Regolamento (UE) 2026/463
Regolamento (UE) 2026/463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica la disciplina del regolamento (UE) 2024/1348 sul "paese terzo sicuro" per renderne più ampia l’applicazione, consentendone l’uso non solo quando esista un legame ragionevole con il richiedente, ma anche in caso di transito nel paese terzo o sulla base di specifici accordi o intese con il paese terzo stesso. Introduce inoltre regole di trasparenza e coordinamento per gli accordi conclusi dall’Unione o dagli Stati membri, con priorità per la tutela dei minori non accompagnati e la salvaguardia del principio di non respingimento. Viene anche ricalibrata la disciplina sul diritto di permanenza durante il ricorso avverso le decisioni di inammissibilità.
Modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per ampliare e precisare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro nelle procedure di protezione internazionale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito delle procedure comuni di protezione internazionale disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1348, con particolare riferimento alle decisioni di inammissibilità basate sul concetto di paese terzo sicuro e ai relativi ricorsi. Incide anche sulla cooperazione e sugli accordi o intese conclusi dall’Unione e/o dagli Stati membri con paesi terzi sicuri, nonché sulle garanzie per minori non accompagnati. La Danimarca non partecipa né è vincolata; l’Irlanda partecipa all’adozione e applicazione. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, mentre il regolamento (UE) 2024/1348 si applica dal 12 giugno 2026.
Modifica del regolamento (UE) 2024/1348 in materia di paese terzo sicuro
Il regolamento interviene sulla disciplina comune delle procedure di protezione internazionale per ampliare e precisare l’uso del concetto di "paese terzo sicuro". La finalità dichiarata è migliorare l’applicabilità dello strumento, mantenendo le garanzie per i richiedenti e il rispetto dei diritti fondamentali, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia e con gli obblighi internazionali in materia di rifugiati e diritti umani.
Ambito e ratio della modifica
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2024/1348, che disciplina la procedura comune di riconoscimento e revoca della protezione internazionale nell’Unione. Il nuovo intervento mira a rendere più flessibile l’invocazione del paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità, tenendo conto di tre scenari principali: legame con il richiedente, transito nel paese terzo e presenza di accordi o intese che garantiscano l’esame nel merito delle domande di protezione nel paese terzo stesso.
Condizioni per applicare il concetto di paese terzo sicuro
L’articolo 59, paragrafo 5, lettera b), viene riscritto per prevedere che il concetto possa essere applicato quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- il richiedente ha con il paese terzo un legame che renda ragionevole il suo trasferimento;
- il richiedente è transitato per quel paese terzo nel percorso verso l’Unione;
- esiste un accordo o un’intesa tra il paese terzo e l’Unione, uno o più Stati membri, o uno o più Stati membri e paesi terzi, che obblighi a esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate dai richiedenti interessati.
Il considerando chiarisce che il legame può essere definito dal diritto o dalla prassi nazionale, purché in modo preciso, e può risultare, ad esempio, dalla presenza di familiari, da soggiorni precedenti o da legami linguistici o culturali. Il transito è inteso in senso ampio e può includere attraversamento, soggiorno, o permanenza in frontiera o in zona di transito con possibilità di chiedere protezione effettiva.
Accordi e intese con paesi terzi
La riforma valorizza gli accordi e le intese conclusi con paesi terzi, anche se privi di una specifica denominazione formale, purché contengano l’obbligo di esaminare nel merito tutte le domande di protezione effettiva. Tali strumenti possono prevedere procedure diverse per la gestione dei casi, incluse procedure semplificate, di gruppo o prima facie, ma solo al fine di garantire protezione effettiva.
Per gli accordi a livello dell’Unione, la Commissione deve tener conto, durante i negoziati, degli accordi bilaterali o multilaterali già esistenti tra Stati membri e il medesimo paese terzo, nonché delle possibili ricadute dell’accordo UE su tali strumenti e sulla cooperazione in materia di migrazione. Se un accordo UE rientra nell’ipotesi dell’articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii), esso prevale sugli accordi o intese incompatibili conclusi dai singoli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre:
- informare in tempo utile gli Stati membri interessati dei negoziati con un paese terzo confinante;
- informare la Commissione e gli altri Stati membri degli accordi o intese conclusi prima della loro entrata in vigore o, se prevista, prima dell’applicazione provvisoria;
- comunicare anche eventuali modifiche successive o la risoluzione degli strumenti.
Tutela rafforzata dei minori non accompagnati
Per i minori non accompagnati il regolamento introduce una limitazione espressa: non si applica la base del paese terzo sicuro fondata su accordi o intese di cui all’articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii). Rimane ferma l’attenzione all’interesse superiore del minore e all’unità del nucleo familiare, richiamate nei considerando.
Informazione alle autorità del paese terzo
Quando una domanda è respinta per inammissibilità sulla base del paese terzo sicuro, l’autorità competente deve fornire al richiedente un documento, redatto nella lingua del paese terzo interessato, con cui si informa tale paese che la domanda non è stata esaminata nel merito nell’Unione. La regola vale salvo che accordi o intese già in vigore prevedano una diversa procedura di comunicazione alle autorità del paese terzo.
Ricorso, permanenza e rimpatrio
La modifica dell’articolo 68, paragrafo 3, lettera b), limita il diritto automatico di restare nel territorio dello Stato membro durante il ricorso avverso una decisione di inammissibilità fondata sul paese terzo sicuro o sulla protezione già concessa da un altro Stato membro. Resta tuttavia sospesa l’esecuzione della decisione di rimpatrio fino alla scadenza del termine per esercitare un ricorso effettivo e, se il ricorso viene presentato, quando sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi. Il considerando finale sottolinea l’esigenza di certezza giuridica, dato che il regolamento (UE) 2024/1348 si applicherà dal 12 giugno 2026. Sono inoltre richiamate le posizioni specifiche di Irlanda e Danimarca ai sensi dei relativi protocolli.
Disposizioni principali
Ampliamento delle condizioni per il concetto di paese terzo sicuro
L’articolo 59, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1348 è sostituito per prevedere tre basi alternative per applicare il concetto di paese terzo sicuro: (i) esistenza di un legame tra richiedente e paese terzo tale da rendere ragionevole il trasferimento; (ii) transito del richiedente nel paese terzo nel percorso verso l’Unione; (iii) conclusione di un accordo o di un’intesa con il paese terzo che imponga l’esame nel merito di tutte le richieste di protezione effettiva presentate da richiedenti rientranti nell’accordo/intesa.
Accordi e intese a livello dell’Unione e degli Stati membri
Per gli accordi a livello dell’Unione finalizzati all’ipotesi di cui all’articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii), la Commissione deve tenere conto, nei negoziati, degli accordi bilaterali o multilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo interessato, inclusi gli effetti potenziali dell’accordo UE su tali strumenti e sulla cooperazione nel settore migrazione. L’accordo concluso dall’Unione prevale sugli accordi o intese bilaterali/multilaterali incompatibili conclusi dai singoli Stati membri con lo stesso paese terzo. Gli Stati membri devono informare per tempo gli Stati membri interessati dei negoziati con un paese terzo confinante e comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri gli accordi o intese conclusi, le eventuali modifiche e la loro risoluzione prima dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria.
Esclusione dei minori non accompagnati dalla base dell’accordo/intesa
All’articolo 59, paragrafo 6, viene aggiunta una frase che esclude l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), punto iii), quando il richiedente è un minore non accompagnato.
Documento informativo al paese terzo e deroghe procedurali
All’articolo 59, paragrafo 8, lettera b), è precisato che, quando la domanda è respinta per inammissibilità sulla base del concetto di paese terzo sicuro, al richiedente viene fornito un documento, nella lingua del paese terzo interessato, con cui si informa l’autorità di tale paese che la domanda non è stata esaminata nel merito nell’Unione. La regola è fatta salva se accordi o intese già vigenti prevedono procedure diverse per informare le autorità del paese terzo.
Ricorso e diritto di permanenza
All’articolo 68, paragrafo 3, lettera b), si chiarisce che il ricorso contro una decisione di rigetto per inammissibilità ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettere da a) a e), o dell’articolo 38, paragrafo 2, non attribuisce in via automatica il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, salvo il caso del minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera. Resta però sospesa l’esecuzione della decisione di rimpatrio fino alla scadenza del termine per un ricorso effettivo e, se il ricorso è proposto, quando vi sia rischio di violazione del principio di non respingimento.
Entrata in vigore, applicabilità e coordinate istituzionali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Il testo richiama il fondamento giuridico nell’articolo 78, paragrafo 2, lettera d), TFUE, la procedura legislativa ordinaria e la posizione specifica di Irlanda e Danimarca ai sensi dei rispettivi protocolli.
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