Sentenza n. 1898/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 557/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 557/2025, pubblicata l’11 luglio 2025, notificata al domicilio digitale ministeriale il 14 luglio 2025 e passata in giudicato. La decisione aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del valore annuo di € 500 per i tre anni scolastici indicati e condannato il Ministero all’erogazione di € 1.500. La ricorrente lamentava che, pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non erano stati attivati la Carta né accreditato l’importo; chiedeva l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato che il titolo giudiziale era stato notificato, che era passato in giudicato, come attestato dal certificato prodotto, e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell’esecuzione, ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica e accreditare l’importo complessivo di € 1.500 entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’inadempimento. Il commissario dovrà curare tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici, compresa, se necessaria, l’iscrizione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza degli stanziamenti o della cassa non costituisce legittimo impedimento. Non è previsto compenso per il commissario, dipendente dell’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza: il Ministero è stato condannato a pagare € 800, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere che l’amministrazione dia attuazione agli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 479 c.p.c.
la sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale del Ministero ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.;
La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell’amministrazione è idonea a integrare la notificazione rilevante ai fini dell’esecuzione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
la sentenza è passata in giudicato, come risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto dalla parte ricorrente.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è comprovabile mediante il certificato previsto dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per ottenere l’adempimento degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Per accogliere una domanda di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario occorre verificare la notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata esecuzione dell’obbligo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta e fissare un termine per l’intervento sostitutivo; l’incarico può comprendere gli adempimenti amministrativi e contabili necessari a rendere effettivo il pagamento, inclusa l’iscrizione della somma in bilancio.
- L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato e non esonerano il commissario ad acta dall’adottare le iniziative necessarie per assicurare l’adempimento.
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