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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33764/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto continuato di energia elettrica, realizzato mediante allaccio abusivo, con cavo volante, a un contatore di proprietà comunale. Con il primo motivo ha dedotto l'insufficiente valutazione del compendio probatorio e l'assenza di prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, chiedendo una rivalutazione delle prove. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e aspecifiche, nonché non consentite in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti e a fronte di una motivazione non manifestamente carente o illogica; ha inoltre rilevato che l'imputato, nell'esercizio della vendita ambulante di panini, risultava fruitore consapevole dell'allaccio abusivo, responsabilità configurabile anche se l'allaccio era stato realizzato da terzi. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione dell'allaccio come mezzo fraudolento e la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'allaccio abusivo mediante cavo volante costituisce mezzo fraudolento e che l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa soltanto da una sorveglianza e da un controllo continuativi, costanti ed efficaci, non presenti nel caso concreto. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., poiché il reato contestato prevedeva una pena base superiore al limite normativo indicato nella decisione. Con il quarto motivo ha censurato genericamente la mancata applicazione dei benefici di legge; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e comunque inedito. La parte civile ha depositato memoria chiedendo la rifusione delle spese, ma la richiesta è stata respinta perché tardiva e non confrontata concretamente con i motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e non consentito il motivo relativo alla valutazione delle prove, escludendo che il ricorrente avesse indicato specifici travisamenti o vizi motivazionali macroscopici. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo sull'aggravante del mezzo fraudolento, poiché l'allaccio abusivo alla rete mediante cavo volante integra tale circostanza, e quello sull'esposizione a pubblica fede, poiché il bene era raggiungibile da chiunque e non risultava sottoposto a controllo continuativo ed efficace. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. sulla base del limite edittale indicato nella sentenza e ha dichiarato inammissibile il motivo sui benefici di legge per genericità e novità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile, poiché la relativa richiesta era tardiva e priva di un concreto confronto con i motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    L'allaccio abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante costituisce mezzo fraudolento e integra l'aggravante del furto.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede ricorre quando il bene è raggiungibile da chiunque e non è assistito da una sorveglianza e da un controllo continuativi, costanti ed efficaci.

  • art. 625, comma 3, c.p.

    La pena base indicata per il furto aggravato è stata ritenuta superiore al limite edittale necessario per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione del limite di pena indicato dalla Corte.

  • art. 530 c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione diretta o alternativa delle fonti di prova in assenza di specifici travisamenti o di vizi motivazionali macroscopici.

Massime di principio

  • Risponde del furto di energia elettrica chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, anche quando l'allaccio sia stato materialmente realizzato da terzi.
  • Nel furto di energia elettrica, l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante costituisce mezzo fraudolento e integra l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
  • L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa soltanto quando il bene sia sottoposto a condizioni concrete di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedirne la sottrazione; non è esclusa quando il bene sia liberamente raggiungibile e non custodito.
  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione o una rilettura alternativa delle prove mediante censure generiche; il ricorrente deve indicare specifici travisamenti della prova o vizi motivazionali di manifesta evidenza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato, secondo il limite edittale rilevante indicato dalla decisione, supera la soglia di pena prevista dall'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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