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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6473/2020 del 06/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Due proprietari convennero nel 1994 il Comune chiedendo la restituzione e il risarcimento dei danni, oltre all’indennità di occupazione, per un fondo destinato all’installazione di alloggi prefabbricati per le famiglie colpite dal terremoto del novembre 1980. L’occupazione d’urgenza era stata disposta nel 1982; il fondo, indicato come esteso complessivamente 5.188 mq, fu poi oggetto di espropriazione definitiva il 19 settembre 2000. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 9 aprile 2013, condannò il Comune a pagare 21.000 euro per l’occupazione illegittima dal 23 aprile 1989 al 19 settembre 2000, oltre rivalutazione e interessi, commisurando il risarcimento ai soli 3.582 mq sui quali erano stati installati i prefabbricati e non ai restanti 1.606 mq. L’indennizzo per il periodo dal 31 marzo 1988 al 23 aprile 1989 risultava già corrisposto. L’erede ricorse per cassazione con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. Sosteneva che il decreto di occupazione d’urgenza e quello di esproprio riguardassero l’intera superficie di 5.188 mq e che lo spossessamento del fondo, nonché opere e interventi anche nella porzione priva di prefabbricati, dimostrassero il pregiudizio subito sull’intera area. Contestava inoltre che fosse necessaria una prova specifica dell’impossibilità di utilizzare la parte residua e invocava la non contestazione dell’estensione dell’occupazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che chi agisce ai sensi dell’art. 2043 c.c. deve provare i fatti costitutivi della pretesa e anche la misura e l’estensione del pregiudizio. In caso di occupazione illegittima succeduta senza interruzione a quella legittima, l’onere potrebbe ritenersi assolto se fosse dimostrato che il provvedimento iniziale aveva compreso l’intero fondo: in tal caso spetterebbe all’ente, già immesso nel possesso, provare di avere restituito una parte. Nel caso concreto, però, il ricorrente non dimostrò che il decreto di occupazione riguardasse tutta l’area e il decreto non era stato prodotto, nonostante la richiesta del giudice istruttore. La censura fondata sulla non contestazione era inammissibile nella sua specifica articolazione, perché il ricorso non indicava puntualmente quando e come il fatto fosse stato allegato né riportava gli atti processuali necessari a verificare la mancata contestazione. Le ulteriori deduzioni sulla situazione dei luoghi erano generiche e avrebbero richiesto un riesame diretto dei fatti e delle prove. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché il Comune non si era costituito. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Giova premettere che l’attore che agisce ex art. 2043 c.c. e chiede il risarcimento del danno cagionato a un bene di sua proprietà è gravato dell’onere probatorio circa i fatti costitutivi della sua pretesa e con essi anche della misura e dell’estensione del pregiudizio subito dal suo bene in conseguenza del fatto illecito altrui; quindi il proprietario del bene illegittimamente occupato dalla Pubblica Amministrazione che chiede il risarcimento del danno per illegittima occupazione del fondo di sua proprietà è tenuto a provare se e in qual misura il suo fondo è stato occupato.

    Chi domanda il risarcimento del danno da occupazione illegittima deve provare non solo il fatto illecito, ma anche l’estensione del bene effettivamente occupato e la misura del pregiudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    In virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione, tale da espungere il fatto dall’ambito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex art. 115 c.p.c., non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perchè l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.

    Per far valere in cassazione l’erronea applicazione del principio di non contestazione, il ricorrente deve riportare gli atti processuali che dimostrerebbero una puntuale allegazione del fatto e la sua mancata specifica contestazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione, tale da espungere il fatto dall’ambito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex art. 115 c.p.c., non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perchè l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.

    La censura in cassazione sulla non contestazione deve essere specificamente autosufficiente, mediante la trascrizione degli atti indispensabili a verificare allegazione e contestazione; in difetto, la Corte non può accertare se il fatto fosse pacifico e non bisognoso di prova.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento del danno cagionato a un bene deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi la misura e l’estensione del pregiudizio; nella domanda per occupazione illegittima, deve quindi provare se e in quale misura il fondo sia stato occupato.
  • Quando l’occupazione illegittima segue senza soluzione di continuità un’occupazione legittima del fondo, se è provato che il provvedimento di occupazione iniziale riguardava l’intera proprietà, l’onere probatorio relativo all’estensione può considerarsi assolto dal proprietario; spetta allora all’ente che era stato immesso nel possesso provare l’eventuale restituzione di una parte del fondo.
  • La parte che in cassazione invoca il principio di non contestazione deve indicare in modo puntuale l’allegazione del fatto e trascrivere gli atti processuali dai quali risulterebbero sia la specificità dell’allegazione sia la mancata contestazione; altrimenti la Corte non può verificarne la natura pacifica.

Come è indicizzato

RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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