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Sentenza

Sentenza n. 1463/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Della delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. Salerno n. 1428 del 29.09.2025 “DGRC 757/2024 - Macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale -ADEMPIMENTI” con cui sono state approvate le tabelle relative alla determinazione delle premialità per gli anni 2023, 2024 e 2025 di cui alla D.G.R.C. 757/2025 e s.m.i., nella parte in cui risulta lesiva per la ricorrente; b) Delle tabelle approvate e allegate alla predetta delibera e in particolare dell’allegato 1 “Indicatori_AllB_Tracciato_di_rilevazione_anno_2024_25_09_2025_13_35_35_734” e 5 “All 5 Premialità_radiologia_25_09_2025_13_38_37_228”, con i quali sono stati specificati, per le predette annualità, i tetti base per la Branca di Radiodiagnostica e gli indicatori premiali con le annesse graduatorie, nella parte in cui vengono erroneamente attribuiti n. 18 (in luogo di n. 20, o comunque di almeno n. 19) punti al centro ricorrente, con contestuale invarianza (anziché aumento del 5%) del budget assegnato per il 2025; c) Ove occorra e se e in quanto lesivi, degli atti richiamati nella delibera sub a), ovvero: delle delibere A.S.L. Salerno n. 1496 del 01.10.2024 (con cui sono state stabilite due distinte tabelle, una relativa all’annualità 2023 e l’altra per il 2024, con annessi punteggi attribuiti a ciascuna struttura accreditata per singola Branca), n. 100 del 25.02.2025 (di presa d’atto dei limiti di spesa 2024 e 2025), e 545 dell’11.04.2025 (di presa d’atto degli schemi 1 contrattuali); della nota prot. 3600 dell’11.02.2025 (richiesta dati ai centri accreditati); dei verbali dei tavoli tecnici tenuti con le associazioni di categoria in data 27.03.2025, 09.07.2025 e 11.09.2025 e delle risultanze trasmesse a queste ultime associazioni con PEC del 07.07.2025; della PEC n. 149051 del 09.07.2025 con cui sono state trasmesse alle strutture i punteggi e le tabelle con gli indicatori di performance, nonché della nota prot. 3600 dell’11.02.2025 con la quale sono state richiesti i documenti probatori sotto minaccia di attribuzione del punteggio minimo; d) Di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo, cognito e non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 06.11.2025: e) Della delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1610 del 30.10.2025 “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Medicina Nucleare, Radioterapia, Diabetologia, FKT - Esercizio 2024 e in via provvisoria Esercizio 2025” e dell’Allegato n. 5 relativo ai tetti di spesa per la Radiodiagnostica, nella parte in cui ha riconosciuto al centro Di Costanzo il tetto provvisorio 2025 per un importo di € 519.135, con invarianza rispetto al tetto base 2024 di € 514.525, anziché riconoscere l’aumento del 5% spettante, pari a € 25.726,25; f) Della nota prot. ASLSA/0230936/2025 del 04.11.2025 con la quale l’ASL Salerno ha invitato il centro ricorrente a stipulare il contratto definitivo 2024 e provvisorio 2025 in data 10.11.2025, sulla scorta dei dati errati di cui alla delibera n. 1610/2025.

Giustizia amministrativa202501715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere dell’ASL Salerno n. 1428/2025 e n. 1610/2025, relativi allegati e nota di convocazione alla stipula del contratto, nella parte riguardante il punteggio degli indicatori di performance e il tetto di spesa 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l’attribuzione del punteggio per gli indicatori di performance utilizzati per determinare il tetto individuale di spesa della radiodiagnostica. Con il primo motivo ha dedotto che l’ASL avrebbe attribuito soltanto 2 punti, anziché 3, per l’indicatore A.1 Tecnologia, avendo erroneamente considerato un mammografo digitale acquistato nel 2022 come risalente al 2017. Secondo la ricorrente, tre delle cinque apparecchiature caratterizzanti possedute rientravano nella fascia di vetustà 0-5 anni, sicché il rapporto era pari al 60% e spettavano 3 punti. Sono stati dedotti violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990, dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, dei criteri regionali, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sproporzionalità e lesione dell’affidamento. Con il secondo motivo ha contestato la riduzione da 3 a 2 punti per l’indicatore D.12 relativo allo scostamento dal valore medio della prestazione, lamentando l’assenza di adeguata motivazione. Con i motivi aggiunti ha impugnato la delibera n. 1610/2025, che aveva confermato il tetto provvisorio 2025 senza applicare l’incremento del 5%, e la nota con cui era stata intimata la sottoscrizione del contratto contenente una clausola di salvaguardia, deducendo illegittimità derivata, violazione del diritto di difesa e dei principi di buona fede.

La decisione

Il TAR ha superato le eccezioni di rito relative all’integrità del contraddittorio, all’improcedibilità per mancata sottoscrizione del contratto e alla mancata impugnazione di atti presupposti. Ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso introduttivo: l’ASL disponeva degli elenchi e della documentazione relativi alle apparecchiature, più volte trasmessi dalla struttura, e avrebbe dovuto considerare il mammografo digitale del 2022. Applicando i criteri regionali, tre apparecchiature su cinque risultavano nella fascia 0-5 anni, con rapporto superiore al 50% e attribuzione di 3 punti per l’indicatore A.1, anziché 2. Il punteggio complessivo doveva quindi essere pari a 19 punti, anziché 18, con conseguente necessità di rideterminare la posizione in graduatoria e il tetto di spesa 2025. Il secondo motivo è stato ritenuto non fondato: la riduzione del valore dell’indicatore D.12 dall’8% al 10% era spiegata dal corretto calcolo del costo medio della struttura e della fascia di appartenenza e costituiva correzione di un errore materiale; la censura era comunque generica. È stato accolto anche il primo motivo aggiunto, in via derivata, annullando la delibera n. 1610/2025 nella parte in cui aveva recepito l’erroneo punteggio e mantenuto il budget senza il corretto adeguamento. È stata invece respinta la censura contro la clausola di salvaguardia: secondo il consolidato orientamento richiamato dal TAR, la clausola è legittima perché funzionale alla tutela del diritto alla salute e alla sostenibilità finanziaria del servizio sanitario; nel caso concreto la tutela cautelare aveva comunque consentito alla ricorrente di ottenere il pieno esame giudiziale senza sottoscrivere il contratto. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti parzialmente. Sono state annullate, nei limiti dell’interesse della ricorrente, le delibere n. 1428/2025 e n. 1610/2025 e i relativi allegati; le amministrazioni sono state obbligate a riconoscere 3 punti per l’indicatore A, un punteggio totale di 19 e a rideterminare graduatoria e tetto 2025, tenendo conto degli eventuali effetti di altri contenziosi. Spese compensate, salvo rimborso del contributo unificato da parte dell’ASL.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Disciplina gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate e il rapporto tra sottoscrizione del contratto, accreditamento e remunerazione delle prestazioni.

  • artt. 3, 7 e 10 l. 241/1990

    Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione, partecipazione e correttezza dell’istruttoria amministrativa.

  • art. 24 Cost.

    Invocato con riferimento alla tutela giurisdizionale rispetto alla clausola di salvaguardia; il TAR ha escluso una concreta lesione del diritto di difesa, anche in ragione della tutela cautelare ottenuta.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento, ritenuti violati dall’erronea istruttoria sul punteggio.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l’adozione della tutela cautelare monocratica urgente contro l’intimazione alla stipula del contratto.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato per la dichiarazione sostitutiva resa dalla struttura circa la propria dotazione tecnologica.

  • D.G.R.C. n. 215/2022

    Ha introdotto la metodologia di assegnazione dei tetti individuali e il sistema degli indicatori di performance.

  • D.G.R.C. n. 800/2023

    Ha previsto modifiche e integrazioni dei parametri di valutazione e demandato alla Direzione generale l’adozione dei relativi atti tecnici.

  • D.G.R.C. n. 757/2024

    Ha modificato la disciplina dei tetti e previsto l’applicazione dell’incremento o decremento derivante dagli indicatori di performance sul tetto dell’anno precedente.

  • d.d. n. 130/2024

    Ha approvato la nota metodologica, i parametri di valutazione e l’elenco regionale delle attrezzature, sostituendo la precedente tabella dei parametri.

  • d.d. n. 358/2024

    Ha integrato la disciplina con linee di indirizzo applicative utilizzate per calcolare l’indicatore A.1 sulla vetustà delle apparecchiature.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione dispone di dati e documenti già trasmessi dall’interessato e rilevanti per l’applicazione di criteri premiali, deve considerarli nell’istruttoria; il ricorso a dati obsoleti, nonostante la disponibilità di informazioni aggiornate, integra difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
  • Nella determinazione di punteggi e graduatorie per l’assegnazione di tetti di spesa alle strutture sanitarie accreditate, l’amministrazione deve applicare puntualmente i parametri tecnici fissati dalla disciplina regionale, verificando correttamente sia il numeratore sia il denominatore dell’indicatore.
  • L’annullamento dell’atto che determina il punteggio di performance comporta l’illegittimità derivata degli atti successivi che recepiscono quel punteggio nella determinazione del budget e devono essere rideterminati nei limiti dell’interesse del ricorrente.
  • La clausola di salvaguardia inserita nei contratti con le strutture sanitarie accreditate è legittima quando costituisce espressione di una determinazione autoritativa generale e assolve alla funzione di garantire la sostenibilità finanziaria del servizio sanitario e la tutela dei livelli essenziali di assistenza.
  • La mancata sottoscrizione del contratto da parte della struttura accreditata non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso quando l’eventuale sospensione dell’accreditamento richieda uno specifico provvedimento amministrativo o quando una misura cautelare abbia impedito il prodursi dell’effetto lesivo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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