Cassazione Penale, Sentenza n. 4895/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente confermato la condanna per falsificazione del registro presenze e dell'attestato di frequenza del corso per il rinnovo della CQC e per induzione in errore del personale della Motorizzazione (ottenimento della CQC). L'imputato contestava: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la prova della falsificazione e della riconducibilità della firma al suo mano, nonché la mancata valutazione del rifiuto di sottoporsi al saggio grafico; 2) vizio nella quantificazione dell'aumento di pena per continuazione con il reato di cui all'art. 480 cod. pen.; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la successiva regolarizzazione del suo status (partecipazione al corso e ottenimento della CQC).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e non confrontati adeguatamente con la motivazione di merito. Sul primo motivo ha osservato che la sentenza di appello aveva esposto elementi plurimi e congrui a sostegno della responsabilità del ricorrente (anche con rilievo del comportamento di terzi collegati), aveva valutato la consulenza grafologica e il rifiuto del saggio grafico, e aveva motivato sulla mancata presenza del ricorrente alle lezioni. Sul secondo motivo ha confermato che l'aumento per il reato di induzione in errore (rilascio della CQC) è riferito a una condotta diversa e grave, giustificando l'aumento applicato; ha richiamato il dovere motivazionale del giudice sulla quantificazione degli aumenti per il reato continuato. Sul terzo motivo ha confermato che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di valutazione e che la successiva regolarizzazione non era elemento sufficiente a integrarli. Per legge la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per configurare il concorso di persone nel reato (la partecipazione del ricorrente in un complesso di condotte fraudolente).
art. 81 cod. pen.
Riferito alla disciplina del reato continuato; la Corte ha ribadito che il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite.
art. 479 cod. pen.
Norma relativa alla falsificazione di documenti/attestazioni utilizzata per inquadrare le false attestazioni di presenza e la produzione di attestati non veritieri.
art. 480 cod. pen.
Riguarda l'induzione in errore dell'autorità/ufficiale pubblico mediante documenti falsi; applicata per il rilascio illegittimo della CQC in conseguenza dell'attestato falsificato.
art. 48 cod. pen. (menzionato nel testo)
Citato nel contesto della continuazione con il reato di cui all'art. 480; la Corte ha considerato l'aumento correlato alla specifica condotta di induzione in errore del personale della Motorizzazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Fornisce la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibile condanna alla cassa delle ammende; qui applicata per il pagamento di euro 3.000.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, con conclusioni scritte.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati come parametri entro cui il giudice esercita la discrezionalità nella determinazione della pena (criteri ed indicazioni per la quantificazione della pena).
Massime di principio
- La prova della falsificazione (es. firma) richiede elementi probatori specifici e congrui; il rifiuto del saggio grafico può essere valorizzato negativamente dal giudice ma non è l'unico elemento valutabile.
- Quando più reati sono collegati (reato continuato), il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati 'satellite' in modo che sia possibile il controllo del percorso logico-giuridico.
- L'aumento di pena per induzione in errore verso una pubblica autorità può essere giustificato dalla diversa e autonoma pericolosità della condotta (es. rilascio di abilitazioni senza formazione effettiva), indipendentemente dal numero di attestazioni false relative a singole lezioni.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena; la mera regolarizzazione successiva (es. partecipare poi al corso e ottenere la CQC) può non essere sufficiente.
- I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; la genericità o l'aspecificità può portare all'inammissibilità e a sanzioni economiche per il ricorrente.
- In procedimenti senza udienza (per norma emergenziale o procedurale), le parti possono concludere per iscritto; la Corte può decidere sulla base degli atti e delle conclusioni scritte.
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