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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04126/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (esercente)

La controversia

Una società che gestiva un locale ed era destinataria di un contratto di installazione di apparecchi per gioco lecito ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva condannata al pagamento di una penale contrattuale, dopo aver ritenuto inefficace la sua disdetta e valido il recesso/rilascio degli apparecchi solo a seguito di diffida della controparte. La controversia nasceva dall'installazione di tre macchinari nel locale della convenuta, dalla comunicazione di disdetta che la stessa sosteneva di avere inviato nel 2012, dal successivo ritiro degli apparecchi da parte della concedente e dalla domanda di quest'ultima di risoluzione del contratto e di pagamento della penale. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto nove motivi: incompetenza territoriale del giudice adito; carenza di legittimazione attiva e nullità della procura della controparte per vicende societarie/aziendali; nullità della clausola di tacita proroga per difetto di specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c.; omesso esame del fatto che il ritiro degli apparecchi sarebbe stato consensuale; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e travisamento della prova sulla violazione contrattuale; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello fatto decorrere la penale da una data diversa da quella allegata dalla stessa attrice; eccessività della penale ex art. 1384 c.c.; errata valutazione della disdetta, della sua conoscenza e della mancata contestazione; infine, censura sulle spese di lite. La Cassazione ha rigettato i motivi 1, 2, 3, 4, 5 e 8; ha accolto il sesto motivo, ritenendo violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la Corte d'appello aveva fatto decorrere la penale dal 28 dicembre 2012 mentre l'attrice aveva indicato il 31 dicembre 2012 come inizio della disconnessione; ha dichiarato assorbito il nono motivo sulle spese. Decidendo nel merito, ha rideterminato la penale nella minor somma di euro 1.728,00 oltre interessi legali dal 1 marzo 2013, con compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto solo il sesto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il motivo sulle spese e ha rigettato tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al dies a quo della penale e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato la società ricorrente al pagamento della penale nella misura ridotta di euro 1.728,00 oltre interessi legali dal 1 marzo 2013. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio. Il ricorso, quindi, è stato accolto solo parzialmente, con prevalenza complessiva della parte resistente quanto all'an debeatur e al titolo della penale, ma con riduzione dell'importo dovuto.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata con riferimento ai criteri concorrenti applicabili; se manca la contestazione di uno dei fori rilevanti, non può dirsi validamente devoluta la questione sulla competenza rispetto a quel criterio.

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie è soddisfatta anche mediante richiamo numerico purché non meramente cumulativo e accompagnato, almeno, da una sommaria indicazione del contenuto della clausola onerosa.

  • art. 1342 c.c.

    Nelle condizioni generali predisposte da una parte, il richiamo specifico a una clausola contrattuale può essere sufficiente se idoneo a richiamare l'attenzione del contraente sul suo contenuto sfavorevole.

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere ha fatto decorrere la risoluzione del contratto al termine assegnato, secondo l'accertamento della Corte territoriale richiamato in cassazione.

  • art. 1384 c.c.

    La censura sull'eccessività della penale non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito; il controllo di legittimità è limitato ai vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può attribuire rilievo a una data di inizio della penale diversa da quella allegata dalla parte attrice; il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone di mantenersi entro il fatto costitutivo dedotto.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio o di chiedere un nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non basta dissentire sulla valutazione delle prove.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disconoscimento della sottoscrizione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi sull'erroneo destinatario della disdetta.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 214 c.p.c.; la Corte ha escluso che fosse necessario un disconoscimento quando il documento risultava indirizzato a soggetto diverso.

  • art. 2712 c.c.

    Invocato in relazione alla prova documentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la ratio della decisione d'appello.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla procura alle liti, ma la censura è stata respinta perché la persona fisica titolare dell'impresa conservava legittimazione e capacità processuale.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla capacità processuale, ma non è stata ravvisata alcuna invalidità della procura per la vicenda di cessazione dell'attività imprenditoriale individuale.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla legittimazione attiva, ma la Corte ha confermato che il credito dell'imprenditore individuale resta azionabile dalla persona fisica titolare.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la cancellazione dal registro delle imprese non elimina l'interesse/legittimazione della persona fisica che ha svolto l'attività imprenditoriale.

  • art. 2495 c.c.

    La disciplina estintiva della società cancellata non è estensibile all'imprenditore individuale, perché la cessazione della qualità imprenditoriale dipende dall'effettivo venir meno dell'attività e non dalla sola formalità della cancellazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale evocato per le censure di violazione di legge; la Corte ha distinto tra violazioni di legge effettive e mere contestazioni del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non alla critica della sufficienza o completezza della motivazione né alla rivalutazione delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato ai fini dell'autosufficienza del ricorso nella parte in cui la ricorrente ha indicato gli atti da cui emergeva la data di decorrenza della disconnessione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 336 c.p.c.

    La cassazione parziale si estende automaticamente ai capi dipendenti, compresa la statuizione sulle spese.

  • art. 4, comma 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, ma il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale va formulata in modo completo rispetto ai criteri di foro concorrenti invocabili; se il convenuto omette di contestare uno dei criteri rilevanti, la competenza non può essere negata su quel profilo non devoluto.
  • La cancellazione dal registro delle imprese di un imprenditore individuale non comporta, di per sé, la perdita della legittimazione ad agire per crediti sorti nell'esercizio dell'attività, poiché la rilevanza decisiva è l'effettivo svolgimento o cessazione dell'attività e non la sola formalità pubblicitaria.
  • La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può risultare valida anche tramite richiamo numerico, purché il richiamo non sia meramente cumulativo e sia accompagnato da una indicazione, anche sommaria, del contenuto della clausola onerosa.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non la semplice critica alla valutazione delle prove o alla completezza della motivazione.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: sono ammissibili solo quando il giudice attribuisca alla prova un valore giuridico diverso da quello previsto o fondi la decisione su prove inesistenti o oggettivamente diverse.
  • Il giudice non può introdurre, ai fini della liquidazione di una penale, una decorrenza diversa da quella allegata dalla parte titolare del diritto, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La riduzione o riliquidazione della penale può essere disposta in cassazione senza rinvio quando l'errore è solo nel computo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • La cassazione parziale di un capo della sentenza travolge automaticamente anche le statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniAppaltoInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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