Cassazione Civile, Sentenza n. 6475/2020 del 06/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore del Fondo)
La controversia
Due ordinanti di un assegno circolare di Euro 6.900,00 avevano chiesto la restituzione della somma, confluita nel Fondo rapporti dormienti previsto dalla L. n. 266 del 2005. Nel corso del giudizio la concessionaria, dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, aveva pagato l’importo; il Tribunale aveva quindi dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere sulla restituzione e condannato in solido la concessionaria e il Ministero al pagamento degli interessi dalla domanda giudiziale del 31 ottobre 2009 al saldo e delle spese. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 587/2017 depositata il 25 marzo 2017, aveva rigettato sia l’appello principale della concessionaria sia quello incidentale del Ministero. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: col primo ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di svolgere soltanto attività istruttoria e di pagamento subordinata all’accredito ministeriale, e di non essere tenuta agli interessi; col secondo ha negato la solidarietà con il Ministero e l’obbligo accessorio di corrispondere interessi, deducendo inoltre che il ritardo nella produzione dell’IBAN e della documentazione da parte dei richiedenti avrebbe dovuto escludere o sospendere la mora. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha contestato la decorrenza degli interessi dalla domanda: a suo avviso, il rapporto restitutorio ex lege richiede verifiche sulla titolarità e sull’avvenuto trasferimento delle somme, sicché la richiesta iniziale, non ancora completa e seguita da attività istruttorie, non poteva costituire in mora il debitore; ha inoltre invocato i doveri di collaborazione del creditore e il concorso di quest’ultimo nel ritardo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo principale. Ha affermato che la concessionaria, per le funzioni di ricezione, istruttoria, decisione sull’accoglimento o rigetto e gestione diretta dei rapporti con i richiedenti, è passivamente legittimata rispetto alla domanda di rimborso; il rapporto è trilatero ex lege e la mancata provvista ministeriale, dopo l’accertamento del diritto, rileva nei rapporti interni tra Ministero e concessionaria. È stato invece accolto il secondo motivo principale e accolto il ricorso incidentale quanto alla decorrenza degli interessi. La Corte ha escluso che gli interessi moratori possano decorrere automaticamente dalla presentazione dell’istanza di rimborso, quando il credito e i suoi elementi soggettivi e oggettivi sono ancora da accertare attraverso il procedimento previsto dalla legge. Se il dies a quo non può essere individuato prima, in fattispecie in cui il ritardo dipende dall’esito di adempimenti complessi e da condotte di cooperazione del creditore, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale. La sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sugli interessi e rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Pertanto, il ricorso principale è rigettato quanto alla legittimazione passiva, ma accolto sul tema degli interessi; il ricorso incidentale del Ministero è accolto sul medesimo tema.
Norme richiamate
L. n. 266/2005, art. 1, comma 343
Le indicate attività, con cui si esercitano dalla concessionaria del servizio Consap funzioni di accertamento e decisorie in ordine alla sussistenza del diritto alla restituzione delle somme reclamate e si realizza una rilevanza esterna della gestione diretta dei rapporti giuridici con i soggetti interessati, esprimono di Consap la legittimazione passiva rispetto alla istanza di rimborso avanzata dagli aventi diritto quanto alle somme confluite, in difetto dei presupposti di legge, nei cd. fondi dormienti destinati ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
La disciplina istitutiva del Fondo, letta insieme agli adempimenti affidati alla concessionaria, fonda la legittimazione passiva di quest’ultima verso il richiedente quando la gestione esterna delle domande comprende l’accertamento e la decisione sul diritto alla restituzione.
D.P.R. n. 116/2007
A detta data il debito restitutorio è infatti tutto da definirsi quanto al soggetto suo titolare ed agli importi da riconoscersi attraverso procedimentalizzate scansioni fissate per legge in cui rientra il fisiologico dispiegarsi dei poteri di accertamento e decisori della P.A..
Il procedimento previsto per accertare il diritto al rimborso comporta che, al momento dell’istanza iniziale, possano non essere ancora definiti né il titolare del credito né l’importo dovuto; l’esito delle verifiche incide quindi sull’individuazione del momento dal quale possono decorrere gli interessi moratori.
art. 1219, comma 1, c.c.
Al momento della domanda di rimborso e quindi al 31.10.2009, che è la data da cui la Corte di appello con l’impugnata sentenza, confermando la decisione di primo grado, fa decorrere gli interessi di mora, i termini soggettivi ed oggettivi del diritto al rimborso erano tutti da definirsi di talchè a detta data non può decorrere alcun ancillare debito di mora ex art. 1219 c.c., comma 1, il cui essenziale presupposto è costituito dall’esistenza, a quel momento, del diritto di credito e che in via residuale ove non altrimenti individuabile ben può consistere nella data di proposizione della domanda giudiziale.
La costituzione in mora presuppone l’esistenza del credito al momento dell’intimazione. Se, per la natura procedimentalizzata del rapporto, il credito non è ancora determinabile alla data dell’istanza amministrativa, la mora non può decorrere da quella data e, ove non sia individuabile un dies a quo anteriore, può decorrere dalla domanda giudiziale.
art. 1224, comma 1, c.c.
Ai fini del riconoscimento degli interessi di mora sul credito reclamato in giudizio, il giudice del merito ove non riesca ad individuare il dies a quo del decorso dei primi là dove si tratti di fattispecie in cui il ritardo del debitore resti definito all’esito di complessi adempimenti a cui si correlano condotte di cooperazione del creditore varrà la data di proposizione della domanda giudiziale
Quando il ritardo si definisce solo all’esito di complessi adempimenti e di condotte di cooperazione del creditore, se il giudice non può individuare un dies a quo anteriore per gli interessi moratori, assume rilievo la data di proposizione della domanda giudiziale.
art. 1711 c.c.
Il diretto contatto che si instaura tra il delegato Consap ed il privato avente diritto al rimborso richiama l’operatività in esterno di un mandato senza rappresentanza in cui il mandatario risponde verso il privato nei limiti fissati nell’atto di mandato e nel rispetto delle istruzioni ricevute (art. 1711 c.c.) in una cornice che denuncia al terzo che al mandatario si rivolga perchè adempia ai compiti delegatigli dal mandante la piena riferibilità al primo dell’attività spiegata.
La gestione affidata al mandatario senza rappresentanza può assumere rilevanza esterna verso il terzo che si rivolge direttamente al mandatario; quest’ultimo risponde verso il terzo nei limiti del mandato e delle istruzioni ricevute.
Massime di principio
- La concessionaria incaricata, in base alla legge e agli atti attuativi, di ricevere le istanze di rimborso, svolgere l’istruttoria, decidere sull’accoglimento e gestire direttamente i rapporti con gli interessati è passivamente legittimata rispetto alla domanda di restituzione. L’eventuale mancato accredito della provvista da parte del soggetto finanziatore, dopo l’accertamento del diritto, attiene ai rapporti interni tra finanziatore e concessionaria e non pregiudica la posizione del richiedente.
- Gli interessi moratori presuppongono l’esistenza del credito al momento rilevante per la costituzione in mora. Quando il diritto al rimborso e i suoi elementi soggettivi e oggettivi devono ancora essere accertati mediante un procedimento legale, la mera presentazione dell’istanza non determina necessariamente la decorrenza degli interessi.
- Quando il ritardo del debitore può essere definito soltanto all’esito di adempimenti complessi, cui si collegano condotte di cooperazione del creditore, e non sia possibile individuare un dies a quo anteriore, gli interessi moratori decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale.
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