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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13881/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto ai fatti estorsivi contestati e, secondariamente, la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare applicata (si sosteneva che, al più, dovesse trovare applicazione l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 richiamata dall'art. 629 cod. pen., e che misure alternative come gli arresti domiciliari sarebbero state sufficienti).

La decisione

La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e logica e ha confermato la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sulla base di elementi quali: il modus operandi uniforme verso le vittime, l'evidente intento intimidatorio evocato con riferimento ai trascorsi giudiziari e all'appartenenza familiare al clan La Torre, la percezione di soggezione delle vittime, l'entità e la reiterazione delle pretese estorsive (10-15.000 euro) e il contesto territoriale indicativo di controllo criminale. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondata la scelta di una misura cautelare di massimo rigore, giudicandola necessaria a prevenire un pericolo immediato per l'incolumità delle persone offese e il rischio di reiterazione, e ha respinto la tesi difensiva sullo scompaginamento del clan come elemento preclusivo dell'aggravante. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta configurabile anche se il soggetto non è provato essere membro di un'associazione mafiosa: è sufficiente che la condotta manifesti modalità intimidatorie tipiche delle organizzazioni mafiose, valutabili alla luce delle qualità soggettive dell'agente, della percezione delle vittime e del contesto.

  • art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. e art. 629 cod. pen.

    Tale aggravante postula che la violenza o la minaccia provenga da persona appartenente ad associazione mafiosa; diversamente dall'art. 416-bis.1 non è richiesto che la minaccia sia attuata con modalità che riproducono il "metodo mafioso". Le due aggravanti sono distinte e possono concorrere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma (e per valutare la responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità), autorizza la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

  • Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024 (Loliva, Rv. 286426–01)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte per distinguere le due aggravanti e per confermare i criteri interpretativi circa la configurabilità del metodo mafioso anche in assenza di comprovata appartenenza associativa.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai profili di colpa valutati ai fini dell'art. 616 cod. proc. pen.; citazione utilizzata per giustificare la commisurazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. può essere accertato anche quando l'agente non risulti formalmente appartenente a un'associazione mafiosa: rilevano le modalità della condotta, la percezione delle vittime e il contesto territoriale.
  • Elementi utili a dimostrare il metodo mafioso includono la continuità e la reiterazione delle pretese estorsive, l'entità delle somme richieste, la rappresentazione di caratura criminale e i riferimenti a legami familiari o storici con clan noti.
  • La distinzione tra l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) e quella prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3 (richiamata dall'art. 629) va sempre valutata: la prima riguarda le modalità intimidatorie, la seconda l'appartenenza dell'autore a un'associazione mafiosa.
  • La valutazione prognostica sulle esigenze cautelari (proporzionalità e adeguatezza della misura) è riservata al giudice di merito e, se motivata in modo congruo e logico, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • In ricorsi inammissibili possono essere disposte condanne alle spese e pagamenti alla Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.; la difesa deve porre particolare attenzione agli oneri di motivazione e alla correttezza formale per evitare sanzioni.

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