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Sentenza

Sentenza n. 646/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 1498/2023.

Giustizia amministrativa202503261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale inadempimento della sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 1498/2023, quanto al pagamento dell'indennità per abusiva reiterazione dei contratti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 1498/2023. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto soltanto alla parte relativa all'accreditamento sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente degli importi previsti dal titolo giudiziale, ma non ha pagato l'indennità liquidata per l'abusiva reiterazione dei contratti. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento residuo, l'ordine di esecuzione, la penalità di mora e le ulteriori misure necessarie a garantire l'attuazione integrale del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'accreditamento degli importi sulla carta elettronica, poiché tale obbligazione è stata adempiuta dall'Amministrazione. Ha invece ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro mediante il pagamento dell'indennità per abusiva reiterazione dei contratti entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Ha accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di perdurante inadempimento, con l'inizio dell'efficacia della nomina del Commissario ad acta. Per l'eventuale inutile decorso del termine, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni decorrenti dall'infruttuosa scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla distrazione in favore del difensore antistatario e alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla pretesa soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento solo parziale del titolo giudiziale comporta la cessazione della materia del contendere esclusivamente per la parte eseguita, mentre il giudice deve ordinare l'esecuzione della parte ancora ineseguita.
  • Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente una statuizione giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
  • La penalità di mora decorre dalla notificazione della decisione all'Amministrazione inadempiente e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'effettiva operatività del Commissario ad acta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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