Parere n. 998/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Quanto al ricorso principale: Ricorso straordinario proposto da Studio Ronzani s.r.l. contro il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A. per l’annullamento del decreto n. 239/EL-146bis/245/2017 del 17 febbraio 2023 di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità relativa alla costruzione dell’elettrodotto a 380 kV in doppia terna “Udine Ovest-S.E. Redipuglia”. Quanto ai motivi aggiunti: Ricorso straordinario per motivi aggiunti proposto da Studio Ronzani s.r.l. contro il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. e Terna Rete Itali S.p.A. per l’annullamento del decreto rep. n. 1419 del 7 gennaio 2025 con cui Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. ha imposto sugli immobili di proprietà della società ricorrente una servitù permanente di elettrodotto inamovibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità relativa all’elettrodotto a 380 kV “Udine Ovest-S.E. Redipuglia” e, con motivi aggiunti, del decreto di imposizione della servitù permanente di elettrodotto.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il decreto ministeriale del 17 febbraio 2023, pubblicato il 22 marzo 2023, con cui è stata disposta per ulteriori due anni la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità relativa alla realizzazione dell’elettrodotto. Il ricorso principale deduceva, in primo luogo, la nullità del decreto per mancanza dell’oggetto, sostenendo che la proroga fosse stata adottata dopo la scadenza del termine quinquennale e dell’ulteriore proroga annuale. In via subordinata, venivano dedotte la violazione dell’art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001 e figure di eccesso di potere, in quanto il decreto sarebbe intervenuto tardivamente e in assenza di forza maggiore o di altre giustificate ragioni. Con motivi aggiunti la società ha poi impugnato, per invalidità derivata, il decreto del 7 gennaio 2025 con cui Terna ha imposto sugli immobili una servitù permanente di elettrodotto inamovibile. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda l’ammissibilità stessa del ricorso straordinario, in ragione della competenza funzionale e inderogabile attribuita al T.A.R. Lazio dall’art. 135, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo e dell’applicazione del rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lettera l), del medesimo codice.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile, senza esaminare i motivi relativi alla tempestività e alla legittimità della proroga della dichiarazione di pubblica utilità né la censura derivata proposta contro il decreto di imposizione della servitù. La Sezione ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il ricorso straordinario non è esperibile per controversie che, in sede giurisdizionale, siano devolute alla competenza funzionale e inderogabile di uno specifico T.A.R. e siano assoggettate al rito abbreviato. Nel caso concreto, la concentrazione della competenza presso il T.A.R. Lazio risponde a esigenze di concentrazione degli strumenti processuali, speditezza e uniformità degli indirizzi interpretativi. Tali esigenze sarebbero compromesse dalla coesistenza della tutela giurisdizionale e di quella giustiziale straordinaria. Inoltre, la dimidiazione dei termini propria del rito abbreviato è incompatibile con il ricorso straordinario, caratterizzato da un termine più ampio e da una scansione procedimentale non rigidamente governabile dalla Sezione, anche perché l’istruttoria è rimessa al Ministero competente. La Sezione ha precisato che il principio si fonda anche sulle indicazioni dell’Adunanza generale, secondo cui la competenza funzionale ed inderogabile di un determinato giudice preclude il ricorso straordinario.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è inammissibile quando la controversia rientra in una materia attribuita alla competenza funzionale e inderogabile di uno specifico T.A.R., anche se il ricorrente richiama ipotesi legislative di esclusione espressa del rimedio straordinario.
Competenza funzionale del T.A.R. Lazio e rito abbreviato
La competenza funzionale e inderogabile del T.A.R. Lazio prevista dall’art. 135, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo, unitamente all’applicazione del rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera l), preclude la proposizione del ricorso straordinario.
Motivi relativi alla proroga e alla servitù
Le censure concernenti la tardività, la validità e i presupposti della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, nonché l’invalidità derivata del decreto di imposizione della servitù, non sono state esaminate per l’assorbente inammissibilità del rimedio.
Norme richiamate
art. 135, comma 1, lettera f), c.p.a.
competenza funzionale e inderogabile attribuita al T.A.R. Lazio
La devoluzione della controversia alla competenza funzionale e inderogabile del T.A.R. Lazio esclude la proponibilità del ricorso straordinario.
art. 119, comma 1, lettera l), c.p.a.
La sottoposizione della controversia al rito abbreviato e alla conseguente dimidiazione dei termini è incompatibile con il ricorso straordinario.
art. 7, comma 8, c.p.a.
preclusione del ricorso straordinario in presenza di controversie devolute alla giurisdizione di un giudice diverso dal giudice amministrativo
La Sezione richiama la disposizione nel ricostruire l’evoluzione del rapporto tra ricorso straordinario e tutela giurisdizionale, distinguendo le controversie affidate a una competenza funzionale ed esclusiva.
art. 13, commi 4 e 5, d.P.R. n. 327/2001
proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
Le questioni relative alla scadenza e alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità erano state dedotte dalla ricorrente, ma non sono state esaminate per l’inammissibilità del ricorso.
art. 21-septies l. n. 241/1990
nullità per mancanza dell’oggetto
La censura di nullità del decreto di proroga è stata prospettata dalla ricorrente, ma non valutata nel merito.
art. 1-sexies d.l. n. 239/2003, convertito dalla l. n. 290/2003
approvazione e realizzazione delle infrastrutture elettriche della rete di trasmissione nazionale
La disposizione è richiamata quale base normativa del progetto dell’elettrodotto.
art. 3, comma 7, d.lgs. n. 79/1999
piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
La disposizione è richiamata per l’inclusione dell’elettrodotto nel piano di sviluppo della RTN.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia appartiene a una materia devoluta, in sede giurisdizionale, alla competenza funzionale e inderogabile di uno specifico organo giudiziario.
- La competenza funzionale e inderogabile di un determinato T.A.R. preclude il ricorso straordinario anche quando non ricorra una specifica disposizione che ne escluda espressamente l’esperibilità.
- L’assoggettamento della controversia al rito abbreviato, con dimidiazione dei termini processuali, è incompatibile con la struttura del ricorso straordinario, caratterizzata da un termine più ampio e da una scansione procedimentale non rigidamente predeterminata.
- La preclusione del ricorso straordinario in presenza di una competenza funzionale e inderogabile è giustificata dall’esigenza di concentrare la tutela, assicurare la speditezza del giudizio e garantire uniformità degli indirizzi interpretativi in materie di particolare rilievo.
- Quando il ricorso straordinario è inammissibile per ragioni attinenti al riparto e al coordinamento tra rimedi, le censure di merito rivolte contro l’atto impugnato e quelle proposte per invalidità derivata non devono essere esaminate.
Inammissibilità del ricorso straordinario in materia di elettrodotto
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Studio Ronzani s.r.l. contro il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A. La controversia concerne la proroga della dichiarazione di pubblica utilità relativa alla realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV in doppia terna “Udine Ovest-S.E. Redipuglia” e, con motivi aggiunti, l’imposizione di una servitù permanente di elettrodotto sugli immobili della società.
Premesse fattuali e atti impugnati
La società è proprietaria di un terreno e di un edificio a destinazione commerciale nel Comune di Basiliano. Con decreto del 14 febbraio 2017 è stato approvato il progetto definitivo dell’elettrodotto, incluso nel piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, ed è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, con delega a Terna dell’esercizio del potere espropriativo.
Terna ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili e ha proceduto all’immissione nel possesso il 19 maggio 2017. Mentre era pendente l’opposizione alla stima dell’indennità di asservimento davanti alla Corte d’appello di Trieste, il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è stato prorogato dapprima per un anno con decreto del 14 febbraio 2022 e successivamente per ulteriori due anni con decreto del 17 febbraio 2023.
Con motivi aggiunti, la società ha impugnato il decreto del 7 gennaio 2025 con cui Terna ha imposto sugli immobili una servitù permanente di elettrodotto inamovibile, deducendone l’invalidità derivata dall’illegittimità del precedente decreto di proroga.
Motivi del ricorso principale
La società ha sostenuto che il decreto di proroga fosse nullo ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, perché adottato dopo la scadenza del termine quinquennale decorrente dal decreto del 14 febbraio 2017 e dell’ulteriore anno di proroga decorrente dal 14 febbraio 2022. Secondo la ricorrente, non sarebbe possibile prorogare un termine già scaduto e il decreto sarebbe quindi privo dell’oggetto quale elemento essenziale.
In via subordinata, è stata dedotta la violazione dell’art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 327/2001, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di motivazione e contraddittorietà. La ricorrente ha contestato anche l’assenza di casi di forza maggiore o di altre giustificate ragioni idonee a consentire la proroga.
Questione preliminare di ammissibilità
La Sezione non ha esaminato le censure di merito, ritenendo assorbente la questione dell’ammissibilità del ricorso straordinario. È stato richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso straordinario non è proponibile quando la controversia appartenga a una materia devoluta alla competenza funzionale e inderogabile di uno specifico T.A.R.
Nel caso esaminato, la competenza funzionale e inderogabile è attribuita al T.A.R. Lazio dall’art. 135, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo. La controversia è inoltre assoggettata al rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lettera l), del codice del processo amministrativo.
Ragioni della preclusione
La competenza funzionale del T.A.R. Lazio risponde a esigenze di concentrazione degli strumenti processuali, speditezza dei giudizi e uniformità degli indirizzi interpretativi. Tali obiettivi sarebbero compromessi dalla frammentazione della tutela tra il giudizio amministrativo e il rimedio giustiziale straordinario.
La Sezione ha inoltre evidenziato l’incompatibilità tra il rito abbreviato, caratterizzato dalla dimidiazione dei termini e da rigide scansioni temporali, e il ricorso straordinario, che presenta un termine di decadenza più ampio e un procedimento privo di analoghe scansioni temporali. Nel ricorso straordinario, l’istruttoria è rimessa al Ministero competente, circostanza che non consente alla Sezione un pieno governo dei tempi del procedimento.
Richiamo agli orientamenti dell’Adunanza generale
La Sezione ha richiamato precedenti pareri, tra cui i pareri n. 784 del 29 luglio 2025, n. 710 del 15 luglio 2025 e n. 1298 del 29 aprile 2019, nonché le indicazioni conformative dell’Adunanza generale.
È stata ricordata la distinzione tra le controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali in passato era stata riconosciuta la possibile concorrenza tra ricorso straordinario e azione giudiziaria, e le controversie attribuite alla competenza funzionale e inderogabile di uno specifico giudice. In quest’ultimo caso, secondo l’Adunanza generale, la devoluzione esclusiva della materia preclude il ricorso straordinario.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non sono stati esaminati i motivi relativi alla validità della proroga della dichiarazione di pubblica utilità né il motivo di invalidità derivata proposto contro il decreto di imposizione della servitù.
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