche o indirette.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non valorizzato come decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 413 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla controversia di lavoro, senza rilievo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale preclude la riproposizione della medesima domanda già decisa con sentenza passata in giudicato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma modificativa del sistema del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, dopo la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c., l'atto di gravame è ammissibile solo se individua in modo chiaro i capi e i punti della decisione censurati e contiene argomenti concreti diretti a contrastare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mancata impugnazione specifica della ragione principale posta a base della decisione di primo grado comporta l'inammissibilità dell'appello, anche se vengano sviluppate doglianze su argomenti secondari o non decisivi.
  • Quando il primo giudice respinge la domanda per improponibilità derivante da giudicato, l'appellante deve confrontarsi specificamente con la statuizione sul giudicato e dimostrare la diversità della nuova domanda; in difetto, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Dichiarata l'inammissibilità radicale dell'appello, restano precluse tutte le questioni di merito eventualmente prospettate con l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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