Sentenza del 01/02/2019 n. 3056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato due ingiunzioni di pagamento relative all'ICI degli anni 2002-2005, sostenendo che non fossero state precedute dalla regolare notifica degli avvisi di accertamento, con conseguente decadenza del Comune, e che fossero comunque carenti di motivazione. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello del Comune, notificato a mezzo posta senza il deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della società e dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Comune. Il Comune, avendo notificato l'appello tramite il servizio postale, avrebbe dovuto depositare entro trenta giorni la copia dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale; la semplice prova della spedizione o la velina postale non erano sufficienti a dimostrare l'effettiva ricezione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio e la sentenza di primo grado, favorevole alla società, è divenuta definitiva. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 5.600 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
"Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunziato la sentenza impugnata".
Quando l'appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario, l'appellante deve depositare la copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado entro il termine perentorio di trenta giorni. L'adempimento è essenziale e la sua omissione comporta l'inammissibilità dell'appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1
La disposizione, richiamata dall'art. 53, disciplina il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria e concorre a individuare il termine di trenta giorni per il deposito dell'appello.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, commi 6 e 7, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
Le modifiche distinguono tra la trasmissione dell'appello al giudice d'appello, che può avvenire anche mediante spedizione postale, e il distinto obbligo di depositare la copia presso la segreteria del giudice di primo grado.
Corte costituzionale, sentenza n. 17 del 2011
Chi sceglie di notificare l'appello tramite il servizio postale deve farsi carico del deposito della copia notificata presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, poiché tale deposito assicura l'informazione tempestiva sull'impugnazione e impedisce l'erronea attestazione del passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli adempimenti previsti espressamente a pena di inammissibilità devono essere eseguiti esattamente nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge.
- La prova della spedizione di un atto processuale non equivale necessariamente alla prova del suo deposito o della sua ricezione: quando la norma richiede il deposito presso una specifica segreteria, occorre dimostrare l'effettiva ricezione entro il termine previsto.
- La scelta della notificazione tramite servizio postale può comportare obblighi ulteriori rispetto alla notificazione tramite ufficiale giudiziario; tali obblighi gravano sulla parte che effettua la notificazione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio anche dalla Corte di cassazione, se emerge dagli atti, e impedisce all'appello invalido di produrre effetti conservativi.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile, la decisione di primo grado resta ferma e passa in giudicato, salvo ulteriori specifiche impugnazioni ammissibili.
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