Regolamento (UE) 2026/440
Regolamento delegato (UE) 2026/440 della Commissione, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo dei contributi di taluni enti, la soppressione di un indicatore di rischio e modifiche procedurali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento delegato (UE) 2015/63 al nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento introdotto dalle norme del 2019, rivedendo definizioni, criteri di calcolo dei contributi e flussi informativi. Introduce una metodologia semplificata per talune imprese di investimento, sopprime un indicatore di rischio legato al MREL non più coerente con l’attuale disciplina e elimina un dato ritenuto ridondante per la rilevanza interbancaria. Stabilisce inoltre termini di prescrizione per le richieste di rideterminazione o revisione dei dati, con una disciplina transitoria per i periodi antecedenti il 2026.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 sui contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, con nuove regole per talune imprese di investimento, soppressione di un indicatore di rischio e adeguamenti procedurali e transitori.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al pagamento di contributi annuali ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE, con particolare attenzione alle imprese di investimento e alle informazioni trasmesse da enti e autorità competenti/di risoluzione. Rileva per i meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione e per il calcolo dei contributi annuali, nell’Unione. Sono previste esclusioni e regimi speciali per talune imprese di investimento escluse dall’ambito della definizione modificata, per le imprese di investimento di piccole dimensioni già soggette al regime forfettario dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63, nonché termini transitori per i periodi di contribuzione precedenti il 2026.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/63 sui contributi ex ante alla risoluzione
Il regolamento adegua il meccanismo di calcolo dei contributi ai fondi di risoluzione al quadro prudenziale introdotto per le imprese di investimento dalle riforme del 2019 e alle successive modifiche della disciplina MREL. La Commissione evidenzia, nei considerando, l’esigenza di mantenere la proporzionalità, evitare oneri di segnalazione non più coerenti con i dati prudenziali disponibili e garantire certezza del diritto nella gestione delle richieste di rettifica e rideterminazione.
Ambito e finalità della modifica
L’intervento si innesta sul regolamento delegato (UE) 2015/63, che integra la direttiva 2014/59/UE in materia di contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Le modifiche riguardano in particolare le imprese di investimento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione, nonché le regole di raccolta e utilizzo dei dati prudenziali ai fini del calcolo dei contributi annuali.
Definizioni aggiornate e perimetro soggettivo
L’articolo 3 è modificato per riallineare la definizione di "impresa di investimento" alla direttiva 2014/59/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034. Restano escluse alcune categorie di imprese che operano in modo limitato, tra cui quelle che negoziano per conto proprio solo per eseguire ordini dei clienti o per l’accesso a sistemi di compensazione/regolamento o a una borsa, nonché quelle che:
- non detengono denaro o titoli della clientela;
- effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
- non hanno clienti esterni;
- operano con esecuzione e regolamento sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e con garanzia del medesimo.
È inoltre ampliata la definizione di "autorità competente" per includere sia quella competente per gli enti creditizi ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sia quella competente per le imprese di investimento ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.
Nuova metodologia per talune imprese di investimento
La principale innovazione sostanziale è l’inserimento dell’articolo 11 bis, dedicato ai contributi annuali di talune imprese di investimento. In linea generale, per le imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non soggette alla deroga di cui al paragrafo 2, il contributo annuale è calcolato solo secondo l’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/63.
In deroga a tale principio, si applicano gli articoli da 5 a 9 quando:
- l’autorità competente ha autorizzato l’impresa ad applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
- oppure l’autorità competente ha assoggettato l’impresa a tali requisiti esercitando la discrezionalità prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.
Se l’impresa dimostra che il contributo risultante dal solo articolo 5 è superiore a quello ottenuto applicando gli articoli da 5 a 9, l’autorità di risoluzione deve applicare il contributo inferiore. In questo caso l’impresa deve fornire le informazioni richieste dall’articolo 14 entro i medesimi termini previsti per la segnalazione.
Indicatori di rischio: soppressioni e ridefinizioni
Il regolamento interviene sulla struttura degli indicatori di rischio. In particolare, per la categoria "rilevanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia" viene mantenuto il solo indicatore dell’"importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell’Unione europea"; è quindi eliminato il denominatore e sostituito il riferimento alla "quota" con quello all’"importo totale".
Nella categoria "esposizione al rischio" viene soppressa la componente riferita ai "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo" (MREL), poiché non più coerente con la disciplina MREL, oggi calibrata sulla specifica strategia di risoluzione e non uniforme per tutti gli enti. Conseguentemente, i rimanenti indicatori della categoria mantengono ponderazione uniforme, con riscalatura della categoria per preservare la somma complessiva pari a 1.
Viene inoltre soppresso l’articolo 15 e l’articolo 8, paragrafo 2, nonché adeguato l’allegato I, che ora riflette i nuovi indicatori e i segni utilizzati nella Fase 4 del calcolo.
Obblighi di informazione e flussi tra autorità
L’articolo 14 è rivisto per chiarire che le informazioni dell’allegato II, già contenute nelle segnalazioni prudenziali ex regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 o in altri obblighi nazionali, devono essere trasmesse all’autorità di risoluzione come risultanti dall’ultima segnalazione prudenziale pertinente. Se i dati sono aggiornati o rettificati, l’ente deve trasmettere l’aggiornamento senza indebito ritardo, nei termini previsti dall’articolo 17, paragrafo 5.
L’articolo 19, paragrafo 3, rafforza il coordinamento informativo fra autorità competente e autorità di risoluzione, imponendo la comunicazione di dati utili per il calcolo del contributo annuale, tra cui:
- la correzione supplementare in funzione del rischio;
- le deroghe rilevanti concesse ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;
- le autorizzazioni concesse alle imprese di investimento ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033;
- le decisioni assunte ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.
Termini di prescrizione e rettifiche
Il nuovo articolo 17, paragrafo 5, introduce un termine certo per le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni utilizzate per il calcolo dei contributi annuali. Il termine decorre dalla notifica della decisione che determina il contributo annuale e scade il 31 gennaio dell’anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo a quello della notifica. Il termine vale sia per le richieste degli enti sia per quelle avviate dall’autorità di risoluzione, non è interrotto e, se il 31 gennaio non è lavorativo, scade il primo giorno lavorativo successivo.
Per i periodi di contribuzione precedenti il 2026, l’articolo 20, paragrafo 10, introduce una disciplina transitoria: le richieste possono essere presentate fino al 31 gennaio 2031, con le stesse regole di proroga al giorno lavorativo successivo e di non interruzione del termine.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica, in linea generale, dal 1º gennaio 2026. Tuttavia:
- l’articolo 1, punti 5) e 9), relativo rispettivamente alla nuova disciplina dei contributi di talune imprese di investimento e agli obblighi informativi delle autorità competenti, si applica dal 1º gennaio 2027;
- l’articolo 1, punto 10), relativo al termine transitorio per le richieste di rideterminazione/revisione dei periodi antecedenti il 2026, si applica dal 6 giugno 2026.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni di impresa di investimento e autorità competente
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/63 è modificato per allineare la definizione di "impresa di investimento" all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, mantenendo specifiche esclusioni. È aggiornata anche la definizione di "autorità competente" per ricomprendere sia l’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sia quella ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034. È soppresso il punto 15) dell’articolo 3.
Semplificazione della categoria di rischio sulla rilevanza dell’ente
All’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), è soppressa la componente non più necessaria. La categoria "rilevanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia" è ricondotta al solo indicatore dell’"importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell’Unione europea", eliminando il riferimento alla "quota" e il relativo denominatore.
Ponderazione uniforme degli indicatori di rischio
L’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito per stabilire che a ciascun indicatore di rischio della categoria "esposizione al rischio" è attribuito un identico fattore di ponderazione del rischio.
Soppressione di un criterio di calcolo e dell’articolo 15
È soppresso l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 15 è integralmente soppresso. Inoltre, nell’allegato I viene eliminato l’indicatore di rischio relativo ai "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo" (MREL), con conseguente riscalatura degli altri indicatori della categoria "esposizione al rischio".
Nuovo articolo 11 bis sui contributi annuali di talune imprese di investimento
È introdotta una disciplina speciale per le imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 che non beneficiano della deroga dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento. In via generale, i loro contributi annuali sono calcolati solo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/63. Tuttavia, se l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 oppure ha assoggettato l’impresa a tali requisiti esercitando la discrezionalità prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, si applicano gli articoli da 5 a 9. Se l’impresa dimostra che il contributo calcolato con l’articolo 5 è superiore a quello risultante dagli articoli da 5 a 9, l’autorità di risoluzione applica il contributo inferiore. In tal caso l’impresa deve informare l’autorità di risoluzione e trasmettere le informazioni richieste dall’articolo 14 nei termini previsti.
Obblighi informativi verso l’autorità di risoluzione
L’articolo 14, paragrafo 3, è riscritto per chiarire che le informazioni dell’allegato II, già incluse negli obblighi di segnalazione prudenziale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 o di altri obblighi nazionali applicabili, sono trasmesse all’autorità di risoluzione come risultano dall’ultima segnalazione prudenziale pertinente. Il paragrafo 5 è modificato per imporre l’invio senza indebito ritardo di aggiornamenti o rettifiche, entro il termine dell’articolo 17, paragrafo 5.
Termine per richieste di rideterminazione o revisione
All’articolo 17 è inserito un nuovo paragrafo 5 che introduce un termine di decadenza per le richieste di rideterminazione dei valori o revisione delle informazioni utilizzate per il calcolo dei contributi annuali. Il termine decorre dalla notifica della decisione che determina il contributo annuale e scade il 31 gennaio dell’anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo a quello della notifica; si applica sia alle richieste degli enti sia a quelle avviate dall’autorità di risoluzione, non è interrotto e, se il 31 gennaio cade in un giorno non lavorativo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Obblighi dell’autorità competente verso l’autorità di risoluzione
L’articolo 19, paragrafo 3, è sostituito per precisare le informazioni che l’autorità competente deve fornire all’autorità di risoluzione per il calcolo dei contributi annuali, incluse: correzione supplementare in funzione del rischio, deroghe concesse ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, autorizzazioni rilasciate alle imprese di investimento ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 e decisioni adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.
Periodo transitorio di prescrizione per periodi antecedenti il 2026
All’articolo 20 è aggiunto un paragrafo 10 che, in deroga all’articolo 17, paragrafo 5, consente la presentazione delle richieste di rideterminazione o revisione relative ai periodi di contribuzione precedenti il 2026 fino al 31 gennaio 2031. Anche questo termine slitta al primo giorno lavorativo successivo se il 31 gennaio non è lavorativo, si applica sia alle richieste degli enti sia a quelle dell’autorità di risoluzione ed è non interrompibile.
Modifiche all’allegato I sui parametri di rischio
L’allegato I è aggiornato: nella Fase 1 la categoria "esposizione al rischio" comprende i coefficienti di leva finanziaria, di capitale primario di classe 1 e il rapporto tra esposizione complessiva al rischio e attività totali; la categoria "stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento" comprende il coefficiente netto di finanziamento stabile e il coefficiente di copertura della liquidità; la categoria di rilevanza dell’ente si basa sull’importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell’Unione. Nella Fase 4 la tabella dei segni è allineata alla soppressione dell’indicatore MREL e alla nuova struttura degli indicatori.
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