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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/467

Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027

Normativa europea32026R0467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce uno strumento eccezionale di sostegno all’Ucraina per il 2026-2027, fino a 90 miliardi di euro, nell’ambito di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri partecipanti. Il prestito è strutturato in due componenti: assistenza macrofinanziaria/di bilancio e sostegno alle capacità industriali ucraine nel settore della difesa. Il rimborso è concepito come "limited recourse" e deve avvenire, in linea di principio, quando l’Ucraina riceverà riparazioni dalla Russia; il regolamento disciplina inoltre condizioni politiche, procedure di valutazione, monitoraggio, appalti, deroghe, priorità nelle forniture e garanzie antifrode.

Regolamento che istituisce, nell’ambito di una cooperazione rafforzata, un prestito dell’Unione a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027, rimborsabile tramite le riparazioni dovute dalla Russia.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione (UE) 2026/258 e, sul piano operativo, all’Ucraina, alla Commissione, al Consiglio, agli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici coinvolti nell’attuazione del prestito. Riguarda sia l’assistenza finanziaria di bilancio sia il sostegno alle capacità industriali dell’Ucraina nel settore della difesa, inclusi appalti, accordi e contributi a programmi dell’Unione. Non si applica agli Stati membri non partecipanti, salvo gli obblighi generali di tutela degli interessi finanziari dell’Unione; sono inoltre fatti salvi il diritto internazionale applicabile, la politica specifica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri e le norme UE sulle informazioni classificate e sulla tutela degli interessi finanziari.

Regolamento (UE) 2026/467 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027

Il regolamento istituisce un meccanismo straordinario di sostegno finanziario all’Ucraina, collegato al principio che il rimborso avverrà tramite le riparazioni dovute dalla Russia. L’intervento si colloca nel quadro della guerra di aggressione russa e si fonda, secondo i considerando, sulla necessità di fornire all’Ucraina sostegno prevedibile, flessibile e tempestivo per coprire il fabbisogno di finanziamenti e rafforzare la propria capacità di difesa. Il regolamento si innesta inoltre nel sistema già esistente dello strumento per l’Ucraina, del meccanismo ERA e dei regimi UE di restrizione verso la Russia.

Finalità e architettura generale

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: attuare una cooperazione rafforzata per istituire un prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027. L’articolo 2 precisa che la finalità generale è la copertura del fabbisogno di finanziamenti determinato, in particolare, dalla guerra e dalla mancata corresponsione delle riparazioni; gli obiettivi specifici sono due: stabilità macrofinanziaria e rafforzamento delle capacità industriali della difesa ucraina.

Il regolamento opera come strumento di finanziamento dell’Unione, ma solo per gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione (UE) 2026/258. In base al considerando 13 e all’articolo 30, gli Stati membri non partecipanti non sono vincolati sul piano dell’attuazione del prestito, ma restano soggetti agli obblighi generali di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Importo, durata e logica del prestito

L’articolo 4 stabilisce un importo massimo di 90 miliardi di euro. Il prestito è disponibile fino al 31 dicembre 2027 e le somme possono essere erogate in una o più frazioni, con erogazione di tutte le frazioni entro il 31 dicembre 2028. La ripartizione indicativa è di 30 miliardi per assistenza macrofinanziaria o di bilancio e 60 miliardi per il sostegno alle capacità industriali della difesa.

Il regolamento prevede anche un meccanismo di adattamento: se il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisce drasticamente, la Commissione può ridurre o cancellare la parte non ancora erogata. Tale scelta segue la procedura d’esame del regolamento 182/2011.

Condizioni politiche e prerequisiti

L’articolo 5 pone una condizione preliminare trasversale: l’Ucraina deve continuare a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, un sistema parlamentare multipartitico, lo Stato di diritto e i diritti umani, comprese le minoranze. La lotta alla corruzione è espressamente parte del rispetto dello Stato di diritto.

La Commissione e il SEAE monitorano tale prerequisito, anche prima della decisione di esecuzione del Consiglio e prima dello svincolo dei fondi. Il monitoraggio tiene conto delle raccomandazioni di organismi internazionali, come il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia.

Strategia di finanziamento dell’Ucraina e decisione del Consiglio

Gli articoli 6, 7 e 8 introducono una sequenza procedurale strutturata. L’Ucraina deve presentare, in linea di principio ogni anno, una strategia di finanziamento che descriva il fabbisogno e le fonti di finanziamento per i 12 mesi successivi. La strategia deve contenere dati molto dettagliati su ipotesi macroeconomiche, bilancio, liquidità, debito, assistenza già ricevuta, fabbisogno militare in natura e fabbisogno di finanziamenti esterni, con una ripartizione degli importi necessari per gli obiettivi del regolamento.

La Commissione valuta la strategia senza indebito ritardo, in stretta collaborazione con l’Ucraina, e può chiedere informazioni supplementari o confrontare i dati con FMI, piattaforma dei donatori e gruppo di contatto per la difesa in Ucraina. La valutazione tiene conto, in particolare, della coerenza della strategia con la distribuzione indicativa di 30 miliardi per la componente macrofinanziaria/di bilancio e 60 miliardi per la difesa, nonché del rispetto del prerequisito dell’articolo 5.

Se la valutazione è positiva, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che rende accessibile l’assistenza. La decisione del Consiglio determina gli importi disponibili per ciascuna componente e stabilisce, per la macrofinanza, il numero massimo e il valore indicativo delle rate.

Assistenza macrofinanziaria: condizioni e protocollo d’intesa

Il capo III disciplina la parte di assistenza macrofinanziaria, che contribuisce a colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina. L’erogazione dipende, da un lato, dal prerequisito democratico di cui all’articolo 5 e, dall’altro, dal rispetto soddisfacente delle condizioni politiche contenute nel protocollo d’intesa con l’Ucraina.

L’articolo 11 precisa che tali condizioni devono includere riforme ambiziose, in particolare per aumentare la mobilitazione delle entrate e affrontare le cause profonde della corruzione nelle finanze pubbliche, migliorando sostenibilità, qualità della spesa, efficienza, trasparenza e responsabilità della gestione finanziaria pubblica. Il protocollo è approvato dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.

Sostegno alle capacità industriali della difesa ucraina

Il capo IV è la parte più innovativa del regolamento. L’articolo 12 definisce la finalità del sostegno: consentire investimenti pubblici urgenti nell’industria della difesa ucraina e nella sua integrazione con l’industria europea della difesa, sostenendo ricostruzione, ripresa, modernizzazione e disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa.

Gli interventi ammissibili possono riguardare: accelerazione dell’adeguamento industriale; miglioramento dei tempi di consegna e della disponibilità di prodotti; rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e dell’intercambiabilità tra industria ucraina ed europea. Il sostegno può essere realizzato con diversi metodi di attuazione, compresi appalti ucraini, appalti comuni, accordi con Stati membri o AED, accordi con organizzazioni internazionali e contributi a programmi o strumenti dell’Unione.

Categorie di prodotti e requisiti di ammissibilità

L’articolo 13 definisce in modo dettagliato i prodotti per la difesa ammessi. Le categorie comprendono, tra l’altro, munizioni e missili, artiglieria e capacità terrestri, droni e sistemi antidrone, protezione delle infrastrutture critiche, cibernetica, mobilità militare, difesa aerea e missilistica, capacità marittime, abilitanti strategici, spazio, intelligenza artificiale e guerra elettronica.

I requisiti di ammissibilità sono rigorosi: i fabbricanti e i subappaltatori devono essere stabiliti nell’Unione, nello Spazio EFTA-SEE o in Ucraina e non possono essere controllati da paesi terzi non ammessi, salvo specifiche eccezioni. Sono previste deroghe per subappalti rilevanti tra il 15% e il 35% del valore dell’appalto, per situazioni di controllo ex regolamento 2019/452 con eventuali misure di attenuazione, o quando vi siano garanzie adeguate contro l’accesso di paesi terzi a informazioni classificate o sensibili.

La quota di componenti non originari dell’UE/EFTA-SEE/Ucraina non può superare il 35% del costo stimato dei componenti del prodotto. Per i prodotti di categoria 2, il fabbricante deve poter decidere liberamente sulla progettazione e sull’evoluzione del prodotto, compresa la sostituzione o rimozione di componenti soggetti a restrizioni di paesi terzi.

Deroghe per urgenza operativa

In ragione dell’urgenza creata dalla guerra, l’articolo 13, paragrafo 5, ammette l’acquisto di prodotti che non rispettano pienamente i criteri ordinari se non esiste un equivalente disponibile su scala adeguata o se il termine di consegna è significativamente più breve e commisurato all’urgenza. L’Ucraina deve fornire le informazioni di cui dispone ragionevolmente; la Commissione verifica senza indebito ritardo e approva la deroga con atto di esecuzione. È prevista anche una limitazione per gli acquisti presso fabbricanti di paesi terzi non EFTA-SEE/Ucraina, ammessi solo in assenza di alternative nell’UE, in EFTA-SEE e in Ucraina.

Struttura di monitoraggio e gestione finanziaria

L’articolo 14 impone la predisposizione di una scheda per ogni prodotto o attività, contenente descrizione e elementi di conformità; la Commissione può proporre un metodo di attuazione alternativo più economico o efficace. L’articolo 15 istituisce un gruppo di esperti sulle capacità industriali della difesa ucraina, con funzioni consultive su prodotti, metodi di attuazione, deroghe e schede.

L’articolo 16 richiede l’apertura di un conto speciale per l’assistenza destinata alla difesa, su cui devono transitare i pagamenti dei contratti o accordi. La Commissione ottiene diritti di monitoraggio e l’Ucraina deve trasmettere una relazione mensile entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese, indicando pagamenti, destinatari, finalità e ogni altra informazione richiesta.

Monitoraggio dell’esecuzione e appalti

L’articolo 17 attribuisce alla Commissione il monitoraggio dell’attuazione, con ruoli diversi per gli Stati membri partecipanti, l’AED e le organizzazioni internazionali a seconda del metodo di attuazione prescelto. Per gli appalti inferiori a 7 milioni di euro relativi ad altri prodotti a scopi di difesa, il sistema di controllo è più leggero, basato su rendicontazione periodica e controlli risk-based.

L’articolo 18 disciplina le modifiche ad accordi o contratti quadro esistenti per includere l’Ucraina o aumentare i quantitativi, anche con deroghe alla direttiva 2009/81/CE. È richiesto il consenso dell’impresa interessata, e la modifica deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Priorità agli ordini e poteri sanzionatori

L’articolo 19 introduce un meccanismo di priorità volontaria per ordini urgentemente necessari e conformi ai requisiti di ammissibilità. La richiesta è presentata congiuntamente da operatore economico e Stato membro interessato; la Commissione valuta i dati oggettivi e, se ritiene indispensabile la priorità, adotta un atto di esecuzione che impone termini, prodotti, beneficiari, portata degli obblighi e regime di esenzione da responsabilità contrattuale.

L’operatore che accetta espressamente la priorità e poi in modo intenzionale o per negligenza grave non la rispetta può essere sanzionato con ammende fino a 300.000 euro, previo contraddittorio e accesso al fascicolo. Le entrate delle ammende sono destinate a un programma di assistenza esterna cui l’Ucraina è ammissibile.

Prestito, rimborso e clausole di protezione finanziaria

L’articolo 20 contiene il cuore finanziario del meccanismo. Il prestito è con diritto di rivalsa limitato e diventa esigibile quando si verifica un evento di rimborso: ricezione di denaro o altre attività non monetarie a titolo di riparazioni/indennità/liquidazioni da parte della Russia, violazione del prerequisito democratico o frodi/corruzione relative alla gestione del prestito. L’accordo di prestito deve inoltre prevedere la continuità dei sistemi di gestione e controllo del piano per l’Ucraina, il monitoraggio della Commissione e la possibilità di utilizzare i beni russi bloccati nell’Unione per rimborsare il prestito.

L’articolo 22 introduce una sovvenzione per gli oneri finanziari, volta a coprire costi di servizio del debito e costi amministrativi del prestito, annualmente richiedibile dall’Ucraina e concedibile nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Erogazione dei fondi e richieste di pagamento

L’articolo 21 disciplina la richiesta di fondi: l’Ucraina può presentarla, in linea di principio, sei volte l’anno. Per la componente macrofinanziaria essa deve essere accompagnata dalla relazione prevista dal protocollo d’intesa; per la componente difesa deve contenere contratti o accordi e schede prodotto. Se la richiesta supera il 20% dell’importo reso disponibile dalla decisione del Consiglio, l’Ucraina deve fornire una giustificazione dettagliata.

L’articolo 23 stabilisce che la Commissione decide sull’erogazione dopo aver verificato i prerequisiti, le condizioni politiche, la conformità dei contratti e degli accordi, il rispetto del piano per l’Ucraina e degli obblighi di monitoraggio, nonché l’adeguatezza della giustificazione quando necessaria. La decisione può riguardare congiuntamente o separatamente le due componenti del prestito.

Finanziamento dell’Unione, assenza di garanzia esterna e tutela delle informazioni

L’articolo 24 autorizza la Commissione a raccogliere le risorse mediante assunzione di prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, in euro, secondo la strategia di finanziamento diversificata del regolamento finanziario 2024/2509. Il sostegno non è coperto dalla garanzia per le azioni esterne e non prevede copertura né tasso di copertura.

L’articolo 25 disciplina le informazioni classificate e sensibili, imponendo l’applicazione delle regole di sicurezza UE, l’uso di un sistema sicuro di scambio dati e il diritto di accesso della Commissione alle informazioni necessarie per controlli, audit e indagini. Le informazioni ricevute devono essere usate solo per il fine per cui sono state richieste e devono essere protetti i segreti commerciali e d’impresa.

Governance, deleghe e controllo politico-istituzionale

L’articolo 26 attribuisce alla Commissione un potere di delega a tempo indeterminato, dal 6 marzo 2026, per estendere l’ammissibilità a taluni paesi terzi che abbiano concluso accordi con l’Unione nel settore della difesa. L’articolo 27 istituisce il comitato di comitologia dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti, con il ricorso alla procedura d’esame del regolamento 182/2011.

Gli articoli 28 e 29 rafforzano il dialogo con il Parlamento europeo e il dovere di informazione verso Parlamento e Consiglio. La Commissione deve presentare relazioni sull’attuazione entro il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028, e una relazione di valutazione finale entro il 30 giugno 2029.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 30 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, il regolamento si applica dalla data indicata nella relativa decisione. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità dello strumento

L’articolo 1 istituisce una cooperazione rafforzata per un prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027, definendone obiettivo, finanziamento e regole di erogazione. L’articolo 2 precisa che l’obiettivo generale è fornire assistenza finanziaria ed economica prevedibile, continua, ordinata, flessibile e tempestiva per coprire il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina, in particolare a causa della guerra e del mancato pagamento delle riparazioni; gli obiettivi specifici sono la stabilità macrofinanziaria e il rafforzamento della base industriale della difesa ucraina.

Importo, durata e ripartizione indicativa

L’articolo 4 fissa un importo massimo di 90 miliardi di euro, disponibile fino al 31 dicembre 2027, con erogazioni in una o più frazioni fino al 31 dicembre 2028. La ripartizione indicativa prevista dalla strategia di finanziamento è di 30 miliardi per assistenza macrofinanziaria/di bilancio e 60 miliardi per il sostegno alle capacità industriali della difesa. Se il fabbisogno dell’Ucraina diminuisce drasticamente, la Commissione può ridurre o cancellare l’importo non erogato, secondo la procedura d’esame.

Prerequisiti democratici e Stato di diritto

L’articolo 5 subordina l’assistenza al mantenimento di meccanismi democratici effettivi, di un sistema parlamentare multipartitico, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, incluse le minoranze; la lotta alla corruzione è espressamente ricompresa nello Stato di diritto. Commissione e SEAE monitorano il rispetto di tali condizioni, anche prima della decisione di esecuzione del Consiglio e dello svincolo dei fondi.

Strategia di finanziamento dell’Ucraina e decisione del Consiglio

Gli articoli 6, 7 e 8 prevedono che l’Ucraina presenti, in linea di principio ogni anno, una strategia di finanziamento con dati dettagliati su bilancio, liquidità, debito, assistenza ricevuta, fabbisogno militare in natura e fabbisogno di finanziamenti esterni. La Commissione valuta la strategia senza indebito ritardo e può richiedere integrazioni; se la valutazione è positiva, propone al Consiglio una decisione di esecuzione che rende accessibile l’assistenza e determina importi e numero massimo/valore indicativo delle rate macrofinanziarie.

Assistenza macrofinanziaria e protocollo d’intesa

Il capo III disciplina la componente di assistenza macrofinanziaria, destinata a colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina individuato nella strategia approvata. Le condizioni politiche sono fissate in un protocollo d’intesa tra Commissione e Ucraina e includono riforme per aumentare la mobilitazione delle entrate, affrontare le cause della corruzione nelle finanze pubbliche e migliorare efficienza, trasparenza e responsabilità del bilancio pubblico. La firma del protocollo e delle sue modifiche è approvata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.

Sostegno alle capacità industriali della difesa ucraina

Il capo IV istituisce un sostegno mirato a investimenti urgenti per l’industria della difesa ucraina, la sua ricostruzione, modernizzazione e integrazione progressiva con la base industriale e tecnologica di difesa europea. Gli interventi possono riguardare accelerazione dell’adeguamento industriale, miglioramento della disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e rafforzamento della cooperazione transfrontaliera con l’industria europea.

Criteri di ammissibilità per prodotti e operatori

L’articolo 13 distingue due categorie di prodotti per la difesa: categoria 1 (munizioni e missili, artiglieria, capacità terrestri, droni piccoli, protezione infrastrutture critiche, cibernetica, mobilità militare) e categoria 2 (difesa aerea e missilistica, capacità navali, droni più grandi, abilitanti strategici, spazio, AI, guerra elettronica). I fabbricanti e i subappaltatori devono essere stabiliti nell’Unione, nello Spazio EFTA-SEE o in Ucraina e non controllati da paesi terzi non ammessi, salvo deroghe per taluni subappalti tra il 15% e il 35% del valore dell’appalto, per controlli ex regolamento 2019/452 o garanzie verificate. I componenti non originari dell’UE/EFTA-SEE/Ucraina non possono superare il 35% del costo stimato e, per la categoria 2, il fabbricante deve poter decidere liberamente progettazione ed evoluzione del prodotto senza restrizioni di paesi terzi.

Deroghe per urgenza e prodotti non pienamente conformi

In caso di urgenza derivante dalla guerra, l’articolo 13, paragrafo 5, consente l’ammissibilità di prodotti non conformi ai requisiti ordinari se non esiste un equivalente disponibile o se il termine di consegna è significativamente più breve e commisurato all’urgenza operativa. L’Ucraina deve fornire le informazioni ragionevolmente disponibili e la Commissione approva le deroghe con atto di esecuzione previo esame del gruppo di esperti.

Metodi di attuazione e schede prodotto

L’articolo 13, paragrafo 8, consente varie modalità di attuazione: appalti condotti dall’Ucraina con convalida della Commissione o degli Stati membri partecipanti, appalti comuni, accordi con Stati membri o AED, accordi con organizzazioni internazionali/intergovernative, oppure contributi a strumenti o programmi dell’Unione. L’articolo 14 impone all’Ucraina di predisporre una scheda per ciascuna attività/prodotto, contenente descrizione e conformità ai requisiti, salvo per i contributi ai programmi UE; la Commissione può proporre un metodo di attuazione più efficiente o economico.

Gruppo di esperti e monitoraggio finanziario

L’articolo 15 istituisce un gruppo di esperti con funzione consultiva, composto da Commissione, SEAE, AED, Stati membri partecipanti, Stati EFTA-SEE e, se del caso, Ucraina; i paesi terzi eventualmente ammessi possono nominare rappresentanti. L’articolo 16 impone all’Ucraina l’apertura di un conto speciale per gestire il sostegno alla propria industria della difesa, soggetto a monitoraggio della Commissione e a rendicontazione mensile entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese.

Monitoraggio dell’esecuzione e modifica di accordi quadro

L’articolo 17 disciplina il controllo dell’attuazione e della consegna dei prodotti, con ruoli differenziati per Commissione, Stati membri partecipanti, AED e organizzazioni internazionali in base al metodo di attuazione. L’articolo 18 consente, in presenza di accordi o contratti quadro già esistenti, di modificare tali strumenti per includere l’Ucraina o aumentare i quantitativi, derogando in parte alla direttiva 2009/81/CE, con obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Attribuzione volontaria di priorità agli ordini di difesa

L’articolo 19 introduce una procedura di priorità volontaria per ordini urgenti di prodotti per la difesa: l’Ucraina e l’operatore economico, con lo Stato membro interessato, possono chiedere alla Commissione una misura prioritaria. Se la Commissione la ritiene indispensabile, adotta un atto di esecuzione che fissa prodotti, quantità, termini, beneficiari, prevalenza sugli obblighi contrattuali e regime di esenzione/responsabilità; in caso di inadempimento intenzionale o per negligenza grave possono essere irrogate ammende fino a 300.000 euro, con garanzie procedurali di contraddittorio e accesso al fascicolo.

Accordo di prestito, rimborso e garanzie

L’articolo 20 definisce il contenuto dell’accordo di prestito: prestito con diritto di rivalsa limitato, interessenza di garanzia sui diritti dell’Ucraina alle riparazioni, applicazione dell’accordo quadro dello strumento per l’Ucraina, obbligo di usare gli stessi sistemi di gestione e controllo, monitoraggio della Commissione, obbligo di informazione su eventuali mancati contratti e mantenimento del prerequisito democratico. Il rimborso del capitale diventa esigibile entro 30 giorni al verificarsi di specifici fattori: ricezione di riparazioni in denaro, ricezione di attività non monetarie dopo 90 giorni, violazione del prerequisito o frodi/corruzioni che ledano gli interessi finanziari dell’Unione. L’Unione si riserva inoltre il diritto di usare beni russi bloccati per il rimborso, nel rispetto del diritto UE e internazionale.

Richiesta di fondi e decisione di erogazione

L’articolo 21 prevede che l’Ucraina presenti richieste di fondi motivate, in linea di principio fino a sei volte l’anno. Per la componente macrofinanziaria la richiesta è accompagnata dalla relazione prevista dal protocollo d’intesa; per il sostegno alla difesa deve includere contratti o accordi e una scheda per ciascun prodotto, e se supera il 20% dell’importo reso disponibile occorre una giustificazione dettagliata. L’articolo 23 stabilisce che la Commissione decide sull’erogazione verificando prerequisiti, condizioni politiche, conformità dei contratti, rispetto degli obblighi di monitoraggio e, per la difesa, la coerenza con il piano per l’Ucraina e con i fondi disponibili.

Finanziamento, assenza di garanzia esterna e sovvenzione per oneri finanziari

L’articolo 24 autorizza la Commissione ad assumere prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, in euro, secondo la strategia di finanziamento diversificata. Il prestito non è sostenuto dalla garanzia per le azioni esterne e non prevede copertura né tasso di copertura. L’articolo 22 consente inoltre, compatibilmente con le risorse disponibili, una sovvenzione per gli oneri finanziari per coprire i costi di servizio del prestito e i costi amministrativi relativi all’assunzione ed erogazione dei prestiti.

Tutela degli interessi finanziari, informazioni classificate e controlli

L’articolo 25 impone la protezione delle informazioni classificate secondo la decisione 2015/444 o gli accordi applicabili, prevede un sistema sicuro di scambio di informazioni e attribuisce alla Commissione accesso alle informazioni necessarie per pagamenti, controlli, audit e indagini. Le informazioni ricevute possono essere usate solo per lo scopo richiesto e devono essere protetti segreti commerciali, d’impresa e informazioni sensibili.

Comitato, deleghe, dialogo istituzionale e relazioni

L’articolo 26 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in particolare per estendere l’ammissibilità a taluni paesi terzi che abbiano concluso accordi con l’Unione in materia di industria della difesa; la delega è a tempo indeterminato dal 6 marzo 2026, revocabile da Parlamento o Consiglio. L’articolo 27 rinvia alla procedura di comitato del regolamento 182/2011; l’articolo 28 istituisce un dialogo con il Parlamento europeo; l’articolo 29 impone informazioni periodiche e relazioni entro il 30 giugno 2027, 2028 e 2029 sull’attuazione, sul monitoraggio e sulla valutazione del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 30 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di decisione adottata ai sensi dell’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, il regolamento si applica dalla data indicata nella relativa decisione; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti.

Come è indicizzato

Materieaiuti finanziari all’ucrainapolitica estera e di sicurezza comunedifesa e appalti pubblici nel settore difesabilancio dell’unionetutela degli interessi finanziari dell’ue

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