Cassazione Penale, Ordinanza n. 34463/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro di prevenzione disposto nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, sequestro che ha colpito anche l'impresa individuale del terzo interessato e beni mobili strumentali presenti nei locali. Il terzo ha sostenuto di essere proprietario di parte dei beni sottoposti a vincolo e ha presentato un'istanza di revoca del sequestro, respinta dalla Corte d'appello con declaratoria di inammissibilità per asserito difetto di legittimazione e perché il sequestro risultava "assorbito" dal decreto di confisca già emesso in primo grado. Con il ricorso per cassazione il terzo ha denunciato l'inosservanza di varie disposizioni del codice antimafia e del codice di procedura penale, deducendo in sintesi che, avendo subito lo spossessamento di beni a lui appartenenti, doveva essergli riconosciuta la legittimazione a chiedere la revoca del sequestro e a partecipare al procedimento di prevenzione; ha inoltre richiamato la mancanza di citazione nel giudizio di prevenzione e la violazione delle norme sulla partecipazione del terzo e sulla disciplina delle misure reali di prevenzione.
La decisione
La Corte non decide nel merito del ricorso, ma rileva l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla impugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro di prevenzione, soprattutto dopo la modifica dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 operata dalla legge n. 161 del 2017. Ritenendo che la soluzione della controversia presupponga la definizione del quesito sulla esperibilità o meno di un rimedio avverso tale provvedimento, dispone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p. Il giudizio non si conclude quindi con una decisione finale sul ricorso, ma con rimessione alla massima composizione per dirimere il contrasto interpretativo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per denunciare l'inosservanza di disposizioni processuali e del codice antimafia
art. 618, comma 1, c.p.p.
base processuale per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale
art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011
considerato norma generale del sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione, richiamata dall'art. 27 per le impugnazioni contro i provvedimenti ivi elencati
art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011
citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica ricostruzione nel provvedimento
art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011
norma sulla proposta di sequestro di prevenzione richiamata nella ricostruzione dei fatti
art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011
norma sulla citazione e partecipazione dei terzi interessati nel procedimento di prevenzione, valorizzata dal ricorrente e discussa nella motivazione
art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato nel ricorso e nella motivazione per la disciplina della durata ed efficacia del sequestro
art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011
norma centrale sulla comunicazione e impugnazione dei provvedimenti di confisca, revoca o diniego del sequestro; la Corte ne sottolinea l'incompletezza rispetto al rigetto dell'istanza di revoca
art. 665, comma 2, c.p.p.
norma richiamata dal ricorrente nel denunciato quadro di violazioni processuali
art. 104 disp. att. c.p.p.
norma richiamata dal ricorrente nel quadro delle disposizioni asseritamente violate
art. 321 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per analogia con la disciplina del sequestro
art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011
indicato quale base della pericolosità sociale del proposto nel procedimento di prevenzione
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato per la qualificazione della pericolosità sociale del proposto
art. 6 legge n. 161 del 2017
ha modificato l'art. 27 ampliando l'elenco dei provvedimenti espressamente richiamati, ma senza includere il rigetto della revoca del sequestro
art. 667, comma 4, c.p.p.
richiamato dall'orientamento giurisprudenziale favorevole alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione come rimedio contro il rigetto della revoca
art. 568, comma 4, c.p.p.
utilizzato dall'orientamento favorevole per convertire il ricorso erroneamente proposto in opposizione all'esecuzione
art. 680, comma 3, c.p.p.
richiamato per il rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni in materia di misure di sicurezza, ritenuto rilevante anche nel sistema prevenzionale
Massime di principio
- Nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro ha funzione cautelare e provvisoria rispetto alla confisca: fino alla definitività della confisca, il bene resta indisponibile in forza del sequestro e non per effetto della confisca stessa.
- La disciplina dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, anche dopo la riforma del 2017, presenta lacune quanto ai rimedi contro il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro; tale vuoto ha generato un contrasto giurisprudenziale tra chi ammette l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e chi esclude ogni impugnazione.
- L'incompletezza del regime impugnatorio in materia di prevenzione può imporre il ricorso all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 quale norma generale di riferimento per ricostruire in modo coerente le facoltà di impugnazione e garantire parità di trattamento tra le parti.
- La tutela del terzo interessato nel procedimento di prevenzione richiede di non comprimere in modo eccessivo il diritto a contestare il vincolo cautelare sui beni di sua asserita proprietà, soprattutto quando il terzo non abbia partecipato al procedimento o non sia stato correttamente citato.
- Il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, ove non espressamente contemplato dalla disciplina positiva, non può essere automaticamente considerato privo di qualsiasi rimedio senza verificare la coerenza complessiva del sistema e la salvaguardia delle garanzie difensive.
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