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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20611/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per debiti derivanti da condono fiscale ex art. 9 L. n. 289/2002. La società contribuente ha contestato la legittimità della cartella deducendo, in sintesi: (i) la decadenza dal potere di notifica della cartella e il vizio del procedimento notificatorio, sostenendo che la notifica del 2008 non si fosse perfezionata correttamente e che mancasse la prova dell’avviso al destinatario; (ii) la tardività della notifica eseguita nel 2014, ritenendo che la precedente notifica fosse stata fatta a un soggetto giuridico ormai inesistente; (iii) l’erronea individuazione del destinatario delle notifiche e l’asserita incompetenza territoriale del concessionario della riscossione, poiché la società aveva successivamente trasferito la sede legale in altra regione. La ricorrente ha denunciato la violazione di diverse norme del processo tributario e della disciplina civilistica e tributaria sulle notificazioni e sulla competenza territoriale della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminandoli congiuntamente per la loro connessione. Ha affermato che la prima notifica della cartella era stata correttamente eseguita nel 2008 alla società allora destinataria, mediante notifica presso la sede/domicilio fiscale secondo l’art. 145, comma 1, c.p.c., senza necessità di applicare le regole residuali invocate dalla ricorrente. Ha inoltre ritenuto corretta la competenza territoriale del concessionario che aveva operato sulla base dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente al momento dell’accertamento. Quanto alla successiva fusione per incorporazione, la Corte ha richiamato il principio per cui la società incorporante subentra nei rapporti sostanziali e processuali della incorporata, e la notifica eventualmente diretta alla società estinta, ma eseguita al soggetto successore, non è inesistente bensì nulla e sanabile per raggiungimento dello scopo, se il successore ha potuto difendersi. In applicazione di tali principi, il ricorso è stato rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate; è stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È evocato dalla ricorrente a fondamento della censura di violazione di norme del processo tributario.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato dalla ricorrente e dalla Corte nel quadro della disciplina delle notificazioni degli atti tributari.

  • art. 37, comma 44, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    È citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla notificazione e alla riscossione.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale disciplina della riscossione e delle notifiche della cartella di pagamento.

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156

    È citato dalla ricorrente nel motivo relativo alla disciplina applicabile alla notifica.

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa; la Corte esclude che fosse applicabile nel caso concreto.

  • art. 2504 c.c.

    È citato nel motivo sulla successione societaria per incorporazione e sugli effetti della fusione.

  • art. 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dalla ricorrente nella censura sulla notifica e sulla posizione del soggetto obbligato.

  • art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte afferma che la delega telematica del concessionario per operare fuori dal proprio ambito territoriale è insita nella trasmissione dell’estratto di ruolo e può riguardare la notifica della cartella.

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte lo individua come disciplina applicabile alla notifica alle società presso la sede della persona giuridica; il comma 1 opera in via principale, mentre le modalità successive sono residuali e presuppongono l’impossibilità di notificare presso la sede.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità della notifica, quando il soggetto successore si sia difeso tempestivamente.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per individuare la competenza territoriale del concessionario della riscossione collegata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per l’accertamento.

  • art. 9 L. n. 289 del 2002

    È la base del credito iscritto a ruolo, derivante da condono fiscale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle notifiche degli atti tributari a una società, la disciplina principale è quella dell’art. 145 c.p.c.: la notifica va eseguita presso la sede della persona giuridica, e solo se tale modalità sia impossibile si passa alle forme residuali previste per la persona fisica rappresentante o per la notifica per irreperibilità.
  • Quando la notifica è effettuata presso la sede sociale, coincidente con il domicilio fiscale, la consegna attestata dall’agente notificatore è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario; non è automaticamente necessaria la raccomandata informativa prevista per altre forme notificatorie.
  • La successiva fusione per incorporazione non travolge la validità della notifica originariamente eseguita alla società allora esistente e destinataria dell’atto; il mutamento soggettivo successivo non può essere utilizzato per neutralizzare atti impositivi già legittimamente notificati.
  • Nella successione societaria per incorporazione, la società incorporante subentra nei rapporti sostanziali e processuali della incorporata: una notifica indirizzata alla società estinta ma eseguita nei confronti del soggetto successore non è inesistente, bensì nulla e sanabile per raggiungimento dello scopo se il destinatario ha potuto difendersi.
  • La competenza territoriale dell’agente della riscossione si valuta in relazione all’ufficio dell’ente impositore territorialmente competente al momento dell’accertamento; la successiva modificazione della sede della società non incide retroattivamente sulla competenza già radicata.
  • In materia di notifiche e riscossione tributaria, non è consentito invocare modifiche societarie successive o trasferimenti di sede come strumenti per vanificare atti impositivi già validamente compiuti nell’ambito territoriale corretto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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