Cassazione Civile, Ordinanza n. 18966/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dalla gestione ex ENPALS a favore di un pensionato. In primo grado il Tribunale aveva accolto il ricorso del pensionato; la Corte d’appello di Roma ha poi accolto parzialmente l’appello dell’INPS, applicando la decadenza triennale di cui all’art. 47 del DPR n. 639/1970, come modificato nel 2011, alle differenze sui ratei maturati oltre il triennio precedente la domanda giudiziale, e ritenendo inoltre che, nel calcolo della quota B della pensione, non operasse più il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000 rivalutato. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di violazione di legge, sostenendo che per la quota B dei lavoratori dello spettacolo dovesse applicarsi il massimale specificamente previsto dall’art. 12 del DPR n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, e non il limite generale dell’A.G.O. Il pensionato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/1970 e dell’art. 252 c.c., sostenendo che la nuova decadenza introdotta nel 2011 non potesse essere applicata alle prestazioni già liquidate prima della sua entrata in vigore e che, quindi, non dovesse essere limitato al triennio precedente il diritto alle differenze mensili derivanti dal ricalcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’INPS e rigettato il ricorso incidentale del pensionato. Ha escluso che vi fosse giudicato interno sulla questione del limite di retribuzione giornaliera pensionabile, osservando che il giudicato si forma sull’unità minima di decisione fatto/norma/effetto e non sulle singole affermazioni in diritto. Nel merito, ha confermato il proprio orientamento secondo cui, per la quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, non è stato abrogato il tetto di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971, come modificato, e tale limite continua a operare nel calcolo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che la decadenza triennale introdotta nel 2011 per le azioni relative a prestazioni riconosciute solo in parte si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della norma, e riguarda esclusivamente le differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale, secondo la cd. decadenza mobile. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
u.c.; come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. n. 98/2011
la decadenza triennale si applica anche alle azioni per prestazioni riconosciute solo in parte o per accessori del credito; per le prestazioni già liquidate opera solo dalla data di entrata in vigore della modifica e limita le sole differenze sui ratei maturati oltre il triennio precedente la domanda giudiziale
art. 38, comma 1, lett. d), D.L. n. 98/2011
ha introdotto ex novo la disciplina decadenziale per le prestazioni previdenziali riconosciute solo in parte e per gli accessori del credito, con applicazione non retroattiva nel senso di non far decorrere il termine prima della sua entrata in vigore
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo non è stato abrogato e continua a operare nel calcolo della quota B della pensione
art. 1 d.lgs. n. 182/1997
nel modificare la disciplina previgente non ha eliminato il massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971
art. 4 d.lgs. n. 182/1997
regola il calcolo della quota B applicando l'aliquota di rendimento del 2% fino al limite massimo della retribuzione annua pensionabile vigente nell'A.G.O., senza escludere il tetto specifico già previsto per il settore spettacolo
art. 252 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia
Massime di principio
- Nel sistema delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il limite di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua a operare nella determinazione della quota B se non risulta abrogato espressamente o per incompatibilità dalla normativa successiva.
- L’interpretazione di una riforma previdenziale che introduca una nuova decadenza deve rispettare il principio di irretroattività: il termine decorre dall’entrata in vigore della norma per le situazioni già in essere, senza colpire periodi anteriori alla sua efficacia.
- Nelle domande di riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute, la decadenza triennale incide solo sulle differenze di rateo maturate prima del triennio rispetto alla domanda giudiziale, non sull’intero diritto al ricalcolo.
- Il giudicato interno non si forma su singole argomentazioni giuridiche isolate, ma sull’unità minima di decisione costituita dal fatto, dalla norma applicata e dall’effetto giuridico; se l’impugnazione investe anche uno solo di tali elementi, la questione resta riesaminabile.
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