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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6459/2020 del 06/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fiduciante)

La controversia

Il resistente aveva convenuto in giudizio la ricorrente e altri familiari, deducendo che nel 1984 la ricorrente e un altro congiunto avevano acquistato da un terzo, in nome proprio ma con denaro da lui fornito, porzioni e parti comuni di un compendio immobiliare. Secondo l’attore, l’intestazione era fiduciaria e gli immobili avrebbero dovuto essergli trasferiti, o essere intestati a persona da lui indicata. A sostegno della domanda produsse una dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente il 28 marzo 2002, con cui questa riconosceva che il cognato era il proprietario sostanziale del complesso, dichiarava che egli aveva acquistato e completato il fabbricato e rimborsato le spese da lei sostenute, e si impegnava a ritrasferire la propria quota a semplice richiesta. Nel corso del primo grado la controversia con gli altri convenuti fu definita con transazione; il Tribunale accolse invece la domanda contro la ricorrente e dispose il trasferimento dei beni a favore dell’attore o di persona da lui nominata. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 17 aprile 2014, confermò la decisione. Con il primo motivo la ricorrente contestò che la dichiarazione unilaterale del 2002 potesse costituire valido titolo per il trasferimento: sosteneva che il patto fiduciario immobiliare richiedesse forma scritta e che la scrittura successiva non potesse supplire alla nullità del patto orale né fondare autonomamente l’obbligo per difetto di causa. Con il secondo motivo dedusse la nullità della scrittura per carenza di causa e indeterminatezza degli immobili e della prestazione. Con il terzo motivo denunciò l’omesso esame di una dichiarazione del 22 marzo 2002, relativa alla ripartizione di canoni di locazione percepiti dal fabbricato, che a suo avviso avrebbe contraddetto l’esistenza del patto fiduciario. Con il quarto motivo contestò il trasferimento giudiziale per mancata indicazione degli estremi dei titoli edilizi relativi agli immobili e alle opere di completamento.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo e il secondo motivo. Hanno stabilito che il patto fiduciario immobiliare che si innesta sull’acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio, per conto del fiduciante e con denaro di quest’ultimo, non richiede la forma scritta ad substantiam: l’accordo verbale, se provato, può fondare l’esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento. La successiva dichiarazione scritta del fiduciario non è fonte autonoma dell’obbligo, ma promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., con effetto di esonerare il fiduciante dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. La motivazione della sentenza d’appello è stata corretta nella parte in cui aveva considerato necessario collegare l’obbligo alla scrittura successiva, ma la decisione è stata mantenuta perché la dichiarazione, insieme alla ricognizione dell’intestazione fiduciaria e della provenienza economica del bene, consentiva di ritenere provato il patto. La censura di indeterminatezza degli immobili è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione e implicante accertamenti di fatto non richiesti in appello; la censura relativa alla mancanza di causa è stata respinta perché l’accordo fiduciario risultava dimostrato attraverso la promessa e la presunzione del rapporto fondamentale. La Corte ha inoltre ritenuto che la promessa potesse essere incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e valere come rinuncia tacita, ai sensi dell’art. 2937, ultimo comma, c.c. L’esame del terzo e del quarto motivo è stato rimesso alla Seconda Sezione per la decisione con separata sentenza; non risultano qui decisi né l’esito finale del ricorso nel suo complesso né le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1350 c.c.

    L’osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all’art. 1350 c.c., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell’immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo.

    La forma scritta ad substantiam è necessaria per gli atti traslativi immobiliari, sia per l’acquisto originario del fiduciario sia per il successivo ritrasferimento, ma non per il patto fiduciario interno che origina l’obbligo.

  • art. 1988 c.c.

    La dichiarazione ricognitiva dell’intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento è infatti un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare “colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale”, l’esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria.

    La dichiarazione scritta del fiduciario non crea l’obbligo di ritrasferimento, che discende dal patto fiduciario anche orale; determina invece un’astrazione processuale della causa e dispensa il fiduciante dalla prova del rapporto fondamentale, presunto fino a prova contraria.

  • art. 2932 c.c.

    Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

    L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di ritrasferimento può essere richiesta sulla base di un patto fiduciario immobiliare anche verbale, purché il patto sia provato in giudizio.

  • art. 2937, ultimo comma, c.c.

    D’altra parte, la promessa di pagamento ben può essere interpretata come incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione che fosse eventualmente nel frattempo maturata, e qualificata, quindi, come rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell’art. 2937 c.c., u.c..

    La promessa di pagamento può, in base al suo contenuto e alle circostanze, manifestare una volontà incompatibile con l’intento di avvalersi della prescrizione già maturata e integrare una rinuncia tacita.

  • art. 14 preleggi

    l’art. 1351 c.c. è norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica, e neppure di applicazione estensiva, attesa l’autonomia e la netta distinzione sussistente tra mandato e contratto preliminare.

    La disciplina formale del contratto preliminare non può essere estesa analogicamente al patto fiduciario immobiliare, poiché l’art. 1351 c.c. è norma eccezionale e il patto fiduciario è distinto dal preliminare.

  • art. 1351 c.c.

    l’art. 1351 c.c. è norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica, e neppure di applicazione estensiva, attesa l’autonomia e la netta distinzione sussistente tra mandato e contratto preliminare.

    La forma prescritta per il preliminare non si applica al patto fiduciario immobiliare assimilabile, nel rapporto interno considerato, al mandato senza rappresentanza e non al contratto preliminare.

Massime di principio

  • Nel patto fiduciario che riguarda un immobile acquistato dal fiduciario in nome proprio, per conto del fiduciante e con provvista di quest’ultimo, l’accordo interno obbligatorio non richiede la forma scritta ad substantiam. Se provato, anche se concluso verbalmente, costituisce titolo per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento.
  • La forma scritta prevista per gli atti traslativi immobiliari riguarda l’acquisto iniziale dal terzo e il successivo atto di ritrasferimento, non il patto fiduciario interno da cui nasce l’obbligo del fiduciario.
  • La dichiarazione unilaterale scritta con cui il fiduciario riconosce l’intestazione fiduciaria e promette il ritrasferimento non è fonte autonoma dell’obbligazione: è una promessa di pagamento che, ai sensi dell’art. 1988 c.c., presume fino a prova contraria il rapporto fondamentale e dispensa il fiduciante dal provarlo. Il fiduciario può contrastare la presunzione dimostrando l’inesistenza, invalidità, inefficacia, inesigibilità o estinzione del patto, oppure i suoi limiti e contenuti diversi da quelli dichiarati.
  • Il patto fiduciario immobiliare in cui il fiduciario acquista da un terzo con denaro del fiduciante è, quanto al rapporto interno, assimilabile al mandato senza rappresentanza e non al contratto preliminare; la disciplina formale del preliminare non può essere estesa analogicamente al patto fiduciario.
  • La dichiarazione di promessa di pagamento può essere valutata come rinuncia tacita alla prescrizione già maturata quando risulti incompatibile con la volontà di avvalersene.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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