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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08919/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società era stata condannata dal tribunale a pagare una somma derivante dall'inadempimento di obbligazioni assunte con un contratto di cessione di azienda. La società soccombente aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato, nel dispositivo, improcedibile; in motivazione aveva però spiegato che il gravame doveva considerarsi inammissibile perché la notificazione dell'atto di appello era stata eseguita presso la cancelleria della Corte e non presso il domicilio eletto dell'appellata, individuato tramite l'indirizzo di posta elettronica del difensore. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto che il vizio non fosse sanato né dalla successiva rinnovazione della notifica, eseguita tardivamente, né dalla costituzione dell'appellata. Con il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 162, 164, 291, 359 e 447-bis c.p.c., nonché nullità della sentenza, sostenendo che la nullità della notifica dell'atto introduttivo era sanabile per raggiungimento dello scopo e che la costituzione della parte intimata aveva efficacia sanante, anche nel giudizio di appello; ha inoltre richiamato il diritto alla decisione nel merito ex artt. 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'impostazione della Corte d'appello solo quanto alla tardività della rinnovazione della notifica, ricollegandola alla colpa del notificante nella riattivazione del procedimento notificatorio; ha invece ritenuto errata la negazione di qualsiasi effetto sanante alla costituzione dell'appellata. La Suprema Corte ha affermato che il luogo della notificazione non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto e che i vizi relativi alla sua individuazione integrano nullità sanabile, con efficacia ex tunc, sia per raggiungimento dello scopo mediante costituzione dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità, sia mediante rinnovazione spontanea o disposta ex art. 291 c.p.c. Pertanto ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità degli atti e sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla disciplina generale delle nullità processuali e dei relativi effetti.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità dell'atto introduttivo e della vocatio in ius.

  • art. 291 c.p.c.

    Indicato come strumento di rinnovazione dell'atto nullo, anche su ordine del giudice.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato per l'applicazione delle regole processuali al giudizio di appello.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato quale norma sul regime processuale applicabile ai giudizi indicati nel ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla tutela giurisdizionale e alla decisione nel merito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del principio del giusto processo e della decisione nel merito.

Massime di principio

  • Il vizio della notificazione dell'atto di impugnazione relativo alla individuazione del luogo di notificazione integra una nullità e non un difetto degli elementi essenziali dell'atto, con conseguente sanabilità ex tunc.
  • La nullità della notifica dell'atto introduttivo o della vocatio in ius può essere sanata dalla costituzione della parte intimata, anche se la costituzione avvenga al solo fine di eccepire la nullità.
  • La sanatoria della notifica può avvenire anche mediante rinnovazione spontanea o disposta dal giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; resta però decisivo che la rinnovazione avvenga tempestivamente, non essendo sufficiente una riattivazione tardiva del procedimento notificatorio quando sia imputabile al notificante.
  • Nel giudizio di appello, le nullità della notificazione dell'atto di impugnazione devono essere valutate alla luce del principio di conservazione degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo, non potendosi escludere automaticamente l'effetto sanante della costituzione dell'appellato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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