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Sentenza

Sentenza n. 754/2026 - Napoli, Sezione 9

Per l’ottemperanza della sentenza n. 1677/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 7955/2023, pubblicata in data 01/07/2024 e notificata il 16/10/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202503777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 ottobre 2024. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati sia il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza sia i termini processuali applicabili al rito camerale. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede dell’Amministrazione, che era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale al titolo e di pagare le somme spettanti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario competente e con termine di ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora, qui determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al giudizio camerale di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza presso la sede dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione del titolo.

  • art. 115 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato per la regola secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • Quando l’Amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo amministrativo competente e assegnandogli un termine per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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