Sentenza n. 1939/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui disponeva la non ammissione dell’alunno alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, e relativa comunicazione dell’esito
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori hanno impugnato la non ammissione del figlio, alunno con bisogni educativi speciali e indicato in una relazione clinica come portatore di alto potenziale cognitivo, deducendo sette profili: omessa presa in carico della condizione e mancata predisposizione di un Piano didattico personalizzato; assenza di una valutazione prognostica effettiva circa le possibilità di recupero e automatismo fondato sulle insufficienze; motivazione numerica e apparente; mancata attivazione di adeguate strategie di recupero e istruttoria incompleta; violazione dei criteri del PTOF, contraddittorietà rispetto all’andamento scolastico e asserita applicazione automatica del numero delle insufficienze; insufficiente informazione e collaborazione con la famiglia, oltre ad asserite anomalie nell’incontro del 12 giugno 2026; manifesta illogicità e sproporzione della non ammissione, anche in ragione delle difficoltà personali e del precedente passaggio alla classe successiva con recupero estivo. L’alunno aveva riportato cinque insufficienze — quattro 5/10 e un 4/10 in matematica — e assenze pari al 25,56% del monte ore. La scuola contestava che la relazione clinica fosse stata consegnata prima della deliberazione e documentava comunicazioni alla famiglia e iniziative didattiche di supporto.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Ha escluso che fosse provata la consegna della relazione clinica alla scuola prima della non ammissione: i moduli d’iscrizione degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 non riportavano segnalazioni ULSS o altre certificazioni, e la scuola aveva appreso della relazione soltanto nell’incontro del 12 giugno 2026. Ha inoltre precisato che, per gli alunni con BES, la sola esistenza di una relazione clinica non comporta automaticamente l’obbligo di predisporre un PDP. Ha respinto congiuntamente le censure di automatismo, mancata prognosi e difetto di motivazione: il verbale non si limitava a conteggiare le cinque insufficienze, ma indicava il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, l’insufficienza delle strategie di recupero rispetto alle lacune, l’incidenza delle carenze sulla proficua frequenza della classe terza, la rilevanza di tre discipline per le prove scritte dell’esame conclusivo del primo ciclo e il 25,56% di assenze. La valutazione del profitto e della prosecuzione scolastica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà, non riscontrate. Ha respinto anche la censura relativa agli interventi di recupero: oltre a rilevare che eventuali carenze negli strumenti di ausilio non determinano di per sé l’illegittimità della valutazione di ammissione, ha riscontrato materiali e supporti didattici nelle diverse discipline e la disponibilità di studio assistito pomeridiano, cui la famiglia non si era avvalsa. Quanto al PTOF, i ricorrenti non avevano indicato una specifica previsione violata e gli atti non dimostravano un automatismo basato sul numero delle insufficienze. Ha escluso la violazione degli obblighi informativi perché valutazioni e annotazioni erano accessibili tramite registro elettronico e la scuola aveva comunicato le insufficienze e il rischio di non ammissione al termine del primo quadrimestre, il 12 febbraio e il 4 maggio 2026. Infine, ha ritenuto la decisione non manifestamente illogica o sproporzionata: essa trovava riscontro nelle carenze persistenti, nelle cinque insufficienze e nel giudizio motivato del Consiglio di classe; la precedente ammissione non vincolava la valutazione dell’anno successivo. Spese integralmente compensate per la complessità fattuale e le contrapposte ricostruzioni delle parti.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 62/2017
La valutazione del percorso scolastico svolto dallo studente nel corso dell’anno e dei risultati raggiunti dal medesimo costituisce atto di esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non nei limitati casi di illogicità e contraddittorietà manifeste.
La valutazione degli apprendimenti e dell’ammissione alla classe successiva è sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità o contraddittorietà. Nel caso concreto il Consiglio di classe aveva svolto una valutazione prognostica motivata e non automatica, considerando carenze, recuperi, percorso successivo e assenze.
Massime di principio
- La valutazione del profitto e della possibilità di proseguire proficuamente il percorso scolastico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo nei soli casi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La non ammissione alla classe successiva non è automaticamente viziata perché accompagnata da più insufficienze, quando la motivazione dà conto del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, dell’incidenza delle lacune sul percorso successivo e degli ulteriori elementi concretamente valutati.
- Per gli alunni con bisogni educativi speciali, la sola esistenza di una relazione clinica non comporta automaticamente l’obbligo di predisporre un Piano didattico personalizzato; la mancata predisposizione del piano non determina di per sé l’illegittimità della valutazione finale.
- La valutazione di ammissione deve riferirsi ai risultati e alle competenze raggiunti nell’anno scolastico in esame; la precedente ammissione alla classe successiva, anche con attività di recupero, non rende di per sé irragionevole una successiva non ammissione.
- La contestazione della violazione dei criteri del PTOF richiede l’individuazione della specifica previsione asseritamente disattesa; non è sufficiente affermare genericamente che la decisione sia stata automatica o incoerente.
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