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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45290/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/06/2022 che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. I motivi di doglianza erano: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi da parte del G.i.p.; 2) violazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'estorsione, sostenendo che gli atti erano volti a tutelare un preteso diritto dei fratelli Sanzù e che l'intervento del ricorrente era motivato da fiducia/amicizia; 3) violazione dell'art. 416‑bis, comma 1 c.p. in ordine all'aggravante del metodo mafioso, ritenuta inesistente dalla difesa

La decisione

Il difensore, con dichiarazione sottoscritta dall'indagato, ha rinunciato al ricorso in data 31/10/2022 a causa della sopravvenuta revoca della misura cautelare disposta dal G.i.p. il 18/10/2022. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Poiché l'interesse è venuto meno dopo la proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in linea con i principi affermati dalle Sezioni unite

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    Norma che impone al giudice delle indagini preliminari un'autonoma e motivata valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; il ricorrente denunciava la mancata valutazione, ma la Corte non è entrata nel merito in ragione della rinuncia

  • art. 629 c.p.

    Disposizione che definisce il reato di estorsione; il ricorrente contestava la qualificazione giuridica dei fatti e la motivazione, ma la questione sostanziale non è stata esaminata per sopravvenuta carenza d'interesse

  • art. 393 c.p.

    Riferimento fatto dalla difesa (estorsione riconducibile al tentativo di false minacce?), sostenendo che eventualmente si sarebbe trattato di comportamento tentato ai sensi dell'art. 393; la Corte non ha pronunciato alcuna valutazione sostanziale

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p.

    Norma che sanziona l'associazione mafiosa e prevede aggravanti collegate al metodo mafioso; la difesa contestava l'applicazione dell'aggravante per la mancanza di finalità e caratteri mafiosi, ma la questione non è stata trattata per la rinuncia

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia o sopravvenuta mancanza di interesse; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso del Napoli

  • Sezioni Unite (giurisprudenza citata)

    n. 20 del 09/10/1996, Vitale; n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri; n. 12603 del 24/11/2015, Celso

    Principio consolidato secondo cui, se l'interesse alla decisione è venuto meno dopo la proposizione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce che la Corte entri nel merito delle doglianze processuali o sostanziali
  • Quando l'interesse a impugnare viene meno dopo la proposizione del ricorso (es. per revoca della misura cautelare), la parte non è normalmente condannata alle spese né soggetta alla sanzione pecuniaria, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni unite
  • Le questioni sostanziali (esistenza del reato di estorsione, presenza del 'metodo mafioso', valutazione dei gravi indizi ex art. 292 c.p.p.) richiedono che il ricorso resti efficace fino alla decisione: la rinuncia priva di effetto sostanziale qualsiasi censura non esaminata
  • Chi impugna misure cautelari dovrebbe valutare con attenzione il mantenimento dell'interesse processuale (ad es. non rinunciare se si richiede un pronunciamento di merito) qualora desideri che la Corte valuti le questioni di diritto e di motivazione
  • In caso di contestazione dell'aggravante mafiosa è necessario che la parte illustri e documenti il difetto dei presupposti (contiguità, intimidazione con metodo mafioso, vantaggi tipici), poiché il riconoscimento di tale aggravante incide significativamente sulla gravità della posizione

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