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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2773

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2773 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda talune disposizioni relative al FEAGA e al FEASR sui metodi di audit, sul controllo delle operazioni e sulla dichiarazione di gestione

Normativa europea32023R2773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge alcuni profili del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per chiarire e rendere coerenti le norme su audit, controllo delle operazioni e dichiarazione di gestione nel quadro del finanziamento della politica agricola comune. La rettifica interviene sia su un aspetto terminologico dell’articolo 7, paragrafo 4, sia sulle disposizioni transitorie dell’articolo 64, eliminando il rinvio alle vecchie norme sul controllo delle operazioni ormai superate. Viene inoltre aggiornato l’allegato I sulla dichiarazione di gestione per assicurare coerenza con il regime transitorio applicabile a talune spese e pagamenti. Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2023.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 su audit, controllo delle operazioni e dichiarazione di gestione nell’ambito del FEAGA e del FEASR.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi pagatori e agli organismi di certificazione coinvolti nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, con effetti sulle modalità di audit, sul controllo delle operazioni e sulla dichiarazione di gestione relativa ai fondi FEAGA e FEASR. Incide inoltre, per continuità applicativa e regole transitorie, su spese e pagamenti riferiti a regimi e misure ancora disciplinati da norme precedenti, in particolare per l’anno civile 2022 e precedenti, per alcune misure attuate fino al 31 dicembre 2022 e per taluni regimi di aiuto e programmi di sviluppo rurale. Le rettifiche si applicano retroattivamente dal 1o gennaio 2023.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per FEAGA e FEASR

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2773 della Commissione interviene in via correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 in materia di organismi pagatori, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, controlli, cauzioni e trasparenza. La finalità è soprattutto di chiarezza giuridica e coerenza sistematica, in particolare rispetto ai metodi di audit, al controllo delle operazioni e alla dichiarazione di gestione.

Contesto normativo e finalità della rettifica

La Commissione richiama la necessità di allineare il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 alla disciplina della PAC e alle rettifiche già introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/860. In particolare, emerge l’esigenza di correggere un errore linguistico nella versione inglese dell’articolo 7, paragrafo 4, e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni nella disciplina transitoria relativa al controllo delle operazioni.

Audit e verifiche sostanziali delle spese

La rettifica dell’articolo 7, paragrafo 4, riguarda la verifica sostanziale delle spese da parte dell’organismo di certificazione. La nuova formulazione chiarisce che tale verifica comprende la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali per le misure dei regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 229/2013, n. 1308/2013 e n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento previsti dal regolamento (UE) 2021/2115.

Ai fini del controllo:

  • l’organismo di certificazione può accompagnare l’organismo pagatore nei controlli in loco di secondo livello;
  • non accompagna l’organismo pagatore nei controlli in loco iniziali, salvo il caso in cui sia materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall’organismo pagatore.

La modifica sostituisce inoltre "may" con "shall" nella versione inglese, per consolidare la natura obbligatoria della regola.

Controllo delle operazioni e norme transitorie

L’articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 disciplina la sopravvivenza di alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per specifiche situazioni transitorie. La rettifica interviene sulla lettera a) del secondo comma per precisare l’elenco delle disposizioni che continuano ad applicarsi, ma soprattutto per escludere gli articoli da 42 a 47 del vecchio regolamento sul controllo delle operazioni.

La ragione è che il capo IV, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 contiene già una disciplina completa e aggiornata del controllo delle operazioni; pertanto, la prosecuzione dell’applicazione delle vecchie norme non è più necessaria né coerente.

Dichiarazione di gestione e contenuto dell’allegato I

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è sostituito integralmente. Il nuovo testo della dichiarazione di gestione, resa dal direttore dell’organismo pagatore, si riferisce ai conti dell’esercizio finanziario 16/10/xx - 15/10/xx + 1 e richiede un’attestazione sulla veridicità, completezza e accuratezza dei conti.

La dichiarazione afferma, in sintesi, che:

  • tutti i debiti, anticipi, garanzie e scorte noti sono registrati nei conti;
  • tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state accreditate ai fondi pertinenti;
  • il sistema attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legittimità e regolarità dei pagamenti per i regimi e le spese richiamati nel testo;
  • i sistemi di governance di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 funzionano correttamente e assicurano la conformità della spesa all’articolo 37;
  • la qualità e l’affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati sugli indicatori sono adeguate per i tipi di interventi del regolamento (UE) 2021/2115;
  • la spesa coincide con gli output corrispondenti comunicati ed è stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili;
  • sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116, tenendo conto dei rischi individuati.

Il testo prevede inoltre la possibilità di formulare riserve e contiene una clausola finale con cui il direttore conferma di non essere a conoscenza di informazioni riservate potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi economici dell’Unione.

Ambito temporale di applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2023. Questa retroattività assicura coerenza con il regime già fissato dalla rettifica contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/860.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore agricolo e per i professionisti che assistono organismi pagatori, organismi di certificazione e amministrazioni nazionali, il regolamento ha natura essenzialmente correttiva ma rilevante sul piano applicativo. Incide sulla formulazione delle attestazioni di gestione, sul perimetro dei controlli di audit e sulla corretta individuazione delle norme transitorie ancora applicabili a spese e pagamenti riferiti a periodi e regimi precedenti.

Disposizioni principali

Rettifica delle norme sui metodi di audit

L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è riscritto per precisare che, nella verifica sostanziale delle spese, l’organismo di certificazione può accompagnare l’organismo pagatore nei controlli in loco di secondo livello, ma non accompagna l’organismo pagatore nei controlli in loco iniziali, salvo i casi in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale. La rettifica sostituisce inoltre il verbo modale inglese "may" con "shall" per rafforzare il carattere vincolante della disposizione.

Correzione delle disposizioni transitorie sul controllo delle operazioni

All’articolo 64, secondo comma, lettera a), è modificata la frase introduttiva sull’ambito delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che continuano ad applicarsi. Viene eliminata la continuazione dell’applicazione degli articoli da 42 a 47 del regolamento abrogato, poiché il capo IV, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 contiene già norme complete e rivedute sul controllo delle operazioni.

Aggiornamento della dichiarazione di gestione

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è sostituito per adeguare il testo della dichiarazione di gestione alla continuità applicativa di alcune regole relative a spese e pagamenti riferiti a regimi precedenti e a specifiche misure agricole. Il nuovo testo richiede al direttore dell’organismo pagatore di attestare che i conti forniscono un quadro veritiero, completo e accurato e che il sistema garantisce ragionevoli garanzie sulla legittimità e regolarità dei pagamenti, sulla corretta funzionalità dei sistemi di governance, sulla qualità e affidabilità del sistema di comunicazione e degli indicatori, nonché sull’esistenza di misure antifrode efficaci e proporzionate.

Decorrenza ed efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2023. È quindi coerente con la retroattività già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 per le rettifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

Come è indicizzato

Materieagricolturafondi strutturali e investimenti europeicontrolli e auditgestione finanziariapolitica agricola comune

Testo integrale

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