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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19207/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2002 nei confronti di una società agricola di persone e dei due soci, contestando l'omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di terreni agricoli. Secondo l'Ufficio, il corrispettivo indicato negli atti di compravendita del 27 novembre 2002 era palesemente antieconomico e inferiore sia al valore di conferimento del bene sia ai parametri desumibili da indici ISTAT, valori agricoli medi, OMI e dati INEA; perciò il prezzo veniva rettificato con conseguente maggiore reddito imputato per trasparenza ai soci. La Commissione provinciale aveva accolto in parte i ricorsi dei soci e rigettato quello della società; in appello la Commissione regionale, riuniti i gravami, aveva invece annullato gli accertamenti. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per violazione delle norme sul contenuto della sentenza; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva errato nel riparto dell'onere della prova, pretendendo ulteriori indagini dell'Ufficio invece di verificare la prova contraria dei contribuenti; 3) omesso esame della condotta antieconomica e degli elementi presuntivi addotti a base dell'accertamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, rilevando che la motivazione della CTR era meramente apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, e che il contraddittorio, pur originariamente alterato nei giudizi separati, era stato correttamente ricomposto in appello con la riunione delle cause.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla rilevata motivazione apparente della sentenza impugnata, che non esplicitava le ragioni del giudizio sulle presunzioni poste a base dell'accertamento né il relativo vaglio della prova contraria; quanto alla questione del litisconsorzio, la Corte ha escluso la nullità del giudizio d'appello, ritenendo sufficiente la riunione dei procedimenti a ripristinare il contraddittorio in presenza di tutte le parti interessate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiama il contenuto necessario della sentenza tributaria e il dovere di motivazione.

  • art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere una motivazione percepibile; la sua mancanza o apparenza integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata per il requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento induttivo del maggior reddito può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; non basta il solo scostamento dal valore normale per i periodi e gli atti in questione.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere probatorio impone al contribuente di fornire la prova contraria una volta che l'Ufficio abbia allegato e provato elementi presuntivi idonei.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza denunciabile come vizio processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare la violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e all'omesso esame di fatti storici decisivi.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    È il meccanismo di integrazione del contraddittorio nel processo tributario in caso di litisconsorzio necessario.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    La riunione dei procedimenti connessi può ripristinare l'unitarietà del giudizio e prevenire giudicati contrastanti.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato per la riunione dei procedimenti connessi anche in cassazione.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Il principio di ragionevole durata del processo può prevalere su formalità non necessarie quando il contraddittorio sia sostanzialmente integro.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Costituisce parametro del minimo costituzionale della motivazione della sentenza.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata ed effettività della tutela processuale.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato in parallelo all'art. 39 d.P.R. 600/1973 per la disciplina presuntiva del valore normale.

  • art. 1, comma 265, L. n. 244 del 2007

    Ha limitato l'efficacia della presunzione legale relativa ai trasferimenti immobiliari agli atti formati dal 4 luglio 2006.

  • art. 24, comma 5, L. n. 88 del 2009

    Ha eliminato la presunzione legale relativa del valore normale, ripristinando il regime delle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 53 d.P.R. n. 917 del 1986

    Citato nel richiamo giurisprudenziale sul concetto di ricavi/corrispettivi della cessione di beni.

  • art. 54 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per la determinazione della plusvalenza quale differenza tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non va dichiarata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei redditi derivanti dalla cessione di immobili, l'Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni semplici, ma queste devono essere complessivamente gravi, precise e concordanti; il solo scostamento tra prezzo dichiarato e valori estimativi non basta, se non è corroborato da ulteriori elementi indiziari.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria abbia allegato e provato un quadro presuntivo idoneo a far ritenere sottostimato il corrispettivo di vendita, il contribuente deve fornire prova contraria specifica e non può limitarsi a contestazioni generiche.
  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente un'affermazione apodittica che qualifichi gli indizi come "non probatori" senza spiegare perché.
  • Nel processo tributario, la violazione del litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci può essere sanata in appello mediante la riunione dei procedimenti, se tutte le parti sono presenti, il contraddittorio è sostanzialmente integro e nessuna parte deduce lesioni del diritto di difesa; in tal caso prevale l'esigenza di ragionevole durata del processo.
  • Per la plusvalenza d'impresa, ciò che rileva è il prezzo effettivamente pattuito e non il valore venale in sé, ma l'Ufficio può contestare la simulazione parziale del corrispettivo mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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