Cassazione Penale, Sentenza n. 10247/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del 5/06/2025 che aveva dichiarato inammissibili le istanze di misura alternativa presentate dal condannato. Il Tribunale aveva motivato l'inammissibilità rilevando che il condannato non aveva mai preso contatti con l'Ufficio esecuzione penale esterna per l'elaborazione di un programma e che il domicilio indicato nell'istanza non era attuale, essendo il soggetto risultato irreperibile in quei luoghi da cinque o sei anni. Nel ricorso si deduce un vizio procedurale: l'avviso di udienza era stato notificato al difensore d'ufficio (avv. Laura Capone) sia "in proprio" che quale domiciliataria, mentre il condannato aveva eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia avv. Gerardo Cembalo, il quale era però stato sospeso dall'esercizio della professione. Il ricorrente sostiene che la sospensione non aveva fatto venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio e che, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso lo studio dell'avv. Cembalo; l'errata notifica per conto del condannato avrebbe determinato nullità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, sebbene la notifica "in proprio" all'avv. Capone fosse corretta dato che ella era difensore nominato d'ufficio, la notifica fatta a lei "quale domiciliataria" era erronea perché l'elezione di domicilio presso l'avv. Cembalo manteneva efficacia nonostante la sua sospensione dall'albo. La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità secondo cui il domicilio può essere eletto anche presso persona priva della qualità di difensore o che l'abbia perduta. Ha quindi dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e, postulando la conseguente nullità del provvedimento conclusivo, ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che disciplina i limiti nella enunciazione dei motivi nel ricorso; richiamata per giustificare la sinteticità con cui è stato esposto il motivo di impugnazione
art. 161 cod. proc. pen. richiamato da art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 161 cod. proc. pen.; art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'elezione di domicilio ai fini delle notificazioni può essere effettuata anche presso persona che non abbia più la qualità di difensore; pertanto la sospensione dell'avvocato non annulla automaticamente l'elezione di domicilio
artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza determina nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento; principio usato per dichiarare l'ordina impugnata nulla
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato mantiene efficacia anche se il domiciliatario (es. il difensore) perde la qualità di avvocato o viene sospeso; le notifiche devono quindi tener conto dell'elezione di domicilio effettuata dall'interessato
- La notifica "in proprio" al difensore nominato d'ufficio è valida per la comunicazione al difensore stesso, ma non sostituisce automaticamente la notifica al domiciliatario eletto dal difensore di fiducia sospeso
- L'omessa o errata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di nullità assoluta del provvedimento finale (ordinanza) e comporta l'annullamento con rinvio
- Se il difensore di fiducia decade o è sospeso, l'ufficio giudiziario dovrebbe verificare e rispettare le eventuali elezioni di domicilio effettuate dall'imputato prima di procedere a notifiche rilevanti; in caso contrario, il provvedimento adottato può essere annullato per vizio di notifica
- In casi simili, per evitare nullità, è consigliabile che l'ufficio di sorveglianza effettui la notifica presso il domicilio eletto dall'imputato ovvero accerti formalmente l'assenza di domicilio valido prima di dichiarare inammissibili istanze per irregolarità formali
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