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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34416/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto relativo a istanza di rimborso Ici per maggiori somme versate su terreni acquisiti da ANAS (periodo 12.6.1996-31.12.2004). La ricorrente deduceva vari motivi: omesso esame della nullità degli avvisi di liquidazione (non notificati), errata applicazione dell'art.21 d.lgs. 546/92 (sosteneva che doveva applicarsi il secondo comma e non il primo), travisamento di fatti decisivi relativi alla causale del rimborso e alle comunicazioni intercorse con il Comune, violazione dell'art.112 c.p.c. per difformità tra chiesto e pronunciato e dedotta indebita conservazione di somme da parte del Comune.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale secondo la quale il Comune, con il mandato di pagamento del 14 novembre 2005 che riconosceva solo parzialmente il rimborso, aveva emanato un provvedimento formale che per la parte non accolta ha valore di diniego espresso. Ne è conseguito che la relativa impugnazione doveva essere proposta entro il termine decadenziale previsto dall'art.21 d.lgs. 546/1992 (60 giorni dall'atto impugnabile ai sensi dell'art.19), mentre il ricorso alla CTP era stato depositato tardivamente (15.11.2010). Di conseguenza le altre doglianze si sono rivelate assorbite. Non sono state liquidate spese in favore del resistente per la sua mancata partecipazione al giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art.21

    La Corte ha applicato il primo comma: il termine decadenziale per impugnare un atto amministrativo (quale il provvedimento che riconosce parzialmente il rimborso) è quello previsto dall'art.21, e pertanto il ricorso giurisdizionale doveva essere proposto entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto impugnabile

  • d.lgs. 546/1992, art.19, comma 1, lett. g

    L'atto parziale di riconoscimento del rimborso è ascrivibile alle fattispecie impugnabili di cui all'art.19; la parte residua non riconosciuta è considerata diniego espresso impugnabile nei termini di legge

  • Regolamento ICI del Comune di Sondrio, art.2

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai termini di decadenza e prescrizione locali; la Corte però ha ritenuto prevalente l'applicazione dei termini di impugnazione di cui al d.lgs. 546/1992 in presenza di atto formale

  • codice civile, art.2946

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di prescrizione del diritto al rimborso; la Corte ha però escluso che la decisione impugnata si fondasse su questioni di prescrizione anziché sulla decadenza dell'impugnazione

  • cod. proc. civ., art.112

    Richiamato con riguardo al principio corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in presenza del principio che un provvedimento parziale costituisce diniego per la parte non accolta

  • D.P.R. 115/2002, art.13, comma 1 quater (come modificato dalla L.228/2012)

    Norma richiamata in ordine agli effetti sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione emette un provvedimento che concede solo parzialmente un rimborso, la parte non riconosciuta è considerata diniego espresso e va impugnata nei termini decadenziali ordinari (art.21 d.lgs. 546/1992), normalmente 60 giorni dall'atto.
  • Non è possibile "aggirare" il termine decadenziale presentando una nuova istanza amministrativa per la parte non riconosciuta con l'intento di far decorrere il silenzio-rifiuto; il rimedio corretto è l'impugnazione giurisdizionale dell'atto formale che ha respinto parzialmente la richiesta.
  • Occorre documentare la data di conoscenza dell'atto (notifica, mandato di pagamento, comunicazioni ricevute): la decorrenza del termine per impugnare si calcola dalla conoscenza dell'atto impugnabile.
  • Se si sostiene che una comunicazione dell'Amministrazione sia meramente informativa e non un atto impositivo o di diniego, è essenziale dimostrarne la natura e la mancata notifica per evitare che la comunicazione venga qualificata come provvedimento impugnabile.
  • Le questioni circa l'insorgenza del diritto al rimborso o la prescrizione possono essere rilevanti ma non impediscono l'applicazione del regime decadenziale per l'impugnazione quando esista un atto formale; pertanto, per preservare i diritti, è consigliabile intraprendere tempestivamente le vie giurisdizionali.

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