Regolamento (UE) 2023/2791
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2791 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari per le carni ovine e caprine a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per recepire le modifiche concordate tra Unione europea e Repubblica del Cile in materia di contingenti tariffari. L’intervento riguarda esclusivamente i quantitativi importabili per alcuni contingenti nel settore delle carni ovine e caprine. La nuova quantificazione si applica ai periodi contingentali che iniziano dal 1° gennaio 2024.
Modifica i quantitativi dei contingenti tariffari per le carni ovine e caprine importabili dal Cile nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione dei contingenti tariffari di importazione nel settore delle carni ovine e caprine, con riferimento ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1922, 09.2115 e 09.2116 aperti a favore del Cile. Produce effetti nei periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2024 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina altri settori né modifica il meccanismo generale di gestione dei contingenti, che resta quello del "primo arrivato, primo servito" previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
Modifica dei contingenti tariffari per carni ovine e caprine a favore del Cile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2791 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per recepire l’adeguamento dei quantitativi importabili nell’ambito di alcuni contingenti tariffari concessi al Cile. L’aggiornamento discende dall’accordo UE-Cile adottato a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e riguarda esclusivamente la sezione relativa alle carni ovine e caprine.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento 2020/1988 disciplina le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". A seguito dell’accordo concluso con la Repubblica del Cile ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, risultano modificati i quantitativi dei contingenti tariffari 09.1922, 09.2115 e 09.2116; il presente regolamento adegua quindi l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
Oggetto della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione della riga relativa al "Quantitativo" nella tabella dei contingenti tariffari per il settore delle carni ovine e caprine.
- Per il 2024 il contingente è pari a 8 727 000 kg in equivalente peso carcassa.
- Il volume aumenta di 200 000 kg l’anno. La modifica si applica ai contingenti con numeri d’ordine 09.1922, 09.2115 e 09.2116 aperti a favore del Cile.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita ai periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2024, così da coordinare gli effetti della modifica con l’annualità di riferimento dei contingenti.
Rilievi operativi
Per gli operatori importatori e per i professionisti che assistono nelle procedure doganali, il dato rilevante è l’aggiornamento del quantitativo disponibile per il contingente cileno nel comparto ovino-caprino. Restano immutate le regole generali di gestione dei contingenti tariffari stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, compreso il meccanismo cronologico di attribuzione delle dichiarazioni accettate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 2020/1988
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato per aggiornare la sezione "Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine". La modifica riguarda la tabella relativa ai contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.1922, 09.2115 e 09.2116.
Nuovi quantitativi contingenti per il Cile
Per l’anno 2024 il quantitativo è fissato a 8 727 000 kg in equivalente peso carcassa. Il volume aumenta di 200 000 kg l’anno.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica ai periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2024.
Base giuridica e collegamento con l’accordo UE-Cile
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 187, primo comma, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per dare attuazione alle modifiche derivanti dall’accordo tra Unione europea e Repubblica del Cile concluso con decisione (UE) 2023/1796 del Consiglio.
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