Cassazione Civile, Sentenza n. 16902/2021 del 15/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, vincitrice di concorso per collaboratore amministrativo (determina n.36/2008), chiedeva la costituzione del rapporto di lavoro e il risarcimento per mancata assunzione. Il Comune aveva adottato le delibere di Giunta n.34/2009 e n.13/2010, rivedendo il fabbisogno di personale in ragione di vincoli di spesa derivanti dalle leggi finanziarie 2007-2008, motivo per cui non procedette all'assunzione. In giudizio si sono succedute pronunce favorevoli alla ricorrente in primo grado e poi contrastate dalla Corte d'appello che, dopo rinvio della Cassazione, ha ritenuto legittime le delibere comunali e ha escluso il diritto automatico all'immissione in ruolo, riconoscendo l'operare dello "ius superveniens" e la modificazione del fabbisogno. La ricorrente ha impugnato in revocazione e in cassazione entrambe le sentenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e li ha respinti. Ha ritenuto infondati i motivi di revocazione e i motivi di cassazione, osservando che: (i) l'asserito "errore revocatorio" non sussiste perché la valutazione del contenuto delle delibere comunali è questione interpretativa (error iuris) e non un palese contrasto tra fatti rilevabili direttamente dagli atti; (ii) non è integrata l'omissione di esame o la motivazione apparente: la Corte d'appello ha analizzato le delibere e i relativi allegati, spiegando perché esse avessero rideterminato il fabbisogno 2008-2010 e stabilito il fabbisogno 2009-2011, nel rispetto dei vincoli delle leggi finanziarie; (iii) è stato correttamente applicato il principio secondo cui il diritto del vincitore di concorso è subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo e del fabbisogno di personale. Pertanto i ricorsi sono rigettati e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali: complessivi euro 400,00 per esborsi e euro 6.000,00 per compensi professionali (oltre accessori e rimborso forfetario 15%), con l'ulteriore annotazione sul contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n.165 del 2001, art. 1, comma 1
Richiamata per indicare le finalità della P.A.; la Corte territoriale ha ritenuto che le delibere comunali, pur incidendo su interessi particolari, rientrassero nella legittima programmazione generale prevista dal decreto.
art. 395 n.4 cod. proc. civ.
Norma sul motivo di revocazione per errore di fatto: la Cassazione ha ricordato che il vizio richiede un contrasto palese fra quanto affermato nella sentenza e i documenti processuali, non semplici divergenze interpretative.
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3,4,5)
Richiamati i diversi vizî di motivazione, falsa applicazione di norme e omesso esame; la Corte ha escluso la loro sussistenza in quanto la valutazione delle delibere è stata argomentata e non manifestamente contraddittoria.
art. 132 cod. proc. civ.
Riferito in relazione al principio di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non meramente apparente.
Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), commi 676-701
Ricondotte alle misure che hanno imposto vincoli di spesa agli enti locali; la Corte ha ritenuto che tali vincoli giustifichino la revisione del fabbisogno e l'adozione delle delibere comunali.
Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), comma 379
Analogamente richiamata come fonte dei vincoli di spesa che hanno inciso sulla programmazione delle assunzioni comunali.
d.P.R. n.115 del 2002, art. 13
Norma sul contributo unificato; la sentenza registra la sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.
Cass. ord. n.30238/2017 (giurisprudenza)
Principio applicato: nel pubblico impiego il diritto del vincitore di concorso è subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo e del fabbisogno che giustificò il bando; lo "ius superveniens" può legittimamente impedire nuove assunzioni.
Massime di principio
- Il diritto del vincitore di concorso nel pubblico impiego non è assoluto: è subordinato alla persistenza, al momento della nomina, dell'assetto organizzativo e del fabbisogno che ha giustificato il bando; normative o vincoli finanziari sopravvenuti possono legittimamente incidere sulle assunzioni.
- Le decisioni amministrative generali di programmazione del personale (delibere che rideterminano il fabbisogno) possono incidere sulle posizioni individuali senza necessità di una revoca esplicita degli atti precedenti, purché siano motivate e conformi ai vincoli di legge.
- Il rimedio per "errore revocatorio" (art.395 n.4 c.p.c.) è molto limitato: richiede un evidente contrasto fra la sentenza e gli atti/documenti processuali, non semplici divergenze interpretative o contestazioni di valutazioni giuridico-fattuali.
- In sede di Cassazione non sono rivedibili le valutazioni ermeneutiche o di merito del giudice di merito, salvo che emergano vizi di motivazione tali da configurare una motivazione assente, apparente o incoerente.
- Chi intenda opporsi a scelte di riprogrammazione del personale dovrebbe, ove possibile, impugnare preventivamente gli atti amministrativi (delibere) con i mezzi del diritto amministrativo e raccogliere prove chiare sulla permanenza dell'effettivo fabbisogno al momento della nomina.
- Nel progettare azioni giudiziali, valutare il rischio di condanna alle spese e la necessità di documentare in modo stringente l'assenza di effetti delle misure di contenimento della spesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 16 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17206/2021 del 16/06/2021
- Sentenza lavoro · 16 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17196/2021 del 16/06/2021
- Sentenza lavoro · 16 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17195/2021 del 16/06/2021
- Sentenza lavoro · 16 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17194/2021 del 16/06/2021
- Sentenza lavoro · 16 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17193/2021 del 16/06/2021
- Sentenza lavoro · 17 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17430/2021 del 17/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →