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Sentenza

Sentenza n. 115/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento della precedente ingiunzione di rimessa in pristino, limitatamente alla contestuale ingiunzione rettificata di rimessa in pristino di opere abusive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dopo avere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato e averne ottenuto la trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, hanno impugnato l’ingiunzione comunale di rimessa in pristino rettificata. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 21-septies, 21-octies e 21-novies l. 241/1990 e degli artt. 128, 129, 134 e 135 l.p. n. 1/2008, sostenendo che l’ingiunzione del 10 gennaio 2024 non individuasse la tipologia dell’abuso contestato, elemento essenziale dell’accertamento e dell’ordine di ripristino, con conseguente nullità o inefficacia dell’atto e impedimento all’accesso alla sanatoria. Sono stati inoltre dedotti sviamento, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e violazione dell’affidamento. Con il secondo motivo hanno contestato l’omessa indicazione della correttezza dei parametri del lotto di riferimento e della sua effettiva capacità edificatoria, elementi ritenuti determinanti per l’accesso alla sanatoria, deducendo i medesimi vizi di eccesso di potere e la violazione dell’affidamento.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno presentato una domanda di legittimazione delle opere abusive mediante pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 129, comma 5, l.p. n. 1/2008. La domanda è stata accolta dal Comune e il pagamento è intervenuto; per effetto di legge, ai sensi dell’art. 129, comma 12, della medesima legge provinciale, si sono prodotti gli effetti del titolo edilizio, con conseguente regolarizzazione delle opere e venir meno dell’interesse all’annullamento dell’ingiunzione impugnata. La declaratoria è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, anche considerando l’assenza di una difesa comunale nel merito.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 129, comma 5, l.p. n. 1/2008

    Prevede la possibilità di legittimare le opere abusive mediante il pagamento della sanzione pecuniaria, previa accettazione della relativa domanda.

  • art. 129, comma 12, l.p. n. 1/2008

    Attribuisce al pagamento della sanzione gli effetti del titolo edilizio, determinando la regolarizzazione delle opere.

  • artt. 128, 129, 134 e 135 l.p. n. 1/2008

    Norme provinciali richiamate dai ricorrenti in relazione all’accertamento degli abusi edilizi, all’ingiunzione di ripristino e alla sanatoria; il Tribunale non ne ha esaminato nel merito la violazione.

  • artt. 1, 3, 21-septies, 21-octies e 21-novies l. 241/1990

    Norme richiamate nei motivi di ricorso in tema di principi dell’azione amministrativa, motivazione, nullità, annullabilità e autotutela; il Tribunale non ha esaminato nel merito le relative censure.

Massime di principio

  • La sopravvenuta regolarizzazione delle opere edilizie oggetto di un ordine di rimessa in pristino, quando produce per legge gli effetti di un titolo edilizio, determina il venir meno dell’interesse attuale all’annullamento dell’ingiunzione e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La presentazione di una domanda di legittimazione delle opere abusive e il successivo pagamento della sanzione pecuniaria, ove la disciplina applicabile ricolleghi al pagamento gli effetti del titolo edilizio, fanno venir meno l’utilità concreta di una pronuncia sull’illegittimità dell’ordine di ripristino.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per una sopravvenienza che elimina l’interesse alla decisione, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di merito dedotti contro l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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