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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2769

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2769 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73

Normativa europea32023R2769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accoglie la domanda di Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping definitive sulle biciclette elettriche cinesi. La Commissione verifica che la società soddisfi le tre condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento iniziale: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale, assenza di collegamenti con operatori già assoggettati ai dazi e avvenute esportazioni successive all’inchiesta. Di conseguenza, la società viene inserita nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/73 e assoggettata all’aliquota del 16,2 %.

Accettazione della richiesta di trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore nel quadro dei dazi antidumping definitivi sulle biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, con conseguente modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla società Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd, che viene aggiunta all’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. Produce effetti nel sistema dei dazi antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina altre categorie di merci o operatori oltre a quanto necessario per l’aggiornamento del trattamento tariffario di tale società.

Trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore per biciclette elettriche cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2769 interviene nel quadro delle misure antidumping definitive già in vigore sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione accoglie la richiesta di Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, con effetto sull’aliquota antidumping applicabile.

Contesto normativo e misure in vigore

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. Nell’inchiesta iniziale era stato utilizzato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036; ne erano derivati dazi differenziati per le imprese incluse nel campione, per i produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione e per altre categorie di società, con aliquote che andavano, a seconda dei casi, dal 10,3 % al 70,1 %.

Il regolamento iniziale prevede, all’articolo 1, paragrafo 6, la possibilità di modificare l’elenco dei soggetti beneficiari inserendo un nuovo produttore esportatore nell’allegato pertinente, purché questi dimostri tre condizioni cumulative: non aver esportato durante il periodo dell’inchiesta iniziale, non essere collegato a operatori già soggetti alle misure e aver esportato successivamente all’inchiesta iniziale oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.

La domanda di Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd

Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd ha chiesto alla Commissione di essere trattata come nuovo produttore esportatore e di beneficiare del dazio del 16,2 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione ha avviato l’istruttoria inviando un questionario e richiedendo elementi di prova sulla sussistenza delle condizioni previste dal regolamento iniziale.

Verifica delle condizioni sostanziali

La Commissione ha esaminato separatamente le tre condizioni richieste.

Per la prima condizione ha rilevato che, nel periodo dell’inchiesta iniziale compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, il richiedente non disponeva di una licenza per l’esportazione di biciclette elettriche e non risultavano vendite di tale prodotto nell’Unione.

Quanto alla seconda condizione, la Commissione ha accertato che la società non era collegata ad alcuno dei produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping.

Per la terza condizione, la Commissione ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla società, che dimostrava esportazioni di biciclette elettriche nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. È richiamata una operazione di vendita in Polonia nel 2022 e un ulteriore ordine dello stesso cliente.

Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd soddisfa tutte le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

Effetti della decisione e modifica dell’allegato

In conseguenza dell’esito positivo dell’istruttoria, la società viene aggiunta all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, ossia l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Alla società si applica quindi il dazio antidumping del 16,2 % e il codice TARIC aggiuntivo 89AC.

Procedura e adozione

Il regolamento segnala che il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali e hanno avuto possibilità di presentare osservazioni; non ne sono pervenute. L’atto è inoltre dichiarato conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della decisione e modifica del regolamento iniziale

La Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 aggiungendo Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd all’allegato II, ossia l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Alla società è attribuito il codice TARIC aggiuntivo 89AC e si applica il dazio antidumping del 16,2 % previsto per tale categoria.

Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

Viene richiamato l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/73, che consente l’inserimento di un nuovo produttore esportatore nell’elenco pertinente solo se dimostra cumulativamente: mancata esportazione nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure e avvenuta esportazione successiva all’inchiesta iniziale oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.

Esito dell’istruttoria sulla domanda

La Commissione conclude che Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd soddisfa tutte e tre le condizioni richieste. In particolare, accerta che la società non disponeva di licenza per l’esportazione di biciclette elettriche nel periodo rilevante, non aveva effettuato esportazioni nell’Unione, non è collegata a produttori soggetti alle misure e ha comprovato esportazioni verso l’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, inclusa una vendita in Polonia nel 2022 e un ulteriore ordine dello stesso cliente.

Procedura, contraddittorio e consultazione

La società richiedente ha risposto a un questionario della Commissione; il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti essenziali e hanno potuto presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. Il regolamento risulta adottato in conformità al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialemisure di difesa commercialedogane

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