Cassazione Penale, Ordinanza n. 25889/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti, con particolare riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'inadeguatezza o l'illegittimità della motivazione sulla determinazione della pena, inclusa la valutazione degli elementi rilevanti per la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione e la dosimetria sanzionatoria. La Corte di cassazione rileva che la motivazione della decisione di merito era congrua e che il sindacato di legittimità su tali profili è limitato ai casi di arbitrio o manifesta illogicità, non riscontrati nel caso concreto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da un apparato argomentativo adeguato in punto di trattamento sanzionatorio e che la determinazione della pena, frutto di una valutazione ponderata di merito, non fosse censurabile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
È richiamato quale parametro di riferimento per il giudizio sulla dosimetria della pena e sulla valutazione degli elementi rilevanti per le attenuanti generiche e il bilanciamento tra circostanze.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi motivi di esonero.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, giudizio di comparazione e determinazione della pena, la motivazione del giudice di merito può essere anche implicita o formulata sinteticamente, purché consenta di comprendere il percorso logico seguito.
- Le statuizioni sulla pena, quando fondate sui criteri dell'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo se sorrette da mero arbitrio o da ragionamento manifestamente illogico.
- La determinazione della pena compiuta dal giudice di merito, ove frutto di valutazione ponderata e non arbitraria, è insindacabile in sede di legittimità.
- Nel caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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