Regolamento (UE) 2023/2757
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2757 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, che le importazioni cinesi di TCCA continuano a essere oggetto di dumping e che, in caso di revoca delle misure, vi sarebbe rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto non utilizzabili i prezzi interni cinesi per la determinazione del valore normale, applicando l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e scegliendo il Messico come paese rappresentativo. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per talune società cinesi e un’aliquota residua per tutte le altre. Il testo disciplina anche le condizioni documentali per beneficiare delle aliquote individuali e richiama le regole doganali ordinarie.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico (TCCA/simclosene) originario della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, detto anche simclosene, classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020), originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori nell’UE e, in particolare, i produttori esportatori cinesi espressamente elencati nel dispositivo; per le aliquote individuali è richiesta la presentazione di una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni del regolamento. Sono escluse dall’aliquota individuale le importazioni non accompagnate dalla documentazione prescritta, che scontano il dazio per tutte le altre società. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili all’acido tricloroisocianurico (TCCA/simclosene) originario della RPC. La Commissione, richiamando l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha ritenuto provato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio in assenza di misure, nonché la non contrarietà del mantenimento delle misure all’interesse dell’Unione.
Contesto procedurale e svolgimento dell’inchiesta
Le misure antidumping sul TCCA erano già state istituite nel 2005 e successivamente riesaminate più volte, anche per nuovi esportatori. Il presente riesame è stato avviato il 5 dicembre 2022 su domanda presentata dall’industria dell’Unione, rappresentata da ERCROS SA ed Electroquímica de Hernani SA, che sono gli unici produttori di TCCA nell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022; l’analisi del pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2019 al termine del PIR.
La Commissione ha informato le parti interessate e ha acquisito osservazioni da alcuni produttori cinesi, che hanno contestato sia la sufficienza degli elementi probatori sia l’uso del metodo basato su paese rappresentativo. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è l’acido tricloroisocianurico e i suoi preparati, anche denominato simclosene. Il prodotto in esame è quello originario della RPC, classificato nei codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20. La Commissione ha confermato che il prodotto esportato, quello venduto in Cina, quello prodotto in Messico, quello prodotto nel resto del mondo e quello fabbricato nell’Unione presentano le stesse caratteristiche di base e sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Dumping e metodologia di calcolo del valore normale
La Commissione ha ritenuto non utilizzabili i prezzi e i costi interni della RPC, in quanto il mercato cinese è caratterizzato da distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tale conclusione si fonda su una ricostruzione articolata del sistema economico cinese, considerato dominato da interventi pubblici sostanziali, da una pianificazione industriale diffusa e da un forte orientamento del PCC sulle decisioni economiche.
Per il valore normale è stato scelto il Messico come paese rappresentativo, in quanto paese a reddito medio-alto e unico paese nel quale è stata confermata la produzione del TCCA per l’intero periodo dell’inchiesta. Poiché non erano disponibili dati finanziari del produttore messicano di TCCA ROT Química, la Commissione ha utilizzato, per le SGAV e i profitti, i bilanci 2021 della società CYDSA, operante nello stesso settore generale delle sostanze chimiche per il trattamento delle acque.
Elementi di distorsione significativa nella RPC
La Commissione ha ricostruito in modo sistematico le distorsioni nei costi di produzione cinesi, soffermandosi su diversi fattori: imprese statali o controllate/indirizzate dalle autorità, presenza statale nelle imprese e nelle associazioni di categoria, pianificazione economica e industriale vincolante, applicazione inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsioni dei salari e forte intervento pubblico nel sistema finanziario. Sono stati richiamati numerosi piani e documenti strategici cinesi, tra cui il quattordicesimo piano quinquennale e piani provinciali di Shandong, Jiangsu e Jiangxi, ritenuti indicativi del controllo pubblico sul settore chimico e sui suoi input essenziali.
Prezzo all’esportazione, margine di dumping e rischio di persistenza
Il prezzo all’esportazione è stato costruito sulla base dei dati Comext, con aggiustamenti per nolo, assicurazione e altri oneri. Dal confronto con il valore normale è emerso un margine di dumping elevato, compreso tra il 240 % e il 275 %. La Commissione ha poi considerato la capacità produttiva inutilizzata in Cina, l’elevata attrattiva del mercato dell’Unione e l’andamento dei prezzi dopo il PIR, concludendo che, in assenza di dazi, è probabile un significativo incremento delle importazioni cinesi a prezzi di dumping e quindi la persistenza del dumping.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale
L’industria dell’Unione è composta da due produttori e ha registrato nel periodo in esame un aumento della produzione e della capacità, ma anche una forte perdita di quota di mercato nell’UE, un incremento molto marcato dei costi di produzione e un deterioramento della redditività fino a risultati negativi. La Commissione ha ritenuto che l’aumento delle importazioni cinesi, in quantità e in quota di mercato, nonché la pressione sui prezzi esercitata da tali importazioni, abbiano causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Gli altri fattori esaminati, come le importazioni da paesi terzi e le esportazioni dell’industria UE, non spezzano il nesso causale, pur spiegando alcuni andamenti particolari del mercato.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha esaminato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori indipendenti e degli utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che gli importatori non subirebbero un impatto negativo significativo e che non vi sono elementi tali da ritenere il mantenimento delle misure contrario all’interesse complessivo dell’Unione.
Dispositivo e condizioni applicative
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di TCCA originario della RPC. Le aliquote individuali sono fissate al 8,1 % per Hebei Jiheng Chemical Co. Limited, 7,3 % per Puyang Cleanway Chemicals Limited, 3,2 % per Heze Huayi Chemical Co. Limited, 40,5 % per Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited e 32,8 % per Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd; per tutte le altre società l’aliquota è del 42,6 %.
Per beneficiare delle aliquote individuali, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società esportatrice, che attesti l’origine produttiva della merce e la completezza ed esattezza delle informazioni. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio per tutte le altre società. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
La Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha riesaminato le misure antidumping sul TCCA originario della RPC e ha concluso che la loro scadenza comporterebbe il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. L’inchiesta ha riguardato il periodo 1° ottobre 2021-30 settembre 2022, mentre l’analisi del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2022.
Prodotto oggetto del riesame e prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è l’acido tricloroisocianurico e suoi preparati, anche denominato simclosene. Il prodotto in esame è lo stesso prodotto originario della RPC, attualmente classificato nei codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 e nei codici TARIC 2933698070 e 3808942020.
Determinazione del valore normale con il metodo dei paesi rappresentativi
Poiché la Commissione ha accertato distorsioni significative nell’economia cinese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, ha escluso l’uso dei prezzi e costi interni della RPC e ha costruito il valore normale in base a costi esenti da distorsioni. Il Messico è stato selezionato come paese rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), in quanto paese con livello di sviluppo analogo e unico paese individuato come produttore del prodotto per l’intero periodo dell’inchiesta; per SGAV e profitti la Commissione ha usato i dati della società CYDSA.
Accertamento del dumping e margine di dumping
Sulla base del confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione, entrambi a livello franco fabbrica, la Commissione ha rilevato un margine di dumping significativo su scala nazionale per le esportazioni cinesi di TCCA sfuso e in pastiglie, compreso tra il 240 % e il 275 %.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha ritenuto probabile la persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, valorizzando la notevole capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i differenziali di prezzo rispetto ad altre destinazioni, nonché i dati successivi al PIR che mostrano un forte calo dei prezzi cinesi nell’UE dopo il periodo di riferimento.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, costituita da due produttori che rappresentano il 100 % della produzione UE, è stata ritenuta ancora gravemente danneggiata. Pur in presenza di alcuni indicatori positivi legati alle esportazioni, la Commissione ha evidenziato il calo delle vendite nell’UE, la perdita di quota di mercato, l’aumento del costo di produzione, il passaggio a risultati negativi in termini di redditività, flussi di cassa e rendimento del capitale investito.
Nesso causale
La Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Gli altri fattori esaminati, come le importazioni da paesi terzi, le esportazioni dell’industria UE e i contratti di lungo termine, non interrompono il nesso causale, pur avendo talvolta contribuito a spiegare alcuni andamenti di mercato.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non fosse chiaramente contrario all’interesse dell’Unione. Le misure sono state considerate favorevoli all’industria dell’Unione, non pregiudizievoli in modo significativo per importatori e utilizzatori, e compatibili con un mercato che resta concorrenziale.
Dazio antidumping definitivo e aliquote
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto originario della RPC. Le aliquote sono: Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 8,1 % (A604), Puyang Cleanway Chemicals Limited 7,3 % (A628), Heze Huayi Chemical Co. Limited 3,2 % (A629), Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 40,5 % (A627), Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd 32,8 % (A998) e tutte le altre società 42,6 % (A999).
Condizione della fattura commerciale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una specifica dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società esportatrice, con identificazione del nome, della funzione, del volume venduto, del prodotto, del produttore, del codice addizionale TARIC e del paese interessato. In mancanza della fattura conforme si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Entrata in vigore e rinvio alle norme doganali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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