Cassazione Penale, Sentenza n. 20903/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Iovane Donato impugnava la condanna per peculato derivante dall'appropriazione delle somme prelevate dai parcometri del Comune di Vieste, gestiti dalla società di cui era legale rappresentante. Ha proposto due motivi: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata (sostenendo che l'appropriazione sarebbe avvenuta presso la sede della società a Ercolano, non a Torre del Greco); (2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del peculato, sostenendo che le somme venivano acquisiste al patrimonio della società in virtù di un accordo che prevedeva riversamenti su base settimanale e che il rapporto era di natura privata, per cui egli non poteva essere qualificato "incaricato di pubblico servizio".
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Quanto all'incompetenza territoriale, il motivo è stato respinto: non essendo stato accertato il momento preciso dell'appropriazione, la Corte di appello aveva correttamente applicato il criterio residuale della residenza/domicilio dell'imputato (Torre del Greco). Quanto alla qualificazione penale, la Corte ha ritenuto mancanti i requisiti per il reato di peculato poiché l'attività risultava svolta iure privatorum sulla base di un contratto privato (non concessorio) e non comportava l'esercizio di funzioni pubblicistiche; ne consegue che manca la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Perciò il fatto è stato riqualificato come appropriazione indebita (art.646 c.p., con richiamo all'art.81 c.p. nella formulazione del provvedimento). La sentenza d'appello è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena; il resto del ricorso è rigettato. Sono confermate le statuizioni civili e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 8 cod. proc. pen.
Applicato come criterio per valutare l'incompetenza territoriale; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di accertamento del luogo preciso dell'appropriazione, fosse corretto usare i criteri residuali (residenza/domicilio dell'imputato) per stabilire la competenza.
art. 646 cod. pen.
Il fatto è stato riqualificato come appropriazione indebita: la Corte ha ritenuto che, in presenza di un rapporto di natura privatistica e di somme predeterminate spettanti al Comune ma gestite nell'ambito del patrimonio della società, l'appropriazione integra il reato di cui all'art.646 c.p.
artt. 81 e 646 cod. pen.
Nella formulazione del P.Q.M. la Corte ha richiamato l'art.81 (concorrente di norme) con l'art.646 per la riqualificazione del fatto, ossia ha qualificato il comportamento dell'imputato come appropriazione indebita secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Se la gestione di un servizio pubblico avviene sulla base di un contratto privatistico (noleggio/gestione) e non comporta trasferimento di funzioni pubbliche o poteri autoritativi, il soggetto che incassa somme per conto dell'ente non assume automaticamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
- La distinzione tra peculato e appropriazione indebita si fonda sulla qualifica soggettiva (incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale) e sulla natura del rapporto: con rapporto concessorio/pubblico è più probabile configurarsi il peculato; con rapporto privatistico la condotta è più agevolmente inquadrabile come appropriazione indebita.
- Per configurare il peculato è necessario dimostrare che la somma fosse di proprietà dell'ente e che l'agente rivestisse una qualifica pubblicistica. La semplice predeterminazione della quota spettante all'ente non basta se l'attività è svolta nell'ambito di un rapporto privatistico.
- In caso di incertezza sul luogo materiale dell'appropriazione, la competenza territoriale può essere determinata con criteri residuali (residenza o domicilio dell'imputato) se non è possibile accertare il luogo dell'azione.
- La derubricazione del reato (es. da peculato ad appropriazione indebita) non elimina automaticamente la perseguibilità per decorrenza dei termini: è necessario valutare gli effetti delle sospensioni processuali già intervenute sul decorso della prescrizione.
- In situazioni analoghe occorre documentare con precisione il momento dell'appropriazione, la titolarità delle somme e la natura contrattuale del rapporto (privato vs concessorio) per orientare la qualificazione giuridica del fatto.
Testo integrale
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