Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2872

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2872 della Commissione, del 13 dicembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa (IGP)]

Normativa europea32023R2872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione di «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La Commissione interviene al termine della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, constatata l’assenza di opposizioni motivate alla domanda spagnola pubblicata in precedenza. L’atto è di immediata rilevanza pratica per la tutela della denominazione e per l’uso del nome sul mercato dell’Unione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» come IGP per formaggi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda quindi i formaggi che rientrano nella classe 1.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione di «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2872 della Commissione iscrive il nome «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, riconoscendolo come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura di registrazione avviata dalla Spagna.

Presupposti della registrazione

Nel preambolo la Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Viene inoltre evidenziato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione, il nome deve essere registrato.

Ambito materiale della denominazione

L’articolo 1 specifica che il nome registrato identifica un prodotto della classe 1.3 «Formaggi» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ne deriva che la tutela riguarda un prodotto caseario e che la denominazione acquista rilievo giuridico come IGP ai fini della protezione contro usi non conformi alle regole del regime di qualità.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 iscrive il nome «Formatge Garrotxa/Queso Garrotxa» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, attribuendogli la qualifica di IGP.

Classificazione del prodotto

Lo stesso articolo 1 precisa che il nome identifica un prodotto appartenente alla classe 1.3 «Formaggi» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il preambolo richiama la domanda di registrazione presentata dalla Spagna e pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografiche protetteprodotti alimentariformaggi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.