Ordinanza n. 44/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0000303 del 5 gennaio 2026, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “-OMISSIS-”; - di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario: 1) il contratto di lavoro predisposto da parte resistente, nella sola parte relativa all’assegnazione della sede; 2) la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” e il relativo verbale della predetta riunione, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, tra i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nelle sole parti in cui in cui si individua la nuova sede di servizio del ricorrente; 3) per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili; e per la condanna del Ministero resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nell’ambito territoriale in cui si trova la residenza del ricorrente (o, comunque, presso una sede il più possibile prossima a tale ambito territoriale), confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute; o, in subordine, per la condanna del Ministero alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione della sede di servizio conseguente al transito del ricorrente nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 5 gennaio 2026 nella parte relativa all'assegnazione della sede di servizio, nonché gli atti connessi, inclusi il contratto di lavoro, la determina e il verbale della Commissione sui transiti e l'atto di concerto richiamato dal decreto di transito. Ha inoltre chiesto l'assegnazione presso una sede situata nell'ambito territoriale della propria residenza, o comunque il più possibile prossima, con conferma del profilo professionale o assegnazione di un profilo compatibile con il proprio stato di salute; in subordine, ha chiesto la rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede e dell'eventuale nuovo profilo professionale. Dalla pronuncia non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire il verbale della riunione della Commissione sui transiti richiamato nel provvedimento impugnato, inclusi gli eventuali allegati, nonché ogni altro atto istruttorio acquisito dall'Amministrazione per individuare la sede di servizio del ricorrente. Ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare tale documentazione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'assegnazione di una sede di servizio dipende da atti collegiali e istruttori richiamati nel provvedimento finale, il giudice amministrativo può ordinarne l'acquisizione, insieme agli eventuali allegati e agli ulteriori atti istruttori rilevanti, prima di decidere il ricorso nel merito.
- L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve depositare la documentazione entro il termine espressamente fissato dal giudice, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione.
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