Sentenza del 16/10/2015 n. 8953 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - Avviso di accertamento alla società e ai soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2006, con cui gli erano stati imputati pro quota gli utili extracontabili accertati nei confronti della società partecipata. Ha contestato il difetto di motivazione, sostenendo di non aver ricevuto il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza; l'illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili e l'assenza di prova di un effettivo trasferimento di denaro dalla società al socio; la mancata partecipazione della società al giudizio, invocando il litisconsorzio necessario; infine, ha contestato nel merito la quantificazione dei ricavi societari, ritenendo comprese operazioni anteriori all'inizio della propria attività.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso. È stata ritenuta legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili in presenza di una società di capitali a ristretta base sociale, salvo prova contraria del socio circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili. Non era necessario il litisconsorzio della società, né la notifica al socio dell'accertamento societario. Poiché l'avviso alla società era stato conosciuto e non impugnato, l'accertamento era divenuto definitivo e non poteva essere contestato dal socio nel giudizio relativo al proprio reddito. È stata ritenuta sufficiente la motivazione dell'avviso notificato al socio, che richiamava e allegava l'accertamento societario, senza necessità di allegare anche il processo verbale di constatazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 1.500 euro, oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
Art. 47 del TUIR n. 917/1986
Imputazione al socio dei maggiori ricavi o utili accertati in capo alla società.
La norma è stata utilizzata quale fondamento dell'imputazione al socio, in proporzione alla partecipazione, degli utili extracontabili ritenuti distribuiti.
Art. 2727 del codice civile
La presunzione di distribuzione degli utili non è stata ritenuta una vietata presunzione di secondo grado: il fatto noto è costituito dalla ristretta base sociale e dal reciproco controllo dei soci, dai quali si presume la distribuzione degli utili extracontabili.
Art. 2729 del codice civile
La presunzione è stata ritenuta grave, precisa e concordante in presenza di una società con pochi soci e di un valido accertamento di utili non contabilizzati.
Art. 295 del codice di procedura civile
Sospensione necessaria del processo.
Se l'accertamento della società e quello del socio sono impugnati separatamente, il giudizio relativo al socio deve essere sospeso in attesa della definizione di quello societario, trattandosi di un rapporto di pregiudizialità.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Statuto dei diritti del contribuente – motivazione degli atti.
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato perché l'avviso al socio rendeva conoscibili l'accertamento societario, l'esistenza dei maggiori utili e il collegamento con la presunta distribuzione, anche senza allegare il processo verbale di constatazione.
Art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992
Applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario.
È stato richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. per giustificare la sospensione del giudizio relativo al socio quando pende quello riguardante la società.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con base sociale ristretta, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci pro quota, anche senza prova diretta di bonifici o trasferimenti di denaro.
- La presunzione non è automatica in senso assoluto: il socio può superarla dimostrando, con elementi concreti, che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati o sono stati reinvestiti.
- Il socio non può utilizzare il giudizio contro il proprio avviso IRPEF per contestare nel merito la correttezza dell'accertamento emesso contro la società, soprattutto se quest'ultimo è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
- Nelle società di capitali non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra società e soci per gli accertamenti rispettivamente emessi; se i giudizi sono separati, il giudizio sul socio può però dover essere sospeso fino alla definizione di quello societario.
- Per la motivazione dell'avviso al socio è normalmente sufficiente indicare l'accertamento societario, i maggiori utili e il criterio di imputazione; non è necessariamente indispensabile allegare ogni atto istruttorio utilizzato contro la società.
- La società, tramite i propri legali rappresentanti, deve contestare tempestivamente l'accertamento del proprio reddito: l'inerzia della società può rendere definitiva la base impositiva utilizzata successivamente per l'accertamento ai soci.
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