Cassazione Civile, Sentenza n. 6457/2020 del 06/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un dirigente dell’ufficio tecnico comunale era stato condannato in primo grado dalla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2013, al pagamento in favore del Comune di 53.435,40 euro, oltre accessori, per danno erariale derivante dall’affidamento a un professionista esterno della progettazione degli impianti di pubblica illuminazione e fognari della bretella porto-autostrada. La condanna si fondava sull’assenza dei presupposti per l’incarico esterno e sulla mancata effettiva verifica dell’indisponibilità di professionalità interne. La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con sentenza dell’11 dicembre 2017, rigettò l’appello del ricorrente e accolse quello dell’altro condannato in primo grado. Ritenne che l’incarico fosse stato conferito direttamente, senza adeguata pubblicità e benché l’ente disponesse di professionalità interne idonee; ravvisò inoltre colpa grave e nesso causale tra la determina dirigenziale e la spesa, anche se il pagamento era stato eseguito da altri soggetti e l’impegno indicato nella determina era di soli 20.000 euro. In cassazione il dirigente formulò due motivi. Con il primo denunciò difetto di giurisdizione, sostenendo che la determina fosse un atto interno endoprocedimentale, inidoneo da solo a impegnare il Comune o a cagionare un esborso, in mancanza di una successiva convenzione e di altri soggetti individuati come responsabili. Con il secondo denunciò eccesso di potere giurisdizionale, deducendo che la Corte dei conti avesse sindacato il merito di una scelta amministrativa legittima e che fossero state svolte le verifiche richieste dalla disciplina vigente all’epoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la doglianza, pur prospettata come difetto di giurisdizione, contestava in realtà la valutazione del giudice contabile sul nesso causale e sull’idoneità della determina a costituire la fonte del danno; tali questioni attengono a eventuali errores in iudicando e non al superamento dei limiti esterni della giurisdizione controllabili dalle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte dei conti non aveva sindacato l’opportunità della scelta amministrativa, ma ne aveva verificato la conformità alla legge, rilevando l’esistenza di professionalità interne idonee e l’assenza di adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la prestazione. È stato quindi confermato che tale verifica di legalità rientra nella giurisdizione contabile e non costituisce sindacato di merito sulle scelte amministrative. Nessuna statuizione sulle spese, data la natura di parte soltanto formale del Procuratore generale. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
In tal modo viene prefigurato un vizio che, in ipotesi, riguarda la correttezza dell’esercizio del proprio potere giurisdizionale da parte del giudice contabile, la cui valutazione in ordine al riscontro del nesso di causa resta estranea al controllo effettuabile dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, che è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad eventuali errores in iudicando.
Il controllo delle Sezioni Unite sulla giurisdizione è circoscritto ai limiti esterni del potere giurisdizionale e non consente di riesaminare errori di giudizio, inclusa la valutazione del giudice contabile sul nesso causale.
art. 97 Cost.
Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti e non integra il divieto relativo al sindacato di merito delle scelte amministrative, l’accertamento della responsabilità amministrativa del dirigente di un Comune che abbia illegittimamente conferito un incarico a soggetto estraneo all’amministrazione comunale, al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente e non a causa di eventi straordinari ai quali non potesse farsi fronte con la struttura burocratica esistente, trattandosi di un controllo giurisdizionale fondato sui canoni di legalità, razionalità, efficienza ed efficacia che costituiscono il diretto corollario del principio di rango costituzionale del buon andamento della P.A., sancito dall’art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento, attraverso i canoni di legalità, razionalità, efficienza ed efficacia, fonda il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sulla legittimità dell’affidamento esterno, senza che ciò integri un sindacato sull’opportunità amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
L’importo aggiuntivo è pari al contributo unificato previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis, ed è dovuto se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La contestazione della valutazione del giudice contabile circa il nesso causale tra la condotta del pubblico agente e il danno erariale non integra, di per sé, una questione di giurisdizione: le Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., controllano il rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, non gli eventuali errores in iudicando.
- La Corte dei conti può accertare la responsabilità amministrativa del dirigente che affidi illegittimamente un incarico a un soggetto esterno, fuori dai presupposti previsti dalla normativa e senza che ricorrano eventi straordinari non fronteggiabili con la struttura esistente. La verifica della conformità dell’affidamento alla disciplina applicabile è controllo di legalità, non sindacato sul merito o sull’opportunità della scelta amministrativa.
- Il controllo di legalità sull’affidamento di incarichi esterni può fondarsi sulla verifica dell’esistenza di professionalità interne idonee e dell’adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale.
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