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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17206/2021 del 16/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Cassazione che aveva respinto il loro ricorso avverso la sentenza che aveva rigettato le domande dirette a far accertare una presunta interposizione illecita (violazione dell'art. 1 legge n. 1369/1960), il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con SOGEI S.p.A. e la reintegrazione. Dopo il rigetto in Cassazione per limiti del sindacato di legittimità e per difetto di specificità delle censure (art. 360 c.p.c.), i ricorrenti hanno chiesto la revocazione sostenendo un errore di percezione dei fatti e della motivazione da parte della Corte di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., posto che la pronuncia impugnata ha deciso sui motivi dedotti e quindi la censura attiene ad errore di giudizio/valutazione non sindacabile in revocazione. Il ricorso è stato dunque respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti, liquidate in favore di ciascuna in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Inoltre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • legge n. 1369/1960

    La norma sul divieto oggetto della domanda (presunta interposizione). Nel merito la Corte d'appello aveva escluso l'interposizione fittizia; la Cassazione non ha riesaminato i fatti, rigettando le censure per i limiti del sindacato di legittimità

  • codice di procedura civile

    Limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto: per i motivi invocati in cassazione è richiesta specificità e indicazione di anomalie motivazionali; la mancata specificità porta all'inammissibilità

  • codice di procedura civile

    Definisce l'errore di fatto rilevante per la revocazione: deve trattarsi di percezione erronea di fatti 'assolutamente evidenti' e decisive. La Corte ha ritenuto che tale errore non sussisteva perché la pronuncia aveva deciso sui motivi

  • codice di procedura civile

    art. 391-bis (richiamato)

    Richiamato nel contesto delle regole sulla revocazione per errore di fatto insieme all'art. 395; conferma i limiti procedurali e i presupposti per l'ammissibilità della revocazione

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti

  • legge

    Modifica al D.P.R. n.115/2002 richiamata dalla Corte in relazione al contributo unificato; applicata per valutare l'eventuale raddoppio del contributo

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore è di percezione 'assolutamente evidente' e decisivo ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; mere contestazioni della valutazione della prova o della motivazione costituiscono errori di giudizio non revocabili
  • Se la Corte di legittimità ha deciso effettivamente sui motivi proposti, non è possibile ottenere la revocazione ricollegando divergenze interpretative o valutazioni della prova: occorre provare un fatto pacificamente e documentalmente diverso da quanto assunto
  • In cassazione è necessario esporre le censure con specificità (art.360 c.p.c.); censure generiche o non adeguatamente riferite agli atti processuali possono rendere il ricorso inammissibile
  • Le spese seguono la soccombenza anche in sede di revocazione: la parte che promuove una revocazione infondata può essere condannata alle spese e al pagamento di contributi aggiuntivi (es. raddoppio del contributo unificato) se ricorrono i presupposti normativi
  • Quando la controversia riguarda la sussistenza di un rapporto di lavoro in relazione a presunta interposizione, il giudizio di merito (accertamento dei fatti, organizzazione del servizio, separazione dei locali, assunzione del rischio d'impresa) rimane principalmente materia di merito e difficilmente è rimettibile a sindacato di legittimità salvo vizi di motivazione immediatamente evidenti

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