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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34463/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro di prevenzione disposto nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, sequestro che ha colpito anche l'impresa individuale del terzo interessato e beni mobili strumentali presenti nei locali. Il terzo ha sostenuto di essere proprietario di parte dei beni sottoposti a vincolo e ha presentato un'istanza di revoca del sequestro, respinta dalla Corte d'appello con declaratoria di inammissibilità per asserito difetto di legittimazione e perché il sequestro risultava "assorbito" dal decreto di confisca già emesso in primo grado. Con il ricorso per cassazione il terzo ha denunciato l'inosservanza di varie disposizioni del codice antimafia e del codice di procedura penale, deducendo in sintesi che, avendo subito lo spossessamento di beni a lui appartenenti, doveva essergli riconosciuta la legittimazione a chiedere la revoca del sequestro e a partecipare al procedimento di prevenzione; ha inoltre richiamato la mancanza di citazione nel giudizio di prevenzione e la violazione delle norme sulla partecipazione del terzo e sulla disciplina delle misure reali di prevenzione.

La decisione

La Corte non decide nel merito del ricorso, ma rileva l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla impugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro di prevenzione, soprattutto dopo la modifica dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 operata dalla legge n. 161 del 2017. Ritenendo che la soluzione della controversia presupponga la definizione del quesito sulla esperibilità o meno di un rimedio avverso tale provvedimento, dispone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p. Il giudizio non si conclude quindi con una decisione finale sul ricorso, ma con rimessione alla massima composizione per dirimere il contrasto interpretativo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per denunciare l'inosservanza di disposizioni processuali e del codice antimafia

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    base processuale per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    considerato norma generale del sistema delle impugnazioni in materia di misure di prevenzione, richiamata dall'art. 27 per le impugnazioni contro i provvedimenti ivi elencati

  • art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011

    citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica ricostruzione nel provvedimento

  • art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011

    norma sulla proposta di sequestro di prevenzione richiamata nella ricostruzione dei fatti

  • art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011

    norma sulla citazione e partecipazione dei terzi interessati nel procedimento di prevenzione, valorizzata dal ricorrente e discussa nella motivazione

  • art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato nel ricorso e nella motivazione per la disciplina della durata ed efficacia del sequestro

  • art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011

    norma centrale sulla comunicazione e impugnazione dei provvedimenti di confisca, revoca o diniego del sequestro; la Corte ne sottolinea l'incompletezza rispetto al rigetto dell'istanza di revoca

  • art. 665, comma 2, c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente nel denunciato quadro di violazioni processuali

  • art. 104 disp. att. c.p.p.

    norma richiamata dal ricorrente nel quadro delle disposizioni asseritamente violate

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per analogia con la disciplina del sequestro

  • art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011

    indicato quale base della pericolosità sociale del proposto nel procedimento di prevenzione

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato per la qualificazione della pericolosità sociale del proposto

  • art. 6 legge n. 161 del 2017

    ha modificato l'art. 27 ampliando l'elenco dei provvedimenti espressamente richiamati, ma senza includere il rigetto della revoca del sequestro

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato dall'orientamento giurisprudenziale favorevole alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione come rimedio contro il rigetto della revoca

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    utilizzato dall'orientamento favorevole per convertire il ricorso erroneamente proposto in opposizione all'esecuzione

  • art. 680, comma 3, c.p.p.

    richiamato per il rinvio alle disposizioni generali sulle impugnazioni in materia di misure di sicurezza, ritenuto rilevante anche nel sistema prevenzionale

Massime di principio

  • Nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro ha funzione cautelare e provvisoria rispetto alla confisca: fino alla definitività della confisca, il bene resta indisponibile in forza del sequestro e non per effetto della confisca stessa.
  • La disciplina dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, anche dopo la riforma del 2017, presenta lacune quanto ai rimedi contro il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro; tale vuoto ha generato un contrasto giurisprudenziale tra chi ammette l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e chi esclude ogni impugnazione.
  • L'incompletezza del regime impugnatorio in materia di prevenzione può imporre il ricorso all'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 quale norma generale di riferimento per ricostruire in modo coerente le facoltà di impugnazione e garantire parità di trattamento tra le parti.
  • La tutela del terzo interessato nel procedimento di prevenzione richiede di non comprimere in modo eccessivo il diritto a contestare il vincolo cautelare sui beni di sua asserita proprietà, soprattutto quando il terzo non abbia partecipato al procedimento o non sia stato correttamente citato.
  • Il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, ove non espressamente contemplato dalla disciplina positiva, non può essere automaticamente considerato privo di qualsiasi rimedio senza verificare la coerenza complessiva del sistema e la salvaguardia delle garanzie difensive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNe bis in idem

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