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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - Bari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 2209/2022, pubblicata in data 9 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202401328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per differenze retributive, oltre accessori, spese di CTU e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva quantificato in euro 36.758,84, oltre accessori, il credito derivante dal riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato. Deduceva di avere ricevuto soltanto il pagamento della sorte capitale, nella misura netta di euro 23.084,20, e chiedeva il pagamento degli interessi già quantificati dal CTU fino al 20 giugno 2022, degli ulteriori interessi e della rivalutazione monetaria fino al pagamento del capitale, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle spese di CTU. Nel corso del giudizio è emerso che gli interessi liquidati nella sentenza erano stati corrisposti il 4 marzo 2024, prima della proposizione del ricorso; residuava quindi la questione degli interessi maturati dal 20 giugno 2022 al 20 febbraio 2024, data del pagamento della sorte capitale. Il ricorrente ha inoltre richiesto, con memoria non notificata, il pagamento del TFR sulle differenze retributive.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che gli interessi già liquidati nella sentenza del Tribunale di Bari fino al 20 giugno 2022 erano stati pagati prima della proposizione del ricorso; ha quindi ordinato all'Amministrazione il pagamento degli interessi legali, nella misura indicata dal CTU, maturati dal 20 giugno 2022 al 20 febbraio 2024, data di corresponsione della sorte capitale. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché il titolo giudiziale prevedeva il solo pagamento degli interessi e opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi previsto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Ha escluso dal giudizio di ottemperanza la richiesta relativa ai contributi previdenziali e assistenziali, non essendo stata oggetto di pronuncia nel giudicato; ha comunque rilevato che l'Amministrazione ne aveva documentato l'adempimento sostanziale, residuando soltanto l'inserimento dei dati nella piattaforma INPS. Quanto alle spese di CTU, ha ritenuto necessario dimostrare l'effettivo pagamento, non essendo sufficiente il solo decreto di liquidazione; acquisita tale prova, ha ordinato il rimborso previa esibizione della fattura. Ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al TFR, perché nuova, proposta soltanto in memoria non notificata. L'Amministrazione è stata onerata di completare l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale successivo inadempimento. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo ordina all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nei limiti del contenuto precettivo della decisione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato per affermare il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, con conseguente rigetto della richiesta di rivalutazione quando il titolo giudiziale riconosce soltanto gli interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre soltanto l'esecuzione degli obblighi risultanti dal giudicato; una domanda proposta nel giudizio definito dal titolo ma non esaminata dal giudice della cognizione esula dal suo contenuto precettivo e non può essere decisa per la prima volta in sede di ottemperanza.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce il pagamento degli interessi fino a una determinata data e la sorte capitale viene corrisposta successivamente, l'Amministrazione deve pagare gli interessi maturati tra la data finale già considerata nel titolo e quella dell'effettivo pagamento del capitale.
  • Il decreto di liquidazione delle spese di CTU costituisce titolo in favore del consulente, ma non dimostra da solo l'esborso sostenuto dalla parte; per ottenere il rimborso in sede di ottemperanza è necessaria la prova dell'effettivo pagamento, eventualmente mediante fattura o documentazione equivalente.
  • Nel giudizio di ottemperanza è inammissibile la domanda nuova formulata per la prima volta in una memoria non notificata, poiché amplia il contenuto della pretesa oltre i limiti del ricorso introduttivo e del giudicato da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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