Regolamento (UE) 2026/402
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/402 della Commissione, del 24 febbraio 2026, relativo all’autorizzazione della L-cistina prodotta con Escherichia coli DSM 34232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso della L-cistina prodotta con Escherichia coli DSM 34232 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sulla ritenuta efficacia come aromatizzante. Il provvedimento disciplina inoltre condizioni d’uso, etichettatura e durata dell’autorizzazione, con divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio e con specifiche indicazioni sul tenore massimo raccomandato.
Autorizzazione della L-cistina prodotta con Escherichia coli DSM 34232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che immettono sul mercato e utilizzano la L-cistina prodotta con Escherichia coli DSM 34232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’impiego come additivo organolettico (aromatizzante) alle condizioni dell’allegato; non è consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza gli aromatizzanti in tale matrice. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; l’autorizzazione è valida fino al 17 marzo 2036.
Autorizzazione della L-cistina prodotta con Escherichia coli DSM 34232 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/402 autorizza la L-cistina prodotta con Escherichia coli DSM 34232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, che disciplina condizioni e procedure di autorizzazione.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione fonda l’autorizzazione sulla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere favorevole dell’EFSA del 17 settembre 2025. L’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente; inoltre non presenta proprietà irritanti per pelle e occhi né potenziale sensibilizzante cutaneo. L’EFSA ha anche ritenuto non necessarie ulteriori prove di efficacia, poiché la L-cistina è già utilizzata come aromatizzante nei prodotti alimentari.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda la sostanza classificata nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale degli "aromatizzanti". La richiesta iniziale del dichiarante includeva anche la categoria degli additivi nutrizionali, ma tale istanza è stata successivamente ritirata. È inoltre escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio, perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di aromatizzanti in tale forma di somministrazione.
Condizioni di impiego, etichettatura e controlli
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve indicare un tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12 %; se questo livello viene superato, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Dati identificativi dell’additivo e durata
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b392 e descrive la sostanza come L-cistina in forma solida, prodotta con Escherichia coli DSM 34232, con purezza minima del 98,5 % sulla sostanza secca. Sono indicati la denominazione IUPAC, la formula chimica, il numero CAS e il numero FLAVIS, oltre ai metodi analitici per l’identificazione e la determinazione nelle diverse matrici. L’autorizzazione ha efficacia fino al 17 marzo 2036.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La L-cistina prodotta con Escherichia coli DSM 34232 è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", per tutte le specie animali, alle condizioni stabilite nell’allegato (articolo 1).
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
La domanda includeva anche l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio, ma tale impiego non è consentito, in quanto il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza gli aromatizzanti in tale matrice.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
L’EFSA, nel parere del 17 settembre 2025, ha concluso che la sostanza è sicura per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente; non è irritante per pelle e occhi né sensibilizzante cutaneo. È stata inoltre ritenuta non necessaria una nuova dimostrazione di efficacia, poiché la sostanza è già usata come aromatizzante nei prodotti alimentari.
Condizioni tecniche e di etichettatura
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità del 12 %: 25 mg/kg. Se tale livello è superato, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Identificazione, composizione e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b392 e indica che la sostanza è L-cistina in forma solida, prodotta con Escherichia coli DSM 34232, con purezza minima del 98,5 % sulla sostanza secca. Sono specificati denominazione IUPAC, formula chimica C6H12N2O4S2, numero CAS 56-89-3 e numero FLAVIS 17.006, nonché i metodi analitici per l’identificazione e la determinazione nella matrice additivo/premiscele.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è concessa fino al 17 marzo 2036, come indicato nell’allegato.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
Come è indicizzato
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