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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15923/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dalla Procura avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Vibo Valentia, della richiesta di aggravamento della misura cautelare. La Procura lamentava violazione di legge e vizio di motivazione: a) non sarebbe stata considerata la 'doppia presunzione' di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. alla luce della condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; b) difetto di motivazione sull'esistenza di esigenze cautelari eccezionali, dato il radicamento associativo emerso dalla sentenza di condanna; c) errata valutazione sulla possibilità che la posizione dell'imputato potesse evolvere positivamente in giudizio, usata per negare l'aggravamento. Nel procedimento di merito è rilevato anche che la misura in atto era applicata in relazione a un diverso capo (A11) e che per i capi N6 e W6 la misura originaria era divenuta inefficace per decorrenza dei termini.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Procura aveva chiesto l'aggravamento della misura già in atto con riferimento a fatti diversi (capo A11) e non aveva formulato una istanza volta ad una nuova misura fondata sulla condanna per 416-bis; pertanto è incongruente invocare, ai fini dell'aggravamento, gli effetti cautelari di una condanna riferita a titolo di reato diverso da quello che giustifica la misura vigente. La decisione osserva che, se la Procura avesse inteso valorizzare la condanna per associazione mafiosa, avrebbe dovuto proporre l'adozione di una nuova misura ex art. 275, comma 1‑bis c.p.p.; la qualificazione del gravame era invece vincolata al tenore dell'originaria istanza che mirava esclusivamente all'aggravamento della misura in atto, impedendo ai giudici di rimodularla sulla base della condanna estranea all'intervento cautelare vigente.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Riferimento alla condanna per il reato associativo (associazione di tipo mafioso); nel ricorso la Procura sosteneva che tale condanna dovesse comportare rilievi cautelari maggiori, ma la Corte ha osservato che la condanna concerneva un titolo diverso da quello che giustificava la misura in atto.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Procura come fonte di una presunzione favorevole all'adozione di misura più rigorosa in caso di condanna; la Corte non ne ha negato il contenuto normativo ma ha ritenuto che la presunzione non potesse essere invocata per aggravare una misura che, allo stato, era fondata su un diverso capo di imputazione non collegato alla condanna per 416‑bis senza previa richiesta di nuova misura.

  • art. 275, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    Norma indicata dalla Corte come lo strumento procedurale corretto per ottenere l'adozione di una nuova misura cautelare basata su fatti diversi (qui: la condanna per 416‑bis). La motivazione rileva che la Procura avrebbe dovuto chiedere l'applicazione di una nuova misura ai sensi di questa disposizione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Forma processuale dell'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'aggravamento; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto (impugnazione della decisione sull'appello cautelare) per le ragioni di incoerenza tra oggetto dell'istanza e argomentazioni basate sulla condanna per diverso reato.

Massime di principio

  • La richiesta di aggravamento di una misura cautelare deve essere logicamente e materialmente riferita al titolo di reato che giustifica la misura in atto; non è sufficiente richiamare condanne o elementi relativi a reati diversi se non si formula un'istanza adeguata (es. nuova misura).
  • Se si intende far valere una condanna per un reato diverso rispetto a quello che legittima l'intervento cautelare vigente, la Procura deve chiedere l'adozione di una nuova misura (art. 275, comma 1‑bis c.p.p.), e non l'aggravamento della misura originaria senza riformulazione del quadro accusatorio nel provvedimento iniziale.
  • L'argomentazione basata su presunzioni di legge (es. richiamo a art. 275, comma 3) ha efficacia quando è pertinente rispetto all'oggetto della decisione cautelare; i giudici possono rigettare le richieste proceduralmente incongrue anche se fondate su condotte già accertate in sede di giudicato penale.
  • La forma e il contenuto dell'istanza iniziale vincolano i giudici del merito: un'istanza chiaramente orientata all'aggravamento di una misura in atto limita la possibilità di riequilibrare la decisione sulla base di profili non evocati o di reati non indicati nell'istanza.
  • Occorre attenzione ai termini di efficacia e alla decorrenza delle misure: la sopravvenuta inefficacia o la scadenza dei termini relativi a precedenti misure può incidere sulla possibilità di riaffrontare lo stato cautelare e impone di scegliere lo strumento procedurale corretto.

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