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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34951/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 novembre 2025. Ha contestato la valutazione del dolo del reato di evasione, deducendo un errore determinato dal preteso carattere generico delle prescrizioni da osservare; ha inoltre censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi ripropongono censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e non consentono una rivalutazione in sede di legittimità. Le argomentazioni della sentenza impugnata sono state ritenute giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le risultanze e prive di manifeste incongruenze logiche. In particolare, la doglianza sul dolo dell'evasione non supera le valutazioni di merito, integrate anche dai rilievi contenuti al punto 4 della sentenza di primo grado; la censura sulle attenuanti generiche è stata ritenuta adeguatamente motivata, pur essendo state concesse non nella massima estensione. Dall'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di precisarne ulteriormente il contenuto.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    sia in relazione al dolo del reato di evasione contestato

    La Corte ritiene non scrutinabile la censura sul dolo dell'evasione, poiché ripropone profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e non evidenzia vizi rilevanti in sede di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    sia con riguardo al profilo inerente la concessione delle generiche non nella massima estensione, succintamente ma adeguatamente argomentata alla luce del complessivo tenore delle considerazioni spese in sentenza

    La concessione delle attenuanti generiche in misura non massima è ritenuta adeguatamente motivata alla luce della complessiva motivazione della sentenza.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione d'inammissibilità comporta le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e coerente con le risultanze, in assenza di manifeste incongruenze logiche.
  • La valutazione del dolo dell'evasione non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante la mera riproposizione di una tesi sull'asserita genericità delle prescrizioni, quando tale questione sia stata adeguatamente affrontata dai giudici di merito.
  • La concessione delle attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione può ritenersi adeguatamente motivata mediante una valutazione complessiva delle considerazioni svolte in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

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