Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/459

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/459 della Commissione, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per quanto riguarda l'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione dell'olio di acido arachidonico originario della Cina

Normativa europea32026R0459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza temporaneamente i controlli alle frontiere dell’UE sull’olio di acido arachidonico originario della Cina, a seguito della rilevazione di tossina cereulide nelle formule per lattanti e dell’individuazione del prodotto come possibile fonte di contaminazione. L’intervento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, inserendo il prodotto nell’allegato II con una frequenza di controlli di identità e fisici del 50% e richiedendo un certificato ufficiale con esito analitico di assenza della tossina. È previsto un regime transitorio fino al 26 aprile 2026 per le partite già spedite prima dell’entrata in vigore.

Incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione dell’olio di acido arachidonico originario della Cina, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di olio di acido arachidonico provenienti dalla Cina importate nell’Unione europea, in quanto alimento soggetto a condizioni speciali di ingresso per rischio di contaminazione da tossina cereulide. Incide inoltre sul quadro generale del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo a determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da paesi terzi. Prevede un periodo transitorio per le partite già spedite prima della data di entrata in vigore, ammesse fino al 26 aprile 2026 anche se prive di certificato ufficiale e risultati analitici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è citato come testo rilevante ai fini del SEE.

Incremento temporaneo dei controlli ufficiali sull’olio di acido arachidonico originario della Cina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/459 della Commissione interviene in via urgente sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per rafforzare le condizioni di ingresso nell’Unione di specifiche partite di olio di acido arachidonico provenienti dalla Cina. La misura nasce dal riscontro, tramite il sistema RASFF e i successivi accertamenti nazionali, della presenza di tossina cereulide nelle formule per lattanti, con evidenze che indicano l’olio di acido arachidonico importato dalla Cina come possibile fonte di contaminazione.

Contesto e finalità della misura

La Commissione sottolinea la particolare gravità del rischio per la salute umana, anche in ragione della resistenza della cereulide ai trattamenti termici comuni e della vulnerabilità del destinatario finale, ossia i lattanti. Il regolamento è quindi adottato per prevenire l’ingresso nell’Unione di alimenti non sicuri, mediante un incremento temporaneo dei controlli ufficiali e l’introduzione di specifiche condizioni documentali e analitiche.

Modifica del regolamento (UE) 2019/1793

L’articolo 1 del regolamento modifica innanzitutto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1793, includendo tra i rischi rilevanti la contaminazione da tossina cereulide. Inoltre, l’allegato II viene aggiornato sia nel titolo sia nella tabella del punto 1, inserendo l’olio di acido arachidonico originario della Cina tra i prodotti soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione.

Obblighi per le partite di olio di acido arachidonico dalla Cina

Per tali partite è richiesto un certificato ufficiale che attesti, sulla base dei risultati del campionamento e delle analisi, l’assenza della tossina cereulide; tali risultati devono essere allegati al certificato. Il livello dei controlli di identità e fisici è fissato al 50% delle partite che entrano nell’Unione. La nota tecnica introdotta nell’allegato chiarisce che la cereulide deve risultare assente, con un limite di quantificazione pari a 0,1 μg/kg, e indica la norma ISO 18465 come metodo di riferimento analitico.

Regime transitorio e decorrenza

Per garantire la certezza del diritto, è previsto un periodo transitorio per le partite già spedite prima dell’entrata in vigore del regolamento: tali partite possono entrare nell’Unione fino al 26 aprile 2026 anche senza certificato ufficiale e senza risultati analitici, restando comunque sottoposte ai controlli di identità e fisici con frequenza del 50%. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ragioni della misura e rischio sanitario

La Commissione richiama le notifiche RASFF e le indagini degli Stati membri che hanno evidenziato la presenza di tossina cereulide nelle formule per lattanti. Sulla base delle evidenze raccolte, l’olio di acido arachidonico originario della Cina e impiegato nella produzione di formule per lattanti è considerato una probabile fonte di contaminazione e dunque un prodotto idoneo a rappresentare un grave rischio per la salute umana, in particolare per una popolazione vulnerabile come i lattanti.

Modifica dell’ambito del regolamento (UE) 2019/1793

All’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, la Commissione inserisce espressamente la contaminazione da tossina cereulide tra i rischi che giustificano condizioni speciali di ingresso nell’Unione per determinate categorie di partite di alimenti e mangimi.

Nuovo regime per l’olio di acido arachidonico dalla Cina

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1793 è modificato per includere l’olio di acido arachidonico originario della Cina tra i prodotti soggetti a condizioni speciali di ingresso. Per tale prodotto è prevista una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50% delle partite che entrano nell’Unione.

Certificazione e documentazione analitica

Le partite devono essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano l’assenza della tossina cereulide. Al certificato devono essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi.

Definizione tecnica del criterio di conformità

La nota aggiunta all’allegato II precisa che, ai fini del regolamento, la tossina cereulide deve essere assente, cioè il risultato analitico non deve superare il limite di quantificazione (LOQ) di 0,1 μg/kg. È indicato come metodo di riferimento la norma ISO 18465 per la determinazione quantitativa della tossina emetica (cereulide) mediante LC-MS/MS; per l’olio di acido arachidonico liquido non è necessaria l’aggiunta di acqua nella fase di estrazione, mentre essa è necessaria per il prodotto in polvere.

Periodo transitorio

Le partite di olio di acido arachidonico provenienti dalla Cina, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/459, possono entrare nell’Unione fino al 26 aprile 2026 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/1793.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazione di alimentimisure di emergenzacommercio con paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.