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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/464

Regolamento (UE) 2026/464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

Normativa europea32026R0464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, mediante modifica del regolamento (UE) 2024/1348, un elenco comune a livello UE di paesi di origine sicuri, con conseguente armonizzazione dell’uso di tale concetto nelle procedure di asilo. Designa espressamente Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia come paesi di origine sicuri e prevede un regime speciale per i paesi candidati all’adesione, salvo specifiche eccezioni. Introduce inoltre un meccanismo di sospensione, anche parziale, e di successiva revoca o modifica della designazione in caso di cambiamenti significativi della situazione nel paese interessato, con ruoli rafforzati della Commissione e dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. Sono infine anticipate, in parte, le possibilità per gli Stati membri di applicare procedure accelerate e di frontiera prima della piena data di applicazione del regolamento di base.

Modifica il regolamento (UE) 2024/1348 introducendo un elenco unico UE di paesi di origine sicuri e anticipando alcune applicazioni procedurali in materia di asilo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea vincolati dal regolamento (UE) 2024/1348 e, per le parti di disciplina richiamate, anche in relazione all’uso del concetto di paese di origine sicuro e del concetto di paese terzo sicuro nelle procedure di protezione internazionale. Il regolamento istituisce un elenco UE di paesi di origine sicuri (Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia) e disciplina la sospensione, totale o parziale, di tale designazione in caso di mutamento significativo della situazione nel paese terzo. Prevede inoltre disposizioni transitorie sull’anticipazione dell’applicazione di alcune norme della procedura accelerata e di frontiera. La Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione.

Regolamento (UE) 2026/464: elenco UE dei paesi di origine sicuri e adattamenti del regime procedurale in materia di asilo

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2024/1348, che disciplina la procedura comune di protezione internazionale nell’Unione, con l’obiettivo di rafforzare e uniformare l’applicazione del concetto di paese di origine sicuro. Il legislatore UE richiama la necessità di ridurre le divergenze tra elenchi nazionali, accelerare l’esame delle domande verosimilmente infondate e garantire al contempo la tutela dei diritti fondamentali e una valutazione individuale dei singoli casi.

Finalità e contesto

Secondo i considerando, la qualificazione di un paese come paese di origine sicuro non elimina l’obbligo di esame individuale della domanda di protezione internazionale. La designazione si fonda sulla situazione generale del paese, su fonti affidabili e aggiornate, e tiene conto anche dei tassi di riconoscimento della protezione internazionale a livello UE, delle valutazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, del SEAE, dell’UNHCR e di altre fonti pertinenti. Il regolamento afferma inoltre che i paesi candidati all’adesione, in quanto già valutati positivamente rispetto ai criteri di Copenaghen, debbano in linea di principio essere considerati paesi di origine sicuri, salvo ricorrano circostanze eccezionali.

Elenco UE dei paesi di origine sicuri

Il testo aggiunge un nuovo allegato II al regolamento (UE) 2024/1348 contenente l’elenco UE dei paesi di origine sicuri: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. Per ciascuno di essi i considerando richiamano, in sintesi, la presenza di un quadro istituzionale e giuridico ritenuto conforme agli standard europei, l’assenza generale di persecuzioni o di rischio reale di danno grave e, in più casi, tassi di riconoscimento UE molto bassi (tra il 2% e il 5% nel 2024).

Regime speciale per i paesi candidati all’adesione

Il regolamento introduce una presunzione di designazione come paese di origine sicuro per i paesi candidati all’adesione all’Unione. Tale regola non opera, però, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • esistenza di una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale;
  • adozione di misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, TFUE, per azioni del paese terzo rilevanti ai fini della designazione;
  • tasso di riconoscimento UE superiore al 20% del totale delle decisioni per quel paese.

La Commissione deve informare immediatamente Stati membri, Parlamento europeo e Consiglio quando tali circostanze si applicano o cessano di applicarsi. Se si tratta della minaccia grave derivante da conflitto armato, la Commissione deve ottenere la previa approvazione del Consiglio prima di comunicare l’informazione agli altri destinatari istituzionali.

Sospensione, revoca e modifica della designazione

Il nuovo articolo 63 del regolamento (UE) 2024/1348 disciplina in modo articolato la sospensione della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello UE. In presenza di un cambiamento significativo della situazione nel paese interessato, la Commissione deve svolgere una valutazione circostanziata; se constata che le condizioni non sono più soddisfatte:

  • può adottare un atto delegato per sospendere parzialmente la designazione, per specifiche parti del territorio o per categorie di persone chiaramente identificabili, per sei mesi;
  • può adottare un atto delegato per sospendere totalmente la designazione, sempre per sei mesi.

La Commissione deve riesaminare costantemente la situazione del paese, anche sulla base delle informazioni degli Stati membri e dell’Agenzia per l’asilo. Se adotta l’atto delegato, deve presentare entro tre mesi una proposta legislativa per modificare la designazione, introducendo eccezioni territoriali o personali, oppure per revocarla integralmente. Se la proposta non viene presentata entro tre mesi, l’atto delegato perde efficacia. Se la proposta viene presentata ma non adottata entro 15 mesi, la sospensione cessa comunque di produrre effetti. È prevista inoltre la possibilità di prorogare una sola volta, per altri sei mesi, la validità dell’atto delegato.

Effetti sugli Stati membri e ri-designazione nazionale

Quando una designazione UE è sospesa, gli Stati membri non possono procedere a una designazione nazionale del medesimo paese come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro. Se invece la designazione UE è revocata o modificata con procedura legislativa ordinaria, uno Stato membro può notificare alla Commissione la propria valutazione secondo cui il paese è tornato a soddisfare i criteri. In tal caso la Commissione acquisisce dati e analisi dall’Agenzia per l’asilo e può opporsi alla ri-designazione nazionale entro un periodo di due anni dalla revoca UE; l’eventuale obiezione va formulata entro tre mesi dalla notifica.

Applicazione anticipata di alcune norme del regolamento 2024/1348

Il regolamento consente l’applicazione anticipata di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348. In particolare, gli Stati membri possono applicare prima del 12 giugno 2026 taluni motivi di procedura d’esame accelerata e di procedura alla frontiera o in zone di transito, purché abbiano già recepito le disposizioni pertinenti e attuato internamente le procedure speciali richieste dalla direttiva 2013/32/UE entro il 27 febbraio 2026. Inoltre, alcune disposizioni collegate al concetto di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro si applicano dal 27 febbraio 2026.

Rapporti con altri atti e applicazione nel tempo

Il regolamento modifica anche riferimenti interni del regolamento (UE) 2024/1348, tra cui la numerazione dell’allegato e i rinvii agli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 78 e 79. Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i rinvii a tale direttiva si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE. Il nuovo atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con esclusione della Danimarca e con partecipazione dell’Irlanda secondo il relativo protocollo.

Disposizioni principali

Elenco UE dei paesi di origine sicuri

Viene inserito nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/1348 un elenco unico di paesi terzi designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. La designazione vale ai fini dell’applicazione del concetto di paese di origine sicuro nella procedura di protezione internazionale.

Criteri generali di designazione

È confermato che un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro solo se, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge in un sistema democratico e della situazione politica generale, non vi sono persecuzioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347 né rischio reale di danno grave ai sensi dell’articolo 15 dello stesso regolamento.

Paesi candidati all’adesione

Anche i paesi terzi cui sia stato concesso lo status di paese candidato all’adesione all’Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello UE, salvo che ricorra una delle tre circostanze indicate nell’articolo 62, paragrafo 1 ter: minaccia grave dovuta a violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale; adozione di misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, TFUE; tasso di riconoscimento UE superiore al 20% sul totale delle decisioni per quel paese.

Obblighi di informazione della Commissione

Se una delle circostanze che incidono sulla qualifica di paese candidato come paese di origine sicuro si applica o cessa di applicarsi, la Commissione deve informare immediatamente Stati membri, Parlamento europeo e Consiglio. In caso di grave minaccia derivante da violenza indiscriminata in conflitto armato, la Commissione deve ottenere la previa approvazione del Consiglio prima di informare Stati membri e Parlamento europeo.

Sospensione totale o parziale della designazione

In caso di cambiamento significativo della situazione nel paese terzo, la Commissione effettua una valutazione circostanziata; se ritiene non più soddisfatte le condizioni, può adottare un atto delegato per sospendere la designazione per specifiche parti del territorio o per categorie di persone chiaramente identificabili, per sei mesi, oppure per l’intero paese per sei mesi.

Riesame, proroga e revoca

La Commissione deve riesaminare costantemente la situazione del paese interessato. Se adotta un atto delegato di sospensione, entro tre mesi deve presentare una proposta legislativa per modificare o revocare la designazione. Se la proposta non è presentata entro tre mesi, l’atto delegato cessa di produrre effetti. Se la proposta non è adottata entro 15 mesi, la sospensione perde efficacia. È prevista anche la possibilità di prorogare una sola volta di sei mesi la validità dell’atto delegato, sulla base di una valutazione circostanziata.

Effetti per gli Stati membri e ri-designazione nazionale

Se la designazione UE è sospesa totalmente o in parte mediante atto delegato, gli Stati membri non possono designare quel paese come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale. Se la designazione UE è revocata o modificata con procedura legislativa ordinaria, uno Stato membro può notificare alla Commissione che il paese soddisfa nuovamente le condizioni; la Commissione chiede informazioni e analisi all’Agenzia per l’asilo e può opporsi alla ri-designazione nazionale entro due anni dalla revoca UE, entro tre mesi dalla notifica.

Applicazione anticipata di alcune disposizioni procedurali

Gli Stati membri possono applicare prima del 12 giugno 2026 gli articoli 42, paragrafo 1, lettera j), e 42, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1348 come motivi di procedura accelerata o di procedura alla frontiera, purché abbiano recepito le disposizioni pertinenti e attuato a livello nazionale le procedure speciali previste dalla direttiva 2013/32/UE prima del 27 febbraio 2026.

Decorrenza di altre disposizioni transitorie

L’articolo 59, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 2, e l’articolo 61, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348 si applicano dal 27 febbraio 2026 ai fini dell’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e del concetto di paese terzo sicuro. Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i riferimenti a tale direttiva si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri vincolati, conformemente ai Trattati.

Come è indicizzato

Materieasiloprotezione internazionaleimmigrazionediritti fondamentalicooperazione giudiziaria e affari interni

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