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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2766

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2766 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che chiude il riesame relativo a un nuovo esportatore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, e pone termine alla registrazione delle importazioni di detto produttore esportatore

Normativa europea32023R2766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento chiude il riesame relativo a un nuovo esportatore aperto per Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. nell’ambito delle misure antidumping sul TCCA originario della Cina. A seguito del ritiro della domanda, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero elementi per proseguire il procedimento o per considerare la chiusura contraria all’interesse dell’Unione. Conseguentemente, le importazioni del prodotto fabbricato dal richiedente sono assoggettate al dazio antidumping applicabile a tutte le altre società cinesi, con riscossione dal 1° aprile 2023 sulle importazioni registrate, e viene disposta la cessazione della registrazione.

Chiusura del riesame relativo a un nuovo esportatore per l’acido tricloroisocianurico (TCCA) originario della Cina e applicazione del dazio antidumping residuo sulle importazioni del nuovo esportatore.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di acido tricloroisocianurico e suoi preparati (TCCA/simclosene) originari della Repubblica popolare cinese, in particolare ai prodotti fabbricati da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd., classificati nei codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 e nei codici TARIC 2933698070 e 3808942020. Riguarda il riesame ex articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e gli effetti della registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/712. Non introduce una nuova misura generale, ma determina il trattamento da applicare alle importazioni del produttore esportatore interessato e la cessazione della registrazione.

Chiusura del riesame relativo a un nuovo esportatore per il TCCA originario della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2766 conclude il riesame relativo a un nuovo esportatore avviato per Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. nell’ambito delle misure antidumping sul acido tricloroisocianurico (TCCA) originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e prende atto del ritiro formale della domanda presentata il 28 febbraio 2023.

Contesto delle misure antidumping in vigore

Le importazioni di TCCA dalla Repubblica popolare cinese sono già soggette a misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, con aliquote variabili dal 3,2 % al 42,6 %. Il regolamento precisa che è ancora in corso un riesame in previsione della scadenza relativo a tali misure, ma il presente atto riguarda esclusivamente il trattamento del produttore esportatore richiedente nel quadro del riesame per nuovo esportatore.

Prodotto interessato e qualificazione merceologica

Il prodotto oggetto del riesame è l’acido tricloroisocianurico e i suoi preparati, noto anche come "simclosene", classificato attualmente nei codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20, con codici TARIC 2933698070 e 3808942020. Il regolamento descrive il TCCA come un prodotto chimico impiegato come disinfettante e candeggiante a base di cloro organico, soprattutto per il trattamento dell’acqua di piscine e centri termali, ma anche per altri usi di disinfezione e pulizia. Tutte le forme del prodotto sono considerate un unico prodotto ai fini antidumping.

Ritiro della domanda e valutazione della Commissione

Il 16 ottobre 2023 Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. ha ritirato formalmente la domanda di riesame. La Commissione, richiamando l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da dimostrare che la chiusura del procedimento fosse contraria all’interesse dell’Unione. Di conseguenza, il procedimento di riesame viene chiuso senza ulteriori accertamenti sul margine individuale del richiedente.

Effetti sulle importazioni del richiedente

Il regolamento stabilisce che alle importazioni dei prodotti fabbricati da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. si applica il dazio antidumping previsto per "tutte le altre società" della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, con codice addizionale TARIC A999. Ciò comporta che il produttore esportatore non beneficia di un trattamento individuale diverso dal dazio residuale già vigente per gli altri operatori non specificamente individuati.

Riscossione del dazio e registrazione delle importazioni

L’articolo 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 e conferma che sulle importazioni registrate in base a tale regolamento si applica il dazio antidumping delle "altre società". La riscossione ha effetto dal 1° aprile 2023 sulle importazioni registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2023/712. Parallelamente, l’articolo 3 invita le autorità doganali a cessare la registrazione di tali importazioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il provvedimento è adottato dalla Commissione ed è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

Disposizioni principali

Chiusura del riesame per nuovo esportatore

L’articolo 1, paragrafo 1, dispone la chiusura del riesame relativo a un nuovo esportatore aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/712, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

Applicazione del dazio per "tutte le altre società" al produttore interessato

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che il dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società" della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 e con codice addizionale TARIC A999, si applica alle importazioni dei prodotti fabbricati da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C629).

Abrogazione della disposizione del regolamento 2023/712

L’articolo 2, paragrafo 1, abroga l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712, che era stato adottato nell’ambito dell’apertura del riesame per nuovo esportatore.

Riscossione retroattiva del dazio sulle importazioni registrate

L’articolo 2, paragrafi 2 e 3, prevede che sulle importazioni oggetto del regolamento 2023/712 sia istituito il dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società" della Repubblica popolare cinese e che tale dazio sia riscosso con effetto dal 1° aprile 2023 sulle importazioni registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712.

Cessazione della registrazione doganale

L’articolo 3, paragrafo 1, invita le autorità doganali a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712. Il paragrafo 2 richiama l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, salvo diversa indicazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedazi doganali

Testo integrale

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