Parere n. 424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento della nota prot.n.13699 del 19 marzo 2019 di conferimento dell’encomio solenne in luogo della promozione per merito straordinario proposta dal Questore di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento di conferimento dell’encomio solenne in luogo della promozione per merito straordinario
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, a seguito della proposta del Questore di attribuzione della promozione per merito straordinario, gli è stato conferito l’encomio solenne per l’attività svolta in una complessa operazione di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di dodici misure cautelari per gravi delitti commessi con metodo mafioso. Sono stati dedotti: difetto e insufficienza della motivazione, per il mero richiamo alla mancanza dei requisiti dell’art. 72 d.P.R. n. 335/1982; violazione dell’art. 75-bis del medesimo decreto, introdotto dal d.lgs. n. 126/2018, per omessa applicazione dei parametri oggettivi di valutazione; violazione dell’art. 72, carenza istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo la sussistenza dei presupposti per la promozione. Il ricorrente ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto alla promozione per merito straordinario. Successivamente, tramite il difensore, ha dichiarato di non ricordare di avere proposto il ricorso straordinario e ha chiesto chiarimenti e accesso agli atti del procedimento, inducendo la Sezione a sospendere l’esame nel merito e a verificare l’attuale persistenza dell’interesse alla decisione.
Il parere
La Sezione non ha deciso i motivi di ricorso né la domanda di riconoscimento della promozione. Ha adottato un parere interlocutorio, disponendo la trasmissione diretta al ricorrente, presso il difensore e nel domicilio digitale eletto, del parere, del ricorso introduttivo e della relazione ministeriale. Al ricorrente è stato assegnato il termine di trenta giorni per formulare osservazioni e dichiarare se persiste l’interesse alla decisione. Le eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse alla Sezione tramite il Ministero dell’interno, che depositerà anche le ulteriori note istruttorie conclusive. In mancanza di riscontro, il ricorso sarà deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Persistenza dell’interesse alla decisione
Poiché il ricorrente, tramite il difensore, ha dichiarato di non ricordare di avere proposto il ricorso straordinario e ha chiesto chiarimenti sul procedimento, la Sezione ha ritenuto necessario consentirgli di prendere conoscenza degli atti e di dichiarare entro trenta giorni se persiste l’interesse alla decisione.
Trasmissione degli atti al ricorrente
La Segreteria deve trasmettere direttamente al ricorrente, presso il difensore di fiducia e nel domicilio digitale eletto, il presente parere interlocutorio, il ricorso introduttivo e la relazione istruttoria ministeriale.
Ulteriori note istruttorie
Le eventuali osservazioni del ricorrente dovranno essere trasmesse alla Sezione tramite il Ministero dell’interno, che provvederà al rituale deposito unitamente alle ulteriori note istruttorie conclusive.
Decisione in caso di mancato riscontro
In mancanza di osservazioni o di una dichiarazione sulla persistenza dell’interesse, il ricorso sarà deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Norme richiamate
art. 72 d.P.R. n. 335/1982
La disposizione è richiamata quale fonte dei presupposti per la promozione per merito straordinario; la Sezione non ne ha ancora valutato nel merito l’applicazione al caso concreto.
art. 75-bis d.P.R. n. 335/1982
La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 126/2018, è invocata dal ricorrente come fonte di parametri oggettivi per la valutazione delle proposte di promozione per merito straordinario; la Sezione non ha ancora deciso la relativa censura.
d.lgs. n. 126/2018
È indicato quale decreto legislativo che ha introdotto l’art. 75-bis nel d.P.R. n. 335/1982.
art. 3 l. n. 241/1990
È invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione del diniego della promozione; la questione non è stata esaminata nel merito.
d.P.R. n. 1199/1971
È il quadro normativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nell’ambito del quale è stato richiesto il parere; il testo non indica uno specifico articolo applicato nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente e di eventuali terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso dell’esame di un ricorso straordinario, il ricorrente manifesta di non riconoscere o di non ricordare la proposizione del ricorso e chiede chiarimenti sugli atti, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e assegnargli un termine per dichiarare se persiste l’interesse alla decisione.
- La verifica della persistenza dell’interesse alla decisione deve essere svolta assicurando al ricorrente la conoscenza del ricorso introduttivo e della relazione istruttoria ministeriale, mediante trasmissione presso il domicilio digitale eletto e tramite il difensore indicato.
- Se il ricorrente non presenta osservazioni nel termine assegnato, il ricorso straordinario può essere deciso sulla base degli atti già acquisiti al fascicolo, senza ulteriore rinvio necessario dell’esame di merito.
Ricorso straordinario sulla promozione per merito straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un assistente capo della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno, avente a oggetto il conferimento dell’encomio solenne in luogo della promozione per merito straordinario. La Sezione Prima ha adottato un parere interlocutorio, senza esaminare nel merito le censure.
Fatti e procedimento di ricompensa
Nel maggio 2016 il personale della squadra mobile di una Questura ha eseguito numerosi fermi nell’ambito di un procedimento penale relativo a gravi delitti commessi con metodo mafioso. L’attività del ricorrente è stata ritenuta determinante per la riuscita dell’operazione, conclusasi con l’esecuzione di dodici misure cautelari.
Il Questore aveva proposto per il ricorrente e per un altro operatore la promozione per merito straordinario, mentre per gli altri partecipanti aveva proposto encomi. Il Collegio competente in materia di ricompense ha tuttavia ritenuto insussistenti i presupposti per la promozione, reputando gli operatori meritevoli dell’encomio solenne in ragione delle elevate capacità professionali e operative dimostrate. La Commissione per il personale del ruolo dei sovraintendenti ha successivamente espresso parere contrario alla promozione, richiamando l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 72 d.P.R. n. 335/1982. È stato quindi conferito l’encomio solenne con una motivazione riferita alle elevate capacità professionali, alla non comune determinazione operativa e alla complessa operazione di polizia giudiziaria svolta.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto tre ordini di censure:
- violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che il richiamo generico alla mancanza dei requisiti dell’art. 72 d.P.R. n. 335/1982 non consentisse di comprendere quali presupposti fossero stati ritenuti insussistenti;
- violazione dell’art. 75-bis d.P.R. n. 335/1982, introdotto dal d.lgs. n. 126/2018, sostenendo che la valutazione non avesse applicato i parametri oggettivi previsti dalla nuova disciplina e che, alla data della valutazione, la relativa griglia non fosse stata adottata dall’amministrazione;
- violazione dell’art. 72 d.P.R. n. 335/1982, carenza istruttoria e travisamento dei fatti, assumendo che l’attività svolta integrasse tutti i presupposti per la promozione per merito straordinario.
Il ricorrente ha anche chiesto il riconoscimento del diritto alla promozione, domanda rispetto alla quale il Ministero ha eccepito l’inammissibilità.
Sopravvenuta esigenza di verifica dell’interesse
Dopo la trasmissione della relazione ministeriale, il difensore ha dichiarato che l’interessato non ricordava di avere proposto il ricorso straordinario e ha chiesto chiarimenti sul procedimento e sulle modalità di accesso agli atti. Tale dichiarazione ha determinato una situazione di incertezza sulla consapevolezza del ricorrente circa il procedimento e sulla persistenza del suo interesse alla decisione.
Parere interlocutorio
La Sezione ha ritenuto di non poter esprimere allo stato il parere richiesto. Ha disposto che la Segreteria trasmetta direttamente al ricorrente, presso il difensore e nel domicilio digitale eletto, il parere interlocutorio, il ricorso introduttivo e la relazione istruttoria ministeriale.
È stato assegnato un termine di trenta giorni per presentare osservazioni e dichiarare se persiste l’interesse alla decisione. Le osservazioni dovranno essere trasmesse alla Sezione tramite il Ministero dell’interno, che procederà al deposito insieme alle ulteriori note istruttorie conclusive. In mancanza di riscontro, il ricorso sarà deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo.
Conclusioni
L’esame del ricorso è stato sospeso e la trattazione rinviata a una successiva adunanza. Il parere non contiene quindi alcuna decisione sui motivi relativi alla motivazione del diniego, all’applicazione dell’art. 75-bis, alla sussistenza dei presupposti della promozione o alla domanda di riconoscimento del relativo diritto.
La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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