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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2767

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2767 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R2767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una disciplina unica, sostitutiva dei precedenti atti distinti per autovetture e veicoli commerciali leggeri, per l’approvazione di tecnologie innovative che consentono di ridurre le emissioni di CO2. Definisce contenuto della domanda, criteri metodologici per il calcolo dei risparmi, ruolo della Commissione e delle autorità di omologazione, nonché i casi di riesame e di esclusione dei risparmi inferiori a determinate soglie. L’atto mira anche ad allineare la disciplina alle evoluzioni del regolamento (UE) 2019/631, inclusa l’ammissibilità delle tecnologie relative ai sistemi di condizionamento d’aria a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Procedura unica per l’approvazione, la certificazione e il riesame delle tecnologie innovative di riduzione della CO2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri ai fini del regolamento (UE) 2019/631.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di approvazione di tecnologie innovative presentate da costruttori o fornitori per autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi, nell’ambito delle ecoinnovazioni rilevanti ai fini della determinazione e certificazione dei risparmi di CO2. Riguarda sia i veicoli dotati della tecnologia innovativa sia, in taluni casi, la tecnologia come componente autonoma; include anche le interazioni tra più ecoinnovazioni sul medesimo veicolo. Si applica in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014. Restano fuori dal meccanismo le tecnologie non qualificabili come innovative ai sensi della definizione normativa e i risparmi inferiori alla soglia minima di 0,5 g/km per singolo veicolo ai fini dell’omologazione.

Procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

Il regolamento istituisce un quadro unico per l’approvazione delle tecnologie innovative che consentono riduzioni delle emissioni di CO2 nell’ambito del regolamento (UE) 2019/631. L’intervento recepisce l’esigenza, evidenziata nei considerando, di consolidare e aggiornare la disciplina già prevista dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014, armonizzandola con le regole vigenti e con la futura ammissibilità dei miglioramenti dei sistemi di condizionamento d’aria dal 1° gennaio 2025.

Ambito e definizioni

L’atto si applica alle domande di approvazione presentate da costruttori o fornitori per autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi, nonché alle relative ecoinnovazioni ai fini del calcolo dei risparmi di CO2. La nozione di "tecnologia innovativa" è circoscritta a tecnologie impiegate su una quota non superiore al 3% delle immatricolazioni UE dell’anno n-4, oppure a combinazioni di tecnologie con funzionalità e caratteristiche tecniche simili che consentano risparmi misurabili. Tra le altre definizioni rilevanti figurano il "fornitore", il "richiedente", la "decisione di approvazione", l’"organismo indipendente e certificato", il "veicolo dotato di ecoinnovazione" e il "veicolo di riferimento".

Presentazione della domanda e contenuti minimi

La domanda di approvazione va trasmessa alla Commissione per via elettronica; se ciò non è possibile, la documentazione giustificativa può essere inviata su supporto elettronico o caricata su un server accessibile alla Commissione. Il fascicolo deve contenere i dati di contatto del richiedente, la descrizione della tecnologia e della sua applicazione al veicolo, la categoria veicolo interessata, il tipo di propulsione e carburante, una proposta metodologica per la quantificazione dei risparmi di CO2 o il richiamo a una metodologia già approvata, e una relazione di verifica. È inoltre ammessa, in via facoltativa, una metodologia semplificata o l’indicazione di valori predefiniti di risparmio.

Criteri metodologici per il calcolo dei risparmi

La metodologia proposta deve garantire risultati verificabili, ripetibili e riproducibili. Essa deve definire condizioni di prova specifiche, individuare un veicolo di riferimento statisticamente adeguato, considerare l’uso reale della tecnologia, la quota di emissioni già coperta dalla prova di tipo 1 dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, l’eventuale usura nel tempo e, se del caso, l’interazione con altre ecoinnovazioni. Le metodologie semplificate e i valori di risparmio predefiniti devono essere conservativi: non possono eccedere i risparmi ottenibili con la metodologia principale e devono tener conto delle eventuali interazioni con altre ecoinnovazioni approvate.

Relazione di verifica e ruolo dell’organismo indipendente

La relazione di verifica deve essere predisposta da un organismo indipendente e certificato, individuato tra i servizi tecnici di categoria A o B ai sensi del regolamento (UE) 2018/858, purché non si tratti di un servizio tecnico interno del costruttore. Tale relazione deve attestare la qualifica del soggetto verificatore, la natura innovativa della tecnologia, il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631, la connessione della tecnologia con l’efficiente funzionamento del veicolo o con il miglioramento dei sistemi di condizionamento d’aria, la conformità della metodologia ai requisiti del regolamento e le eventuali interazioni con altre ecoinnovazioni.

Istruttoria della Commissione e decisione di approvazione

La Commissione verifica dapprima la completezza della domanda entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento e può chiedere integrazioni; se le informazioni mancanti non sono fornite entro il termine assegnato, la domanda si considera ritirata. Una volta acquisita la completezza, la Commissione valuta il merito e, se necessario, può adattare la metodologia o proporne una diversa, sentito il richiedente. La decisione deve intervenire entro nove mesi dalla ricezione della domanda completa; il termine può essere prorogato fino a cinque mesi per complessità tecnica o metodologica, con comunicazione entro 30 giorni lavorativi. La decisione approvativa specifica i dati necessari per la certificazione dei risparmi e può essere modificata in qualsiasi momento, anche per tener conto del progresso tecnico.

Certificazione dei risparmi di CO2 e soglia minima

Per ottenere il beneficio sul calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2, il costruttore deve seguire la procedura dell’allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 e fare espresso riferimento alla decisione di approvazione. L’autorità di omologazione, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2018/858, certifica i risparmi applicando la metodologia approvata. I risparmi inferiori a 0,5 g/km per singolo veicolo non sono considerati ai fini dell’omologazione né riportati nel certificato di conformità.

Interazioni tra più ecoinnovazioni

Quando sul medesimo veicolo sono installate più ecoinnovazioni, il costruttore deve dichiarare se vi siano interazioni idonee a incidere sui risparmi complessivi. In assenza di interazione, i risparmi si sommano separatamente; in presenza di interazione, è necessaria una relazione di un organismo indipendente e certificato sull’effetto complessivo, salvo che tale effetto sia già stato quantificato nella decisione di approvazione. Se l’effetto combinato scende sotto la soglia di 0,5 g/km moltiplicato per il numero di ecoinnovazioni installate, i risparmi non sono considerati ai fini dell’omologazione.

Riesame successivo dei risparmi certificati

La Commissione può verificare in ogni momento i risparmi attribuiti a singoli veicoli secondo la metodologia contenuta nelle decisioni di approvazione. In caso di scostamenti tra valori certificati e valori verificati, o di incongruenze rispetto alle informazioni fornite in domanda, il costruttore è informato e dispone di 40 giorni lavorativi per produrre la documentazione giustificativa. In difetto o in caso di prova non soddisfacente, la Commissione può disporre che i risparmi certificati non siano considerati nel computo delle emissioni specifiche medie del costruttore per tutti gli anni civili in cui sono stati contabilizzati.

Abrogazione, entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014 e si applica in modo diretto in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce la procedura da seguire per l’approvazione di tecnologie innovative conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.

Definizioni rilevanti

Definisce, tra l’altro, tecnologia innovativa, ecoinnovazione, fornitore, richiedente, decisione di approvazione, organismo indipendente e certificato, condizioni di prova specifiche, veicolo dotato di ecoinnovazione e veicolo di riferimento. La nozione di tecnologia innovativa riguarda tecnologie applicate a una quota pari o inferiore al 3% delle immatricolazioni UE dell’anno n-4, per autovetture o veicoli commerciali leggeri, oppure combinazioni di tecnologie con funzionalità e caratteristiche tecniche simili.

Domanda di approvazione

La domanda è trasmessa alla Commissione per posta elettronica; in alternativa, i dati giustificativi possono essere inviati su supporto elettronico o caricati su un server accessibile alla Commissione. La domanda contiene dati di contatto, descrizione della tecnologia e del veicolo, proposta metodologica per determinare i risparmi di CO2 o rinvio a metodologia già approvata, nonché una relazione di verifica. Sono ammesse, in via derogatoria, una metodologia semplificata o valori predefiniti di risparmio di CO2.

Requisiti della metodologia di calcolo

La metodologia deve produrre risultati verificabili, ripetibili e riproducibili. Deve definire condizioni di prova specifiche, individuare un veicolo di riferimento supportato da evidenze statistiche, determinare i risparmi tenendo conto dell’uso reale, della quota già coperta dalla prova di tipo 1 dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, dell’usura nel tempo e, se del caso, dell’interazione con altre ecoinnovazioni. Le metodologie semplificate e i valori predefiniti devono essere prudenti e non superiori ai risultati della metodologia principale.

Relazione di verifica

L’organismo indipendente e certificato deve attestare la propria qualifica, dimostrare che la tecnologia soddisfa i requisiti di tecnologia innovativa e quelli dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631, verificare il nesso con l’efficiente funzionamento del veicolo o con il miglioramento dei sistemi di condizionamento d’aria, nonché la conformità delle metodologie all’articolo 4. Deve inoltre descrivere l’interazione con altre ecoinnovazioni. Se la tecnologia è già oggetto di una decisione di approvazione, parte di tali elementi può essere sostituita da riferimenti a quella decisione.

Esame di completezza e decisione della Commissione

Entro 10 giorni lavorativi la Commissione comunica se la domanda è completa e può chiedere integrazioni. Se mancano elementi entro il termine fissato, la domanda si considera ritirata. La Commissione decide entro nove mesi dalla ricezione di una domanda completa, prorogabili fino a cinque mesi in caso di particolare complessità; la proroga va comunicata entro 30 giorni lavorativi. La decisione di approvazione specifica le informazioni necessarie per il calcolo dei risparmi di CO2 ed è modificabile in qualsiasi momento, anche per progresso tecnico.

Certificazione dei risparmi di CO2

Il costruttore che vuole beneficiare della riduzione delle emissioni specifiche medie di CO2 deve seguire l’allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 e richiamare la decisione di approvazione. L’autorità di omologazione determina i risparmi ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2018/858 usando la metodologia approvata. I risparmi inferiori a 0,5 g/km per singolo veicolo non sono considerati né indicati nel certificato di conformità.

Interazione tra ecoinnovazioni

Se il veicolo integra più ecoinnovazioni, il costruttore deve dichiarare se esistono interazioni che incidono sui risparmi complessivi di CO2. In assenza di interazioni i risparmi si sommano; in presenza di interazioni occorre una relazione di un organismo indipendente e certificato, salvo che l’effetto sia già quantificato nella decisione di approvazione. Se i risparmi complessivi, per effetto delle interazioni, sono inferiori a 0,5 g/km moltiplicato per il numero di ecoinnovazioni installate, non sono considerati ai fini dell’omologazione.

Veicoli completati su base incompleta

Per i veicoli completati collegati a veicoli base incompleti, sono prese in considerazione solo le ecoinnovazioni applicate al veicolo di base ai fini della certificazione dei risparmi.

Riesame dei risparmi di CO2

La Commissione può verificare i risparmi attribuiti a singoli veicoli secondo la metodologia stabilita nelle decisioni di approvazione. In caso di discrepanze o incongruenze, notifica l’esito al costruttore, che ha 40 giorni lavorativi per produrre documentazione giustificativa. Se la prova non viene fornita o non è soddisfacente, la Commissione può escludere i risparmi certificati dal computo delle emissioni specifiche medie del costruttore per tutti gli anni civili in cui tali risparmi sono stati contabilizzati.

Abrogazione e applicazione

Sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiomologazione dei veicoliemissioni di co2vigilanza del mercato

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