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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21972/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Campobasso per tre motivi principali: (1) vizio di diritto e omessa motivazione in relazione all'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, deducendo che la mancanza di firma le renderebbe prive di efficacia probatoria e quindi escluderebbe rilevanza penale; (2) omissione di motivazione sulla richiesta di assoluzione per sopravvenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice (art. 7 D.L. n. 4/2019) e invocazione della lex mitior; (3) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio: nonostante la Corte territoriale avesse escluso quattro episodi contestati, non ha ridotto la pena calcolata in primo grado tenendo conto della continuazione, con violazione del divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo solo nei limiti indicati: (1) primo motivo manifestamente infondato: la giurisprudenza consente che una dichiarazione sia attribuibile al dichiarante anche senza sottoscrizione formale se contiene elementi identificativi e qui risultavano indicate le generalità; non è stata neppure dedotta l'avvenuta presentazione delle domande senza il consenso della Drini; (2) secondo motivo inammissibile per manifesta infondatezza: l'art. 7 D.L. n. 4/2019 era ancora vigente con efficacia per i fatti commessi fino al 31/12/2023 (l'abrogazione operativa è fissata al 1/1/2024 per espressa previsione legislativa e la disciplina transitoria e il D.L. 48/2023 mantengono l'applicazione delle sanzioni per i fatti sino a tale data); (3) terzo motivo fondato: la Corte d'appello, pur avendo assolto la ricorrente da quattro episodi, ha confermato la stessa misura complessiva della pena risultante dal giudice di primo grado (che aveva aumentato la pena per continuazione conteggiando anche gli episodi poi esclusi), violando il divieto di reformatio in peius; conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinviata alla Corte d'appello (indicata in dispositivo) per nuovo giudizio sulla determinizione della pena.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1 e 2, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

    norma che sanziona penalmente le false od omesse comunicazioni per ottenere o mantenere il reddito di cittadinanza

    La disposizione incriminatrice era applicabile ai fatti commessi fino al 31/12/2023; l'abrogazione prevista dalla legge successiva ha decorrenza fissata dal legislatore al 1/1/2024 e quindi non operava al momento del fatto.

  • art. 1, comma 318, Legge 29 dicembre 2022, n. 197

    abrogazione dell'art. 7 D.L. n. 4/2019 con decorrenza 1/1/2024

    L'abrogazione è differita nel tempo dal legislatore: fino alla data indicata l'originaria fattispecie resta efficace; la previsione transitoria giustifica la deroga alla regola della retroattività della lex mitior.

  • Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 (art. 8 e art. 13, comma 3)

    prevede nuove fattispecie incriminatrici analoghe e dispone che "al beneficio di cui all'art. 1 del D.L. 28/1/2019 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7... per i fatti commessi fino al 31/12/2023"

    La nuova disciplina ripropone analoghe incriminazioni per i benefici futuri e sancisce transitoriamente la conservazione delle sanzioni penali per i fatti sino a fine 2023, conformando l'orientamento che giustifica la deroga alla lex mitior.

  • art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    norme sulle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) e sui relativi requisiti formali

    Sebbene il DPR disciplini la forma delle autocertificazioni, la giurisprudenza di legittimità ammette che l'assenza di sottoscrizione non escluda automaticamente la riconducibilità dell'atto al dichiarante quando il documento contiene elementi idonei all'identificazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    motivi di cassazione per violazione di norme e per difetto di motivazione

    Sono i mezzi di impugnazione invocati dalla ricorrente per censurare violazioni di legge e carenza di motivazione; il Supremo Consesso valuta la loro fondatezza e li dichiara manifestamente infondati o inammissibili se del caso.

  • art. 2, comma 2, cod. pen.

    principio della lex mitior

    Principio generale di applicazione della legge penale più favorevole nel tempo; tuttavia può trovare deroga per espressa disposizione normativa transitoria ritenuta giustificata.

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    limiti all'aumento della pena per più delitti unificati dalla continuazione

    Rilevante per la quantificazione dell'aumento per continuazione: la Corte ha richiamato la necessità di ricalcolo della pena quando vengono esclusi reati che avevano concorso alla determinazione dell'aumento.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    disciplina il contraddittorio scritto nel procedimento

    La trattazione del ricorso è avvenuta con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Una dichiarazione sostitutiva priva di sottoscrizione formale non è automaticamente priva di efficacia probatoria: rilevano gli elementi contenuti nel documento che consentono l'attribuzione al dichiarante e l'assenza di contestazioni sull'invio o sul consenso.
  • L'abrogazione di una norma penale opera secondo la decorrenza fissata dal legislatore: fino alla data di efficacia indicata la norma resta applicabile; la lex mitior può essere derogata da espressa disposizione transitoria se fondata su ragionevole giustificazione.
  • Se in appello il giudice assolve l'imputato da alcuni reati che avevano concorso a determinare un aumento di pena per continuazione, il giudice d'appello non può confermare integralmente la pena originaria: va ricalcolata e, in presenza di violazione, la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio per rinvio.
  • Motivi di appello manifestamente infondati o inammissibili "ab origine" non creano interesse alla cassazione: l'omesso esame di tali motivi da parte della Corte d'appello non giustifica annullamento con rinvio.
  • In caso di annullamento parziale (es. solo sul quantum della pena), il giudice di rinvio ha il potere discrezionale di determinare la nuova misura, tenendo conto delle assoluzioni e della disciplina sulla continuazione.

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