Cassazione Penale, Sentenza n. 5835/2022 del 18/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava la condanna per concorso in rapina e lesioni personali. I motivi dedotti: (1) contraddittorietà della motivazione e vizio nella valutazione delle prove (si contestava che l'aggressione potesse derivare da un diverso episodio); (2) violazione del diritto all'interprete e mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato; (3) errata applicazione della legge penale per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione del fatto e delle prove spetta al giudice di merito e la mera proposta di una diversa ricostruzione fattuale non integra vizio di legittimità; la sentenza di merito era motivata con dichiarazioni della vittima, certificati medici e la restituzione del cellulare sottratto, non risultando vizi logico-giuridici. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la questione del diritto all'interprete e della traduzione è stata sollevata per la prima volta in cassazione (quindi tardiva) e che l'imputato aveva reso esame dimostrando conoscenza dell'italiano; inoltre l'omessa traduzione non determina automaticamente nullità dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. (legge 23/6/2017, n.103) in assenza di specifico pregiudizio e l'eccezione personale non può essere surrogata dalla sola dichiarazione del difensore. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, richiamando che il giudice di merito non deve necessariamente menzionare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma quelli ritenuti decisivi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Strumento procedurale richiamato per il riassunto dei motivi di ricorso; consente la sintesi delle ragioni impugnatorie in cassazione.
art. 613 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella sua portata modificata dalla legge 23/6/2017 n.103: la mancata traduzione della sentenza non determina di per sé la nullità quando non sia provato un pregiudizio alla difesa, anche considerando la soppressione della facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso in Cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato il procedimento relativo alla proposizione del ricorso per cassazione (incidendo sull'art. 613), ridimensionando l'effetto automatico dell'omessa traduzione delle pronunce sugli imputati alloglotti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402 (Dessimone)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito; non costituisce vizio di legittimità la mera proposta di diversa valutazione delle risultanze processuali.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
Conferma il principio di non sindacabilità in Cassazione della rivalutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019
Ha affermato che, in assenza di elementi specifici che dimostrino pregiudizio, l'omessa traduzione della sentenza di appello non comporta automaticamente la nullità dopo le modifiche normative.
Giurisprudenza: Sez. 7, n. 9504 del 06/12/2019
Ha stabilito che l'eccezione personale relativa all'omessa traduzione non può essere surrogata dalla dichiarazione del difensore in udienza; va proposta personalmente dall'imputato.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sottolinea che il diniego delle attenuanti generiche, se motivato logicamente, non è sindacabile in Cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Richiama che il giudice di merito non deve elencare ogni elemento favorevole o sfavorevole, ma solo quelli ritenuti decisivi nella motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Ulteriore conferma del principio per cui la motivazione sul diniego delle attenuanti può concentrarsi sugli elementi ritenuti rilevanti senza menzionare tutto quanto emergibile dagli atti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di merito: la semplice proposta di una diversa lettura dei fatti non è motivo di cassazione.
- Le eccezioni relative alla lingua e alla traduzione degli atti devono essere sollevate tempestivamente e, quando si tratta di diritti personali (es. eccezione di omessa traduzione), è richiesta la proposizione personale o la dimostrazione del concreto pregiudizio alla difesa.
- Dopo la modifica normativa del 2017, l'omessa traduzione della sentenza non determina automaticamente la nullità: è necessario provare il pregiudizio per la completa esplicazione del diritto di difesa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è corretto se la motivazione del giudice di merito non risulta manifestamente illogica; il giudice non è obbligato a menzionare tutti gli elementi, ma quelli ritenuti decisivi.
- Un ricorso manifestamente infondato o tardivo può essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5807/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5811/2022 del 18/02/2022
- Sentenza penale · 18 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2022 del 18/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →